VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA AERANTI-CORALLO – FNSI DEL 12 GIUGNO 2003
Il giorno 12 giugno 2003, in Roma, nella sede della Fnsi, si è riunita la commissione paritetica Aeranti-Corallo-Fnsi di cui all’art.32 del contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Sono presenti per Aeranti-Corallo i signori: Marco Rossignoli, Alessia Caricato, Fioravante Cavarretta, Angelina Grande, Giovanni Piccolo, Elena Porta e Sergio Serafini.
Per la Fnsi: i signori: Paolo Serventi Longhi, Franco Siddi, Enrico Ferri, Marco Gardenghi, e Giovanni Rossi.
La commissione ha preso in esame i seguenti argomenti:
1)quale debba essere il trattamento economico del praticante.
2)Cosa debba intendersi per “mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico” ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art.2 del contratto collettivo.
Dopo approfondita discussione la commissione è arrivata alle seguenti conclusioni:
1) Praticanti
Le parti, considerato che la comune volontà era quella di definire nel contratto collettivo due sole qualifiche, quella del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e quella del teleradiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico, e che ogni dipendente che svolge attività di natura giornalistica deve essere inquadrato nelle predette categorie, a prescindere dal suo status professionale, confermano che ai praticanti giornalisti assunti ai sensi del Ccnl 3/10/2000, deve essere applicato nella sua integrità il trattamento economico del teleradiogiornalista con meno di 24 mesi di attività nel settore, che comprende, oltre ai minimi tabellari, anche le maggiorazioni per lavoro straordinario (art.8), le maggiorazioni per il lavoro domenicale, festivo e notturno (art.12), la 13a mensilità (art.17), l’indennità redazionale (art.18).
Rimangono confermate le specifiche disposizioni previste dall’art.34 del Ccnl 3/10/2000.
2) Definizione del concetto di attività lavorativa nel settore
Le parti, constatato che, ai sensi dell’art.2 del contratto collettivo, il personale giornalistico è stato inquadrato in 2 categorie: il teleradiogionalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e il teleradiogionalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico, dopo aver preso atto che questa formulazione può ingenerare conflitti interpretativi anche in relazione al diverso status professionale degli interessati, hanno convenuto che la normativa debba essere interpretata correttamente come segue: a) relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nel registro dei praticanti; b) relativamente ai giornalisti pubblicisti nel computo dei 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico devono essere considerati esclusivamente i periodi per i quali l’interessato abbia svolto attività di lavoro giornalistico subordinato ai sensi di contratti collettivi di lavoro giornalistico, il tutto fermo restando quanto stabilito all’art.34, II comma, del Ccnl 3/10/2000.
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