Testo aggiornato del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (art. 11-bis)

 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n.  50/L  alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144  del  21  giugno  2013), coordinato con la legge di conversione  9  agosto  2013,  n.  98  (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  per il rilancio dell’economia» (art. 11-bis).

 

(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013)

 

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                

(omissis)

Art. 11-bis

Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali

1. Le misure economiche compensative percepite  dalle  emittenti televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come contributi in conto capitale di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito nell’esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi non oltre il quarto.

(omissis)

Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.