Testo aggiornato dello «Statuto della Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 297 del 19 dicembre 2002, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

 

Testo  aggiornato  dello  «Statuto  della  Societa’ italiana degli autori  ed  editori (SIAE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie  generale –  n.  297  del  19  dicembre 2002, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009.

 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009)

 

Statuto della Societa’ italiana autori ed editori

 

Art. 1.
Struttura e funzioni

 1.  La  Societa’  italiana  autori  ed  editori  e’  ente pubblico economico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a)  esercita  l’attivita’  di  intermediazione,  comunque attuata sotto  ogni  forma  diretta  o  indiretta  di intervento, mediazione, mandato  di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio  dei  diritti  di  rappresentazione,  di  esecuzione,  di recitazione,  di  riproduzione  e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione  attuata  attraverso  ogni  mezzo  tecnico  delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della societa’ dell’informazione, nonche’ la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d)  gestisce  i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi  e  diritti,  anche  in  base  a convenzioni con pubbliche amministrazioni,  regioni,  enti  locali  e  altri  enti  pubblici  o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f)  svolge  le  attivita’  strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) (soppressa);

h)  assicura  una  ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra  gli  aventi  diritto  anche  secondo  l’effettivo  contributo di ciascuno  alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui  compensi  di  cui  all’art.  18, lettera b), anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

 

Art. 2.
Base associativa

 1.  Sono  associati  le  persone  fisiche  e  giuridiche italiane, titolari   di   diritti   tutelabili in quanto  autori,  editori, concessionari  di diritti   di  rappresentazione,   produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche  e giuridiche dei Paesi membri della UE che siano titolari di diritti d’autore e che facciano domanda di iscrizione.

2.  I  cittadini dei Paesi non membri della UE titolari di diritti d’autore,  gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d’autore, nonche’  i  titolari di diritti d’autore che non intendano instaurare il rapporto  associativo,  possono  esclusivamente conferire mandato alla  SIAE  e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai  titolari  di  diritti  connessi  che  abbiano  conferito  mandato individuale alla societa’ forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3.  La  qualita’  di  associato  si  acquisisce  a domanda, previa verifica da parte della Societa’ della documentazione richiesta dalla Societa’  stessa  per  attestare l’appartenenza alla categoria per la quale si richiede l’associazione.

4.  Il rapporto associativo ha durata di un anno a decorrere dal riconoscimento della qualita’   di associato, e’ tacitamente rinnovabile di anno in anno e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita’ previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell’attivita’ se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione  della  durata  dei diritti affidati alla societa’ quando questa sia inferiore ad un anno;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L’associato gode dei diritti ed e’ tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All’associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le  sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravita’ che rendano incompatibili  i rapporti dell’associato con la Societa’, l’assemblea puo’ deliberare la radiazione dell’associato.

 

Art. 3.
Organizzazione

 

1. Sono organi deliberativi della Societa’:

a) l’assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

2.  Sono organi consultivi della Societa’ le commissioni  di sezione.

3. Sono organi di controllo della Societa’:

a) il collegio dei revisori;

b) l’ufficio di controllo interno.

 

 Art. 4.
Composizione dell’assemblea

 1.  L’assemblea e’ composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli  associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori  nelle  seguenti  proporzioni:  16  autori e 16 editori della musica;  4  autori  e  4  produttori di film e di opere assimilate; 6 autori,  2  editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell’operetta e delle  opere  radiotelevisive;  2  autori  e  4 editori di opere liriche, di balletti,  oratori  e  opere  analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2.  L’elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e’ costituito  un seggio. Il voto per corrispondenza e’ ammesso nel caso di invalidita’ con certificazione dello stato e della firma.

3.  Un  regolamento,  deliberato dall’assemblea con la maggioranza qualificata  dei  due  terzi  ed  approvato dall’autorita’ vigilante, stabilisce  le  procedure  per la formazione delle liste elettorali e per  la  costituzione  dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per  lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell’assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4.  Il  regolamento  dovra’ consentire un’effettiva rappresentanza delle  varie  sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono  separati  in  due categorie, quella degli autori e quella degli editori,  produttori  e/o  assimilati.  Per la formazione delle liste elettorali  dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere  diverse  per  ogni  singola  sezione  e  nelle  quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.

5.  Sono  ammessi  a  votare  tutti gli associati in regola con il pagamento  dei  contributi  associativi.  Per  potersi  candidare  e’ altresi’ richiesta una anzianita’ minima di quattro anni nel rapporto associativo.  L’elettorato  attivo  e’  esercitabile  in relazione ad ognuna  delle  diverse  categorie  e  sezioni per le quali una stessa persona  risulti associato. L’elettorato passivo e’ riconosciuto, ove spettante,  in  relazione  ad una unica categoria e sezione, anche se una  stessa  persona  risulti  associato  per  piu’  categorie o piu’ sezioni.

 

Art. 5.
Compiti dell’assemblea

 1. L’assemblea:

a)  designa,  con  la  maggioranza  qualificata dei due terzi dei componenti  nelle  prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza  votazione,  il  presidente  e  i  membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c)  elegge  quattro  componenti  effettivi  ed  uno supplente del collegio dei revisori;

d)  definisce  gli  indirizzi  e  vigila  sul funzionamento della Societa’;

e)  approva  e  modifica,  con la maggioranza qualificata dei due terzi  dei  componenti,  lo  statuto,  il  regolamento generale ed il regolamento  elettorale;  in  materia  di attivita’ solidaristiche in favore  degli  autori,  di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza  qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del  Fondo  di  solidarieta’, e le relative modificazioni; in caso di costituzione  di  una fondazione con distinta personalita’ giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g)  approva  annualmente  il  bilancio  preventivo economico e il bilancio di esercizio.

2.  L’elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con   votazioni   separate.   Nell’assemblea   i  delegati  che  sono l’espressione  di  ogni  singola  sezione  designano  i  membri delle rispettive  commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra’ stabilito dal regolamento generale.

 

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione

 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e’ composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall’assemblea,  in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed   editori   o   assimilati   e  3  membri  nominati  ogni  4  anni dall’autorita’ di vigilanza.

2.  La carica di consigliere e’ incompatibile con quelle di membro dell’assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3.  La  nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall’art. 8, e’ disposta con decreto dell’autorita’ di vigilanza.

 

Art. 7.
Compiti del consiglio di amministrazione

 1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della societa’;

b) redige e – soppressa) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Societa’;

c) propone all’approvazione dell’assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell’art. 5, comma 1;

d) propone annualmente all’assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni  di  cui  all’art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione  dei  proventi  tra  gli  aventi  diritto  e  invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell’ordinanza di ripartizione. L’ordinanza di ripartizione e’ approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

 

Art. 8.

Nomina del presidente

 1.  Previa  designazione da parte dell’assemblea, il presidente e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 9.
Compiti del presidente

 1.  Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta  legalmente la Societa’. In caso di assenza o impedimento il presidente e’ sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

 

Art. 10.
Commissioni di sezione

 1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e  le  opere  assimilate;  il dramma, la prosa, la commedia musicale, l’operetta, la rivista e le opere radiotelevisive;  le  opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2.  Le  commissioni  di sezione svolgono funzioni consultive dando parere   obbligatorio,   ma   non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d’autore,  alle  misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate  alla sezione e alle altre materie indicate dai regolamenti interni.

3.  La  qualita’ di componente delle commissioni di sezione non e’ compatibile con la qualita’ di membro dell’assemblea.

4.   Le  commissioni  di  sezione  svolgono,  su  richiesta  degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

 

Art. 11.
Composizione del collegio dei revisori

 1. Il collegio dei revisori e’ composto di cinque membri effettivi e  due  supplenti;  quattro  membri  effettivi  ed uno supplente sono eletti  dall’assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2.  I  membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso  di  specifica  professionalita’  iscritte  nel registro dei revisori contabili.

 

 Art. 12.
Compiti del collegio dei revisori

 1.  Il  collegio  dei  revisori  svolge  i  compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

 

Art. 13.
Il direttore generale

 1.  Il direttore generale e’ nominato e revocato con deliberazione del   consiglio  di  amministrazione  tra  esperti  dei  problemi  di amministrazione.  Il  rapporto di servizio e’ regolato con contratto, eventualmente  rinnovabile,  di  durata  non  inferiore  a  due e non superiore a quattro anni.

2.  Il  direttore  generale  svolge  i  compiti  di coordinamento, direzione  e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli  indirizzi  ed  il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed e’ responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione,  al quale puo’ formulare pareri e proposte in merito ad   ogni   questione   inerente   alla  gestione  amministrativa  ed organizzativa della Societa’;

b)  esercita  le  funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle  previste dai regolamenti della Societa’ e gestisce  l’attuazione delle decisioni del consiglio   di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c)  sovraintende  alle attivita’ di acquisizione delle entrate ed esercita  altresi’  i  poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio  ed  in  conformita’  alle  modalita’  e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

d)   cura  la  gestione  amministrativa  ed  organizzativa  della Societa’  svolgendo  funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilita’  di  specifici  progetti  riguardanti  piu’ strutture gestionali;

e)  adotta  gli  atti  relativi  alla  gestione del personale con rapporto  di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le  forme  previsti  dal regolamento interno di cui all’art. 22 e dai contratti collettivi;

f)    verifica    l’efficienza,    efficacia    ed   economicita’ dell’attivita’  di  gestione  al  fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi   interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi  e risultati.

 

Art. 14.
Struttura della Societa’ e dirigenti generali

 1.   La   Societa’   e’  organizzata  in  un  ufficio  di  diretta collaborazione degli organi di cui all’art. 3, comma 1, e in non piu’ di cinque divisioni.

2.   L’ufficio   di   diretta   collaborazione,  svolge  esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3.  Le  divisioni,  cui  sono preposti dirigenti generali, possono essere   articolate  in  uffici  centrali  e  periferici  di  livello dirigenziale  non  generale. Il numero di tali uffici non puo’ essere superiore a 60, di cui non piu’ di 20 quali uffici periferici.

4.  Il regolamento interno di cui all’art. 22 individua gli uffici centrali  e  periferici  che  fanno  capo  alle divisioni, nonche’ le modalita’ di preposizione agli uffici.

5.  I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando  le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l’attuazione  delle  attivita’  e  dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di  spesa  in  conformita’  alle  modalita’ e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all’art. 22.

 

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

 1.  L’ufficio  di  controllo  interno  svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell’attivita’ degli uffici  della  Societa’, riferendo al consiglio di amministrazione e, se  richiesto, all’assemblea. I componenti dell’ufficio sono nominati e  revocati  dal  consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea e possono essere sia dipendenti della Societa’ sia esterni ad essa.

2.  L’ufficio  relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall’art.  8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L’ufficio e’ composto da personale dipendente della Societa’.

 

 Art. 16.

Vigilanza

 1.  Il  Ministro  per  i  beni  e le attivita’ culturali esercita, congiuntamente  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, la vigilanza  sulla Societa’. L’attivita’ di vigilanza e’ svolta sentito il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, per le materie di sua specifica competenza.

 

Art. 17.

Patrimonio

 1. Il patrimonio della Societa’ e’ costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprieta’ della Societa’ ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

 

Art. 18.
Proventi

 1. I proventi della Societa’ sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

 

 

Art. 19.

Bilancio

 1.  L’esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Per  ogni  esercizio  sono  redatti  il  bilancio  preventivo economico  da  approvare  entro il mese di novembre ed il bilancio di esercizio da approvare entro il mese di giugno.

3.  Il  bilancio di esercizio, dopo l’approvazione dell’assemblea, e’ trasmesso all’autorita’ vigilante, per l’approvazione. Il bilancio preventivo economico, dopo l’approvazione   dell’assemblea,  e’ comunicato all’autorita’ di vigilanza.

 

Art. 20.

Attivita’ solidaristiche per gli autori

 1. La Societa’ promuove forme di solidarieta’ a favore degli autori.

2.  Gli  associati  devono  contribuire alle forme di solidarieta’ nella  misura  del  4%  dei  diritti  d’autore  ovvero del 2% per gli editori,  concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.

3.  Le  attivita’  solidaristiche  a  favore  degli associati sono effettuate  attraverso  un  fondo  costituito  dalla Societa’ e dalla stessa  gestito  per  conto  degli  associati,  il cui funzionamento, nonche’ i criteri e le modalita’ di erogazione delle prestazioni sono disciplinati  con  apposito regolamento da trasmettere alle autorita’ di  vigilanza,  ovvero  costituendo  per  le  suddette  finalita’ una fondazione  con  distinta personalita’ giuridica di cui al successivo art. 20-bis.

 

Art. 20-bis

Costituzione della fondazione con finalita’ solidaristiche

 1.  Ove la Societa’ proceda alla istituzione di una fondazione con distinta  personalita’  giuridica  per  la  gestione delle iniziative solidaristiche  a favore degli autori, la Societa’ stessa ne delibera l’atto  costitutivo  e  lo  statuto  da trasmettere alle autorita’ di vigilanza per il relativo parere.

2.  La  Societa’,  conferisce  alla  fondazione  l’interezza delle partite   attive   e  passive  iscritte  nella  propria  contabilita’ separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del  collegio  dei  revisori  che  attesti  la  congruita’  di quanto trasferito.

3. La Societa’, provvede a riscuotere dagli associati i contributi di  cui  all’art.  20, comma 2, ed a riversarli alla fondazione quale destinataria di essi.

4.  Il  funzionamento della fondazione deve garantire l’equilibrio economico-finanziario  di  lungo  periodo  anche  attraverso apposite riserve  alimentate  dalla  dotazione  patrimoniale  iniziale,  dalle contribuzioni  annuali,  dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.

5.  Le  risorse  economiche  e  finanziarie  della Fondazione sono impiegate  esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future,  nell’ambito  delle  finalita’  solidaristiche,  fatto  salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.

6.  La Societa’ fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione  sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo.

 

 Art. 21.

Promozione

 1.  Il  consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato  espresso  dall’assemblea e su proposta delle commissioni di sezione,  decide  con  apposita dotazione di fondi, la concessione di borse  di  studio,  di  finanziamenti  o  altri benefici anche ai non associati   al   fine   di  promuovere  meritevoli  nuove  iniziative nell’ambito dei settori indicati dall’art. 10, comma 1.

2.   Il   consiglio   di   amministrazione,   quando   ve  ne  sia  disponibilita’  di  bilancio,  delibera  l’assegnazione  di sussidi a favore  della  Cassa  nazionale  di  assistenza  compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita’.

3.  La  Societa’, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita’ di giovani autori.

 

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

 1.  Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa’,  per  quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  adottato  con  la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.   Il  regolamento  e’  comunicato  all’autorita’  di vigilanza.

 

Art. 23.

Norme transitorie

 1.  Acquistano  la  qualita’  di  associati, ai sensi dell’art. 2, comma  1,  tutti  coloro  che,  all’entrata  in  vigore  del presente statuto,  abbiano  gia’  acquisito  la  qualita’  di socio o iscritto ordinario,  con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione gia’ maturato  alla  data  di entrata in vigore del presente statuto sara’ utile ai fini dell’acquisizione dell’anzianita’ prevista dall’art. 4, comma 5.

2.  I  rapporti  fra  la  Societa’ e coloro che hanno acquisito la qualita’  di  iscritti  ordinari  eredi  e  di iscritti straordinari, proseguono  nelle  forme  del mandato di cui all’art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche gia’ applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione gia’ instaurati.

3.  Fino  alla  adozione  di  nuove  deliberazioni  in  materia di attivita’ solidaristiche a favore degli autori a norma dell’art. 20 o dell’art.  20-bis, il fondo di solidarieta’ continuera’ ad operare in base alla previgente disciplina.