VERBALE DI ACCORDO TRA AERANTI-CORALLO E FNSI DEL 1° AGOSTO 2012 SULLA DETASSAZIONE DEI COMPENSI PER INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ (LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)
Roma, 1° agosto 2012
Aeranti-Corallo e Federazione Nazionale della Stampa Italiana stipulato il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro Giornalistico per le imprese radiotelevisive di ambito locale
Premesso che
la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) ha confermato, a sostegno della contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata pari al 10% sostitutiva di Irpef e addizionale regionale e comunale, del reddito percepito dai lavoratori a seguito di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale;
con D.P.C.M. 23/03/2012 è stato individuato l’importo massimo di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito dell’anno precedente oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva;
in base alle predette disposizioni legislative i lavoratori possono usufruire per tutto il 2012 della detassazione dei compensi percepiti a titolo di lavoro notturno, lavoro straordinario e premi di produttività, nel limite complessivo di € 2.500 e limitatamente ai lavoratori che non superino un reddito di € 30.000;
le parti intendono fornire un contributo sugli schemi di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti del contratto nazionale collettivo di lavoro ai fini dell’attuazione delle suddette norme di legge;
tali accordi devono far riferimento agli istituti e alle prestazioni, che possono essere agevolabili a norma di legge, qualora siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Si conviene
che l’allegato accordo quadro, da sottoscrivere a livello aziendale con le rappresentanze sindacali, tenendo conto dei contenuti del Ccnl, costituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2012.
L’allegato accordo quadro ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali accordi di secondo livello già esistenti.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a informare lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
Aeranti-Corallo Fnsi
MARCO ROSSIGNOLI FRANCO SIDDI
ACCORDO QUADRO
Premesso che
con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011 secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010;
la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) ed il D.P.C.M. 23/03/2012 hanno confermato le predette disposizioni anche per il 2012;
in data 1° agosto 2012 è stato sottoscritto un accordo tra Aeranti-Corallo e Fnsi al fine di fornire un contributo sugli schemi di accordi di secondo livello che recepiscano istituti e prestazioni previsti dal Ccnl, che possono essere agevolabili a norma di legge, qualora siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Si conviene quanto segue
- Con il presente accordo, per l’anno 2012 e ai sensi della citata circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 vengono recepiti gli istituti del Ccnl, come di seguito individuati, che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- Nell’ambito degli istituti contrattuali e delle relative prestazioni che possono essere soggetti alla tassazione agevolata in quanto riconducibili agli incrementi di produttività di cui al punto 1., le parti convengono di individuare i seguenti istituti: “es. quota di retribuzione e maggiorazione per straordinario, compenso per lavoro supplementare nel part-time, quota retribuzione e maggiorazione per lavoro notturno, maggiorazione per lavoro festivo…”.
- L’Azienda applicherà l’agevolazione fiscale prevista dalle citate norme agli istituti e relative prestazioni, come definiti al precedente punto 2, erogate nel corso del 2012 nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
Azienda CdR (o Fiduciario)