Testo del Regolamento tra Aeranti-Corallo e Fnsi, stipulato in data 16 novembre 2022, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO PER LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NELLE IMPRESE FORNITRICI DI CONTENUTI INFORMATIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE CON TECNOLOGIA DIGITALE E/O OPERANTI ATTRAVERSO CANALI SATELLITARI IN CHIARO CHE NON RAPPRESENTANO RITRASMISSIONE DI EMITTENTI NAZIONALI, NEI GRUPPI DI EMITTENTI E NEI CONSORZI CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA (SYNDICATIONS) E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

 

DECORRENZA E DURATA
Art. 1

Il presente regolamento ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Il regolamento si intende successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza.

 

INSTAURAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
Art. 2

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sarà effettuato secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
1) data di inizio e tipo di prestazione richiesta;
2) la durata del rapporto di collaborazione nel caso sia a tempo determinato;
3) il corrispettivo pattuito con gli eventuali rimborsi spese;
4) il nome e cognome e/o la ragione sociale dell’azienda, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge;
5) i dati  identificativi del collaboratore.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3

Il corrispettivo del collaboratore viene concordato liberamente tra le parti.
Il compenso potrà essere quantificato complessivamente per tutta la durata e natura del contratto o potrà prevedere delle forme di pagamento mensile.
In occasione del pagamento dei corrispettivi verranno emesse da parte del collaboratore idonee ricevute fiscali con l’indicazione delle ritenute di legge (fiscali, previdenziali, assicurative).
Qualora le prestazioni concordate siano almeno 6 al mese il compenso lordo annuo non potrà essere inferiore a € 3.600.
In presenza di prestazioni professionali occasionali le aziende del settore si impegnano al pagamento dei compensi concordati con il singolo collaboratore entro 30 giorni dall’avvenuta prestazione.

 

NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 4

I servizi e le prestazioni, comunque definite, del collaboratore dovranno essere messi in onda con la firma dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato.
Modifiche ed integrazioni ad ogni servizio dovranno essere apportate con il consenso dell’autore.

 

RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 5

Ai collaboratori dovrà essere garantita, in relazione della prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa.

 

COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 6

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione del presente regolamento. Tale collegio sarà composto di tre membri di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra le parti stesse.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie.
Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza.
L’Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.