Testo sottoscritto da AERANTI-CORALLO e FNSI l’11 luglio 2006 relativo al Regolamento per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, coordinato con le modifiche e integrazioni di cui all’accordo di proroga del 19 dicembre 2005 (tale regolamento si applica nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO PER LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NELLE IMPRESE FORNITRICI DI CONTENUTI INFORMATIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE CON TECNOLOGIA DIGITALE E/O OPERANTI ATTRAVERSO CANALI SATELLITARI IN CHIARO CHE NON RAPPRESENTANO RITRASMISSIONE DI EMITTENTI NAZIONALI, NEI GRUPPI DI EMITTENTI E NEI CONSORZI CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA (SINDYCATIONS) E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA


L’anno 2006,  addì 11 del mese di luglio, in Roma,

tra

Aeranti-Corallo rappresentata dal Coordinatore Marco Rossignoli e dal Componente dell’esecutivo Luigi Bardelli,

Aeranti rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli, dal Segretario Generale Fabrizio Berrini, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta,

Associazione Corallo rappresentata dal Presidente Luigi Bardelli, dal Consigliere delegato Alessia Caricato,

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente, Franco Siddi, dal Segretario Generale, Paolo Serventi Longhi, dal responsabile della Commissione contrattuale Marco Gardenghi,

 

si è sottoscritto il presente regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, per le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, per i gruppi di emittenti e per i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e  agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

 

DECORRENZA E DURATA
Art. 1

Il presente regolamento scadrà in data 31 dicembre 2007.
Il regolamento si intende successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza.

 

INSTAURAZIONE RAPPORTO D COLLABORAZIONE
Art. 2

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sarà effettuato secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
1)     data di inizio e tipo di prestazione richiesta;
2)     la durata del rapporto di collaborazione nel caso sia a tempo determinato;
3)     il corrispettivo pattuito con gli eventuali rimborsi spese;
4)     il nome e cognome e/o la ragione sociale dell’azienda, l’indirizzo il codice fiscale,nonché tutti quei dati   previsti dalla legge;
5)     i dati  identificativi del collaboratore.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3

Il corrispettivo del collaboratore viene concordato liberamente tra le parti.
Il compenso potrà essere quantificato complessivamente per tutta la durata e natura del contratto o potrà prevedere delle forme di pagamento mensile.
In occasione del pagamento dei corrispettivi verranno emesse da parte del collaboratore idonee ricevute fiscali con l’indicazione delle ritenute di legge (fiscali, previdenziali, assicurative).
In presenza di prestazioni professionali occasionali le aziende del settore si impegnano al pagamento dei compensi concordati con il singolo collaboratore entro 30 giorni dall’avvenuta prestazione.

 

NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 4

I servizi e le prestazioni, comunque definite, del collaboratore dovranno essere messi in onda con la firma dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato.
Modifiche ed integrazioni ad ogni servizio dovranno essere apportate con il consenso dell’autore.

 

RESPONSABILITà CIVILE
Art. 5

Ai collaboratori dovrà essere garantita, in relazione della prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa.

 

COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 6

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione del presente regolamento. Tale collegio sarà composto di tre membri di  cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra le parti stesse.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie.
Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza.
L’Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

NORMA TRANSITORIA
DECRETO LEGISLATIVO 18.09.2003, N. 276 (legge Biagi)
Art. 7

Nell’ambito della verifica degli aspetti applicativi del presente Regolamento e delle disposizioni e delle nuove tipologie contrattuali previste nel decreto legislativo 18 settembre 2003, n. 276, le parti proseguiranno nell’esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

Nota a verbale

In relazione alla contribuzione previdenziale le parti auspicano che anche nel settore giornalistico le modalità di adesione e di versamento contributivo alla gestione separata dell’Inpgi per i collaboratori coordinati e continuativi siano equiparate alla normativa generale prevista per tutti gli altri settori produttivi.

 

AERANTI-CORALLO

AERANTI

CORALLO

FNSI