TeleRadiofax n. 7/2015 – 3 aprile 2015

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Sommario

Occorre che la problematica dei diritti di uso delle frequenze e dei diritti amministrativi per gli operatori di rete televisivi venga affrontata e risolta definitivamente nella sua globalità
Misure di sostegno alle tv locali: perplessità per alcune affermazioni del Sottosegretario Giacomelli in audizione alla Commissione IX della Camera
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un’emittente radiofonica privata, ridimensiona i poteri del Sindaco in materia di limiti di campo elettromagnetico
La Dgpgsr del Mise da’ il via a una campagna di misure per la verifica delle emissioni radiofoniche estere (slovene e croate) in banda Fm
L’occupazione giornalistica nel settore radiofonico e televisivo locale rappresenta un elemento centrale del comparto
Dal 1° aprile attivata Sezione Speciale del Fondo di garanzia del Mise a favore delle imprese editoriali. Possono beneficiare degli interventi anche le imprese radiofoniche e televisive locali
Audizione di Aeranti-Corallo in Agcom su schema di regolamento obblighi di programmazione europea e di produttori indipendenti
Il Ministero rivede la graduatoria per l’assegnazione delle frequenze alle tv locali in Liguria
Pubblicità radiofonica: a febbraio in crescita la raccolta nazionale

OCCORRE CHE LA PROBLEMATICA DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE E DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI VENGA AFFRONTATA E RISOLTA DEFINITIVAMENTE NELLA SUA GLOBALITA’

 

■ Come noto, nel contesto analogico i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva pubblica e privata erano tenuti al pagamento di un canone annuo pari all’uno per cento del fatturato, con il limite massimo di euro 17.776,00 per le imprese televisive locali. Nel contesto digitale, gli operatori di rete, quali titolari di autorizzazione generale e dei connessi diritti di uso delle frequenze (di cui agli artt. 25 e 27 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche), devono corrispondere i diritti amministrativi e i contributi per la concessione dei diritti di uso, rispettivamente previsti dagli articoli 34 e 35 dello stesso Codice.
L’Agcom, con la propria delibera n. 494/14/CONS, ha stabilito i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle  bande televisive terrestri ai sensi dell’art. 35, comma 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’art. 3 quinquies del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44.
Secondo l’Agcom, a decorrere dal 1° gennaio 2014 tali contributi sono dovuti annualmente, in aggiunta ai diritti amministrativi di cui all’art. 34  del Codice, dagli operatori di rete titolari di diritti di uso delle frequenze nelle bande televisive terrestri in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. Secondo l’Agcom, inoltre, tali contributi non comprenderebbero quelli relativi alle frequenze utilizzate per i ponti radio di contribuzione e di collegamento, per i quali si applicherebbero le attuali tariffe del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Euro 11.100,00 a impianto).
Con decreto del Sottosegretario Giacomelli del 29 dicembre 2014 è stato previsto, in via transitoria, il pagamento di un acconto pari al 40 percento di quanto versato nel 2013 (quando era vigente il vecchio regime di contribuzione).
Lo stesso Sottosegretario Giacomelli, in sede di audizione in Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e in Commissione VIII del Senato, ha preannunciato una ridefinizione globale della normativa in materia.
Occorre, tuttavia, rilevare che, purtroppo, la problematica è ben lungi dall’essere risolta. Il Governo, infatti,  ha recentemente varato il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.” Tale provvedimento si trova ora all’esame della Camera dei Deputati, dove è stato rubricato con il n. 2977 e dove sarà discusso, nelle prossime settimane, dalla Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea).
Tale disegno di legge prevede, tra l’altro, addirittura, un incremento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, fissando importi ancora più insostenibili per il comparto delle tv locali.
AERANTI-CORALLO ritiene che la questione debba essere affrontata in maniera globale, prevedendo, tra l’altro, che l’acconto del 40% fissato dal Decreto 29 dicembre 2014 venga imputato a titolo definitivo e riguardi sia le frequenze di trasmissione che i ponti di collegamento; che i diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice vengano definiti, per quanto riguarda le tv locali, secondo i seguenti scaglioni: su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro; su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro; su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro; su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro; su un territorio fino a 200mila abitanti 500,00 euro. Nella tabella di seguito pubblicata vengono riportate le attuali tariffe, le tariffe previste dal ddl e le tariffe proposte da AERANTI-CORALLO.
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MISURE DI SOSTEGNO ALLE TV LOCALI: PERPLESSITA’ PER ALCUNE AFFERMAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO GIACOMELLI  IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE IX DELLA CAMERA

 

■ Lo scorso 25 marzo si è svolta l’audizione del Sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, alla IX Commissione della Camera (Trasporti, poste e telecomunicazioni), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Nel corso del proprio intervento, il Sottosegretario ha toccato numerosi argomenti, tra i quali quello delle misure di sostegno alle tv locali e dell’ipotesi di revisione del relativo regolamento. Sul punto, Giacomelli ha, tra l’altro, affermato: “Noi modificheremo i criteri e metteremo in risalto l’ascolto delle diverse emittenti, privilegiando, dunque, chi fa davvero un’attività editoriale locale e non chi più o meno tiene un monoscopio.” Giacomelli ha quindi aggiunto (si veda pag. 9 del resoconto stenografico dell’audizione, pubblicato nel sito web della Camera): “Il secondo elemento è il numero dei giornalisti, oltre al numero di dipendenti. Siccome la prima ratio del contributo è il pluralismo informativo in sede locale, è impensabile che finora non vi sia stato un criterio che desse valore al numero dei giornalisti in un’emittente”.
Quest’ultima affermazione lascia perplessi, in quanto, differentemente da quanto affermato dal Sottosegretario, la regolamentazione in materia, da sempre, dà un fortissimo peso, nell’attribuzione del punteggio, proprio ai giornalisti delle emittenti. Nella Tabella A del regolamento di cui al DM 292/2004 si legge, infatti, che a ogni giornalista professionista vengono attribuiti 60 punti, a ogni giornalista pubblicista o praticante 45 punti, mentre a ogni altro dipendente solo 30 punti. Da tutto ciò si evince che la citata regolamentazione dia particolare valenza all’occupazione giornalistica e quindi all’attività informativa delle tv locali. AERANTI-CORALLO ritiene, peraltro, che le suddette misure di sostegno abbiano, negli anni, fortemente contribuito alla crescita dell’occupazione giornalistica nel settore (si veda l’articolo al riguardo pubblicato a pag. 3 di questo numero del TeleRadioFax).

IL CONSIGLIO DI STATO, ACCOGLIENDO IL RICORSO DI UN’EMITTENTE RADIOFONICA PRIVATA, RIDIMENSIONA I POTERI DEL SINDACO IN MATERIA DI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

 

■ Con sentenza n. 1519/2015, depositata in data 20 marzo 2015, il Consiglio di Stato, sez. III, ha deciso un ricorso in appello proposto da un’emittente radiofonica privata che aveva impugnato un’ordinanza contingibile ed urgente del Comune di Pescara con la quale l’emittente stessa veniva diffidata dal continuare l’esercizio delle trasmissioni in condizione di superamento dei valori di attenzione rilevati e le ha intimato di adeguare i propri impianti per ricondurre i valori dei campi elettromagnetici all’interno delle previsioni del DPCM dell’8 luglio 2003.
Il Consiglio di Stato, sez. III, divergendo dall’orientamento in precedenza assunto dal Consiglio di Stato sez. VI di cui alla sentenza n. 1260 del 4 marzo 2013, ha affermato che, in base alla normativa in materia (art. 28 comma 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e art. 10 della Legge regionale Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45), difettino o, comunque, non siano stati adeguatamente motivati i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente.
Secondo il Consiglio di Stato, sez. III, “non va trascurato, infatti, che il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.”
La sentenza evidenzia, altresì, che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che la contingibilità deve essere intesa come “impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi” e l’urgenza come “l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile”.
La motivazione della sentenza prosegue evidenziando che “l’ordinamento, in questa materia specifica, già prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione – e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero – sicché l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, a fronte di una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla disciplina in materia, non si giustifica e non appare debitamente motivata nel caso di specie.”
Il Consiglio di Stato sez. III afferma altresì che non si vuole negare che, in situazioni eccezionali, il Sindaco possa esercitare i poteri di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente anche in questa materia, ma evidenzia che deve trattarsi di pericoli eccezionali che non consentono il ricorso ad ordinari e tipici poteri amministrativi, e non di situazioni gravi, per quanto consolidatesi nel tempo, rimediabili con l’esercizio di poteri tipici.

LA DGPGSR DEL MISE DA’ IL VIA A UNA CAMPAGNA DI MISURE PER LA VERIFICA DELLE EMISSIONI RADIOFONICHE ESTERE (SLOVENE E CROATE) IN BANDA FM

■ La Dgpgsr del Ministero dello Sviluppo economico ha incaricato vari Ispettorati territoriali di esperire tre campagne di misure, in data 13-17 aprile, 11-15 maggio e 8-12 giugno 2015, finalizzate a rilevare le emissioni di stazioni radiofoniche estere operanti in banda Fm. Tali misure dovranno essere fatte in uno o più siti di misura idonei, il più possibile schermati verso l’Italia ed in visibilità verso l’estero. La Dgpgsr, nella propria comunicazione agli Ispettorati, ha altresì consigliato la fattiva collaborazione delle emittenti italiane interessate, onde procedere alla misure con il momentaneo spegnimento degli impianti ubicati in territorio italiano, segnalando, al contempo, la possibilità di inserire tali rilievi come vincoli di norme italiane. L’Ispettorato territoriale Emilia Romagna ha, in particolare, comunicato che le prima sessione di misure verrà effettuata dallo stesso nei giorni di martedì 14 e di giovedì 16 aprile p.v. Sulla problematica ricordiamo che il Piano di Ginevra 1984 relativo alla radiofonia non è stato mai ratificato dall’Italia e che, pertanto, a nostro parere, gli Stati esteri non possono mettere in discussione gli impianti di radiodiffusione sonora delle emittenti radiofoniche legittimamente operanti, che, come tali, operano da almeno 25 anni, quando è entrata in vigore la legge Mammì.

L’OCCUPAZIONE GIORNALISTICA NEL SETTORE RADIOFONICO E TELEVISIVO LOCALE RAPPRESENTA UN ELEMENTO CENTRALE DEL COMPARTO

 

■ Le emittenti radiofoniche e televisive locali danno occupazione a un numero molto rilevante di giornalisti. I relativi dati sono desumibili dalle rilevazioni degli iscritti all’Inpgi (l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola) aggiornati all’anno 2013 (ultimi dati disponibili, come pubblicati nel sito dello stesso ente, www.inpgi.it, sezione “Dati statistici”, documento “INPGI – Documento statistico-riepilogativo
_2013.pdf). Da tali dati si evince che l’occupazione giornalistica nell’emittenza radiotelevisiva locale è cresciuta costantemente dall’anno 2000, raggiungendo i valori massimi tra il 2009 e il 2012. Dal 2013 ha avuto inizio una flessione di circa il 10%, conseguente alla crisi del mercato pubblicitario.

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Un altro dato interessante che emerge dal citato documento Inpgi, è il raffronto tra i giornalisti occupati nell’emittenza radiotelevisiva locale e quelli occupati nella Rai e nell’emittenza radiotelevisiva privata nazionale, come evidenziati dalla tabella che segue.

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DAL 1° APRILE ATTIVATA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA DEL MISE A FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI. POSSONO BENEFICIARE DEGLI INTERVENTI ANCHE LE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

■ Dallo scorso 1° aprile è operativa la Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale Sezione speciale – istituita con una convenzione siglata il 5 febbraio 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze – è volta a favorire ed incentivare le operazioni finanziarie indispensabili per la realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale da parte delle piccole-medie imprese editoriali, mediante la concessione di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo. Possono beneficiare degli interventi della Sezione speciale le piccole e medie imprese editoriali che, sulla base della Classificazione ATECO 2007, svolgono le attività di: Edizione di libri; Edizione di quotidiani; Edizione di riviste e periodici; Trasmissioni radiofoniche; Programmazione e trasmissioni televisive; Agenzie di stampa. La dotazione iniziale della Sezione speciale è di € 7.418.394 da impiegare per la copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili con una ripartizione del 50% tra le risorse ordinarie del Fondo di garanzia e quelle della Sezione Speciale che, di fatto, può contare su una dotazione finanziaria complessiva di € 14.836.788.

AUDIZIONE DI AERANTI-CORALLO IN AGCOM SU SCHEMA DI REGOLAMENTO OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA E DI PRODUTTORI INDIPENDENTI

■ Con delibera n. 21/15/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha messo a consultazione uno schema di testo coordinato dei regolamenti in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti. Tale testo coordinato è finalizzato a raccogliere e coordinare le diverse delibere adottate dall’Agcom a partire dal 2009, sostituendole integralmente. Ricordiamo che dagli obblighi di programmazione di cui sopra sono escluse le emittenti televisive operanti in ambito locale.
L’audizione di AERANTI-CORALLO in Agcom su tale provvedimento è fissata per mercoledì 8 aprile p.v.

IL MINISTERO RIVEDE LA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE ALLE TV LOCALI IN LIGURIA

 

■ Nei giorni scorsi, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’ennesima revisione delle graduatorie per l’assegnazione delle frequenze alle tv locali; questa volta nella regione Liguria. La Dgscerp del Ministero ha reso noto che  la nuova graduatoria è stata rivista a seguito del recepimento di una pronuncia giurisdizionale. Tale revisione non ha, tuttavia,  comportato variazioni della graduatoria stessa, ma soltanto l’inserimento dell’Associazione Culturale della Musica Italiana, per l’emittente Telesanremo, nell’intesa collocata al 16° posto.

PUBBLICITA’ RADIOFONICA: A FEBBRAIO IN CRESCITA LA RACCOLTA NAZIONALE

■ Le rilevazioni dell’osservatorio Fcp-Assoradio relative al mese di febbraio 2015, fanno emergere una forte crescita nella raccolta pubblicitaria nazionale rispetto allo stesso mese del 2014. I dati evidenziano un aumento del fatturato pubblicitario della pubblicità nazionale radiofonica pari al +9,6%. A gennaio la crescita (su gennaio 2014) si era attestata a +0,4%.