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Sommario:
- Campi elettromagnetici: importanti provvedimenti dei Tar Lazio e Lombardia
- Prorogato al 31 maggio 2000 il termine (in scadenza il 18 novembre 1999) per la presentazione delle domande di concessione TV locali
- Il Coordinamento Aer – Anti – Corallo ha aderito alla Confcommercio
- Radio locali e DAB a Roma il 25 novembre, ore 10, Hotel Bernini – il programma
- Pubblicità della P.A.: e’ inaccettabile il tentativo di discriminazione delle emittenti radiotelevisive locali a vantaggio della stampa
- Consiglio Regionale Emilia Romagna: massima tutela del pluralismo radiotelevisivo locale
- Pubblicità: +12,2% nei primi 9 mesi
- Syndications tv locali: il Coordinamento ritiene errate le modalità adottate per il calcolo del canone di autorizzazione
- Giuseppe Carbone confermato segretario generale CISAL
CAMPI ELETTROMAGNETICI: IMPORTANTI PROVVEDIMENTI DEI TAR LAZIO E LOMBARDIA
■ Confermata l’esigenza di verifiche tecniche in contraddittorio con le emittenti prima della eventuale emanazione di provvedimenti di riduzione di potenza. La Giunta regionale del Veneto è intervenuta a sostegno del Coordinamento Aer-Anti-Corallo contro il Piano tv di secondo livello nel ricorso avanti il Tar Lazio. Il confronto su temi rilevanti quale la corretta gestione della problematica collegata ai limiti di campo elettromagnetico ha registrato in questo periodo importanti pronunciamenti dei Tar del Lazio e della Lombardia. Va evidenziata innanzitutto la sentenza del Tar Lazio – Sez. II bis – nel ricorso del Coordinamento Aer-Anti-Corallo per l’annullamento del DM 381/98 del Ministro dell’Ambiente di intesa con i Ministri della Sanità e delle Comunicazioni. Con tale sentenza è stata disposta in via istruttoria l’acquisizione di numerosi documenti che il TAR ritiene di dover valutare ai fini della decisione. In particolare sono stati richiesti: tutti gli atti del procedimento riguardanti il D.I. 10.09.98 n.381 impugnato (tra cui anche alcuni verbali di incontri tecnici e di sedute Stato-Regioni, il parere dell’Istituto Superiore di Sanità e alcune versioni dello schema di decreto). Il TAR Lombardia – sede di Milano, dal canto suo, con ben quattro ordinanze (rese in data 11/11/99) ha sospeso il provvedimento del Comune di Brescia con il quale veniva ordinata la riduzione di potenza dei relativi impianti (ubicati a Brescia, in località Vedetta) per asserito superamento dei limiti di campo elettromagnetico previsti dal DM 381/98. In particolare il TAR ha ritenuto che i ricorsi si presentino assistiti dal “fumus boni iuris”, in quanto il procedimento del Comune di Brescia non è stato preceduto da una verifica in contraddittorio con le emittenti in relazione al detto superamento dei limiti di campo e.m., ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’art. 7 della legge 241/90.
Secondo il TAR “detta violazione appare nella specie particolarmente rilevante, trattandosi di accertare quale reale apporto integri la struttura installata dall’istante ai fini del raggiungimento di un campo elettromagnetico superiore alla soglia massima prescritta”.
L’ordinanza del TAR Lombardia è particolarmente importante perché chiarisce che le misurazioni tecniche, diversamente da come effettuato da molti Comuni, devono essere espletate in contraddittorio con le emittenti.
In precedenza anche altri TAR hanno già evidenziato l’esigenza del contraddittorio in casi analoghi (TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Abruzzo e TAR Emilia Romagna).
Sempre il TAR Lombardia, sede di Milano, con ordinanze dell’11/11/99, a seguito del ricorso di alcune emittenti, ha sospeso il Regolamento del Comune di Caprino Bergamasco con il quale si vorrebbe disciplinare l’esercizio di apparati ricetrasmittenti nelle zone del territorio comunale (tramite l’istituzione di un Registro delle postazioni radiotelevisive nelle zone del territorio comunale, per la classificazione, il monitoraggio costante e il controllo di quanto in atto o eventualmente da realizzare, nonché prevedendo un canone annuale di 35 milioni di lire annui per ogni emittente televisiva e di 10 milioni di lire annui per ogni emittente radiofonica).
Il TAR ha motivato la propria decisione “considerato che, almeno ad un primo esame, sembra alquanto dubbia la legittimità del Regolamento adottato dal Comune relativamente agli impianti di telecomunicazione”. Anche questa decisione del TAR Lombardia è molto importante perché dimostra che non spetta certamente ai Comuni intervenire nelle materie di cui al citato Regolamento del Comune di Caprino Bergamasco.
Segnaliamo infine che la Giunta Regionale della Regione Veneto è intervenuta “ad adiuvandum” del Coordinamento Aer–Anti–Corallo nel ricorso che quest’ultimo ha proposto avanti il TAR Lazio per l’annullamento del piano delle frequenze TV di II livello (Deliberazione n.105/99 dell’Autorità).
PROROGATO AL 31 MAGGIO 2000 IL TERMINE (IN SCADENZA IL 18 NOVEMBRE 1999) PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE TV LOCALI.
Si tratta di un atto dovuto, che purtroppo però si accompagna ad una posizione debole del Governo: infatti non viene colta l’occasione per superare obsolete ed inaccettabili logiche.
■ Il Governo ha prorogato, con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 novembre, al 31 maggio 2000 il termine (altrimenti scadente il 18 novembre 1999) per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. Frattanto entro il 29 febbraio 2000 l’Authority dovrà adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare i canali di trasmissione in tutte le province. Inoltre entro il 31 marzo 2000 il Ministero dovrà adottare il disciplinare per determinare i criteri di formazione delle graduatorie. Le nuove concessioni dovranno essere rilasciate entro il 31 gennaio 2001. Bene il rinvio, ma c’è soprattutto delusione per l’occasione mancata.
Questo rinvio, sebbene da una parte debba essere accolto favorevolmente in quanto nell’immediato scongiura l’inizio dell’iter procedimentale per il rilascio delle nuove concessioni, introduce tuttavia ulteriori norme (sempre relative al rilascio delle nuove concessioni), che devono essere valutate in modo assolutamente negativo. Il Governo infatti ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di rilasciare le nuove concessioni tv locali sulla base del piano frequenze di I e II livello e tale presa di coscienza è venuta in conseguenza delle numerose e forti iniziative di protesta promosse dal Coordinamento Aer–Anti–Corallo in quest’ultimo anno: Convegno a Napoli del 6/10/98; Convegno a Roma del 10/3/99 “DL 15/9: Non solo pay Tv”; “Par Condicio Day” del 15/9/99 e conseguente campagna “200.000 spot contro la Par Condicio e per la libertà d’antenna”. Le proteste del Coordinamento hanno fatto emergere tutti gli aspetti negativi di un meccanismo basato sul piano delle frequenze teorico (che azzera l’esistente) e sulle graduatorie. Il Governo però anziché modificare (contestualmente alla proroga) il meccanismo per il rilascio delle nuove concessioni (adeguandolo a quella che sarà la nuova normativa che verrà introdotta dal DDL 1138), continua ad insistere sul meccanismo basato su piano delle frequenze teorico e graduatorie (esperienza peraltro già risultata assolutamente negativa nel 1992). Pertanto, dopo che è fallito il tentativo di procedere sulla base delle norme previste dalla legge 78/99 e dal Regolamento dell’Autorità (in quanto norme in concreto inapplicabili), ha introdotto con l’attuale DL delle ulteriori norme ugualmente inaccettabili. In particolare ha previsto norme antitrust a livello locale, nonché la redazione di graduatorie separate a livello regionale e provinciale, con ciò quindi dividendo le emittenti locali in due categorie, non previste dalle altre disposizioni di legge in materia (quelle regionali e provinciali) e quindi in una sorta di tipologia di serie A e di serie B. Tale impostazione è inaccettabile sia per le emittenti regionali, sia per le emittenti provinciali (già nel 1992 erano state previste due graduatorie differenziate, che erano state bocciate dalla Magistratura prima e dal Parlamento poi): infatti, con tale modo di procedere, alle Tv regionali sarebbero evidentemente riservati i canali del piano di I livello e tuttavia tali canali verrebbero utilizzati anche per le emittenti provinciali nelle zone non servite dal piano di II livello. Da ciò consegue:
– che coloro che dovessero essere esclusi dalle graduatorie regionali dovranno cessare di operare non essendo collocati nelle graduatorie provinciali;
– che coloro che dovessero ottenere le concessioni regionali potrebbero non avere canali a disposizione in alcune provincie;
– che le emittenti provinciali rimarrebbero senza canali in molte provincie.
Deve essere quindi chiaro che attraverso l’attuale Decreto Legge non vengono introdotti nuovi meccanismi di pianificazione tali da aumentare le risorse a disposizione delle emittenti. Le risorse erano limitate e restano tali. Ne consegue che al termine della proroga si riproporranno tutti i problemi di oggi rimasti frattanto completamente irrisolti. Si evidenzia peraltro che con il DL viene riproposto l’obbligo dell’Autorità di indicare il numero delle emittenti (già previsto dalla legge 249/97 e 78/99 e in precedenza disatteso). Deludente anche la riproposizione completamente immutata delle cosiddette dimissioni incentivate considerato il fallimento totale di tale misura come già in precedenza formulata dalla legge 78/99. Sarebbe stato necessario prevedere una diversa modalità di quantificazione pro-capite dei contributi, anche lasciando inalterata la copertura finanziaria relativa. Il decreto legge deve essere ora esaminato dal Parlamento per la conversione in legge con eventuali modifiche entro 60 giorni.
Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo pertanto formulerà una serie di proposte di emendamento per modificare tutti gli aspetti negativi per le tv locali.
IL COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO HA ADERITO ALLA CONFCOMMERCIO
■ Il Coordinamento Aer-Anti-Corallo, che con 1.283 associati (922 radio e 361 tv), rappresenta l’83,8% e il 55,6% dei rispettivi settori sul totale delle emittenti locali italiane ha formalizzato la propria adesione alla principale confederazione delle imprese del settore terziario. Ricordiamo che le imprese associate al Coordinamento danno occupazione a circa 3.000 lavoratori dipendenti e ad altrettanti soci-lavoratori, oltre a garantire quasi 10.000 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore artistico e tecnico.
Per Marco Rossignoli, coordinatore di Aer-Anti-Corallo, “l’adesione al sistema di Confcommercio rappresenta un significativo passo nel potenziamento dell’attività di rappresentanza del settore radiotelevisivo locale nell’ambito del sistema dei servizi”.
Secondo il presidente di Confcommercio, Sergio Billè, questa “adesione è la verifica dei forti collegamenti che già esistono sul territorio tra emittenza locale e sistema dell’economia terziaria diffusa”.
RADIO LOCALI E DAB A ROMA IL 25 NOVEMBRE, ORE 10, HOTEL BERNINI – IL PROGRAMMA
■ Fabrizio Berrini, Segretario Generale Aer: Introduzione ai lavori.
Avv. Marco Rossignoli, Coordinatore Aer–Anti–Corallo e Presidente Aer. Relazione sugli aspetti normativi e sulle problematiche politiche-imprenditoriali per l’accesso al DAB da parte degli editori radiofonici locali.
Avv. Eugenio Porta, Presidente ANTI
Dott. Luigi Bardelli, Presidente CORALLO
Ing. Sergio Visentin, Presidente DBTA (Digital Broadcasting Technology Association)
Ing. Roberto Saviotti, coord. tecnico Dbta. Relazione illustrativa degli aspetti tecnici del Dab.
Dr. Giuseppe Sangiorgi, Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Moderatore: Elena Porta, Segretario Generale Anti.
Nel corso dell’incontro verrà effettuata anche una presentazione di alcuni apparati trasmittenti e riceventi a tecnologia DAB.
PUBBLICITA’ DELLA P.A.: E’ INACCETTABILE IL TENTATIVO DI DISCRIMINAZIONE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI A VANTAGGIO DELLA STAMPA
■ Durissime critiche devono essere mosse al Disegno di Legge “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” che è stato approvato dalla Camera ed è attualmente all’esame del Senato (n. AS4217). Il provvedimento abroga, tra l’altro, l’articolo 9 delle Legge 223/90 e successive modifiche. Tale norma è quella che prevede che quote di pubblicità della pubblica amministrazione siano riservate alle emittenti radiotelevisive locali (si può vedere al riguardo la norma, nell’attuale formulazione, della Legge 650/96). Diversamente non viene abrogato l’articolo 5 comma 1 della Legge 67/87 che prevede l’obbligo di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità iscritta nell’apposito capitolo di bilancio delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non territoriali (esclusi gli enti pubblici economici). Da tempo il Coordinamento si batte affinché i responsabili della P.A. diano seguito nei fatti agli obblighi imposti loro dalla norma attualmente in vigore a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale (al riguardo rimandiamo al positivo pronunciamento del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna di cui diamo resoconto nelle “Notizie in breve” di questo stesso Teleradiofax). Non è dunque accettabile che ora si cerchi, non solo di non dare debito sviluppo a tale giusto diritto delle imprese radio e tv locali, ma addirittura di discriminarle ingiustificatamente e del tutto anacronisticamente a vantaggio della carta stampata.
Il Coordinamento si impegnerà in ogni modo al fine di impedire l’approvazione di tale norma e garantire la tutela di queste fondamentali risorse economiche, necessarie alle imprese del settore per un corretto sviluppo imprenditoriale.
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA: MASSIMA TUTELA DEL PLURALISMO RADIOTELEVISIVO LOCALE
■ Un significativo e positivo ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, il quale “considera che la distribuzione delle concessioni in ambito locale paventa il rischio di una drastica chiusura di molte emittenti operanti oggi in Emilia Romagna, nonché la sostanziale impossibilità di accesso da parte di nuovi operatori, rischio concreto se si assumessero criteri che facessero esclusivo riferimento alla dimensione aziendale delle emittenti, in mancanza di una precisa definizione per legge della tipologia delle emittenti previste dal ddl 1138, il cui iter parlamentare è ancora in corso. Occorre piuttosto garantire il più ampio pluralismo possibile, in termini geografici e di espressione culturale, consentendo l’attività di soggetti operanti in diversi ambiti, regionale, sub-regionale, provinciale, e anche di soggetti non a fini di lucro”. Sulla base di tali riflessioni il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna ha quindi invitato “il Governo e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a considerare attentamente le peculiari esigenze dell’emittenza radiotelevisiva locale” ed ha inoltre invitato la Giunta regionale “a prevedere significativi stanziamenti nel prossimo Bilancio, ai fini di incrementare l’innovazione tecnologica delle emittenti”.
PUBBLICITÀ: +12,2% NEI PRIMI 9 MESI
■ Crescita a due cifre del mercato pubblicitario italiano secondo AcNielsen: a tutto settembre il settore è cresciuto in media del 12,2% (+960 miliardi sul ’98, per un totale di 8.786 miliardi).
Da evidenziare il fatto che prosegue il trend eccellente del comparto radiofonico (+ 20,4%).
1998 | 1999 | % | |
Tot. Pubblicità | 7.828 | 8.786 | +12.2 |
Tot. Stampa | 2.868 | 3.318 | +15,7 |
Tot. Tv | 4.443 | 4.873 | + 9,7 |
Tot. Radio | 307 | 369 | +20,4 |
Tot. Affissioni | 209 | 226 | + 7,8 |
Fonte AcNielsen – Valori espressi in miliardi
SYNDICATIONS TV LOCALI: IL COORDINAMENTO RITIENE ERRATE LE MODALITA’ ADOTTATE PER IL CALCOLO DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE
■ Con una nota inoltrata alla DGCA – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – del Ministero delle Comunicazioni, il Coordinamento Aer–Anti–Corallo ha chiesto che, così come è stato riconosciuto che il canone di concessione dovuto dalle tv locali (nei casi in cui non si applica la percentuale dell’1% del fatturato) debba essere unico e non debba quindi fare riferimento al numero delle regioni servite, venga allo stesso tempo previsto che anche il canone di autorizzazione dovuto dalle tv locali operanti in syndication ai sensi dell’art. 21 della legge 223/90, sia unico e non faccia quindi riferimento alle regioni servite. Tale infatti appare la corretta interpretazione della normativa in materia.
GIUSEPPE CARBONE CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE CISAL
■ Giuseppe Carbone è stato confermato Segretario Generale della Cisal, la confederazione dei sindacati autonomi che ha sottoscritto, unitamente a Fenasalc-Cisal, il contratto collettivo nazionale del settore radiotelevisivo locale cui aderiscono le imprese del Coordinamento Aer-Anti-Corallo. Di particolare rilievo anche l’ipotesi di intesa, avvenuta proprio nel corso del Congresso Nazionale, tra la Cisal e la Cisl di Sergio D’Antoni. Carbone e D’Antoni hanno ipotizzato un percorso comune per “rafforzare il sindacato”.