(2 agosto 2024) Secondo un sondaggio commissionato da Anitec-Assinform, associazione italiana delle tecnologie dell’informazione che rappresenta le principali aziende nazionali di information and communication technology, quasi la metà degli italiani non ha effettuato copie private di contenuti audio e video negli ultimi tre anni.
Questo perché la maggior parte degli utenti ormai utilizza servizi di streaming per fruire dei contenuti audiovisivi, dei quali dispone con abbondanza tramite il web, e dunque non sente più la necessità di conservare privatamente copia di brani musicali, audiolibri, ebook, film, audiovisivi in genere e simili.
Cos’è il compenso per la copia privata
Il compenso per copia privata è un importo incluso nel prezzo di vendita di supporti vergini, dispositivi di registrazione e memorie digitali, ed era stato concepito al fine di “indennizzare” gli autori per la possibile perdita di guadagno dovuta alla copia privata delle loro opere. Questo compenso viene applicato ai device, a prescindere dall’uso effettivo che viene fatto del dispositivo e anche gli acquirenti professionali di tali tecnologie, comprese le imprese radiotelevisive, risentono dunque di tale onere.
Disciplinato inizialmente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 93, in materia di “Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro”, è stato successivamente oggetto di alcune modifiche, sino al Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, in materia di “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.”, che ha determinato un ulteriore rialzo del contributo.
Tale contributo si applica ad una pluralità di device: i supporti audio digitali, anche riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD audio e dati, CD-RW audio e dati; i supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD, DVD Dual Layer, DVD-RW; i supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW; gli apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video, e masterizzatori di supporti; gli apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione; i televisori, i decoder di qualsiasi tipo (satellitare, terrestre o via cavo) ed apparecchiature similari aventi funzione di registrazione diversi; le chiavette USB; gli smartphone; le memorie trasferibili o removibili.
Quanto incide economicamente
Le tariffe erano state introdotte con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, articolo 39, e aggiornate poi con i Decreti ministeriali del 30 dicembre 2009, del 20 giugno 2014 e del 30 giugno 2020, queste ultime sono le tariffe attualmente in vigore.
Secondo quanto stimato, gli introiti che la SIAE riceve dal contributo per la copia privata superano i 150 milioni di Euro l’anno, 10 dei quali sono trattenuti dalla SIAE stessa in qualità di gestore del servizio. Tale onere si riverbera, inevitabilmente, sui prezzi di vendita dei prodotti soggetti a tale contributo.
La perdita di significato
Il sondaggio, pubblicato a fine luglio 2024, ha coinvolto 1.198 persone e ha rivelato che ormai il 97% del pubblico utilizza, a vario titolo, servizi di streaming e che il 70% degli intervistati ignora di pagare un contributo per la copia privata.
Lo studio ha evidenziato che gli italiani utilizzano, in media, 7 dispositivi diversi, ma solo 2,5 di questi vengono utilizzati per l’eventuale archiviazione di copie private. La fruizione di contenuti audio e video avviene oggi, principalmente, in modalità ‘live’ tramite streaming e device audiovisivi, dunque la necessità di conservare copia delle opere tutelate è sempre meno rilevante.
Anitec-Assinform, alla luce di questi dati, ha dichiarato di ritenere necessario e urgente l’adeguamento della normativa che disciplina il compenso per copia privata all’evoluzione oggettiva dei consumi di contenuti protetti dal diritto d’autore. (AR)
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