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Sommario
A FORTE RISCHIO L’ATTUALE STANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI ANNUALI PER LE IMPRESE TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI
■ Nell’ambito dei lavori della Commissione VII della Camera dei Deputati, nella seduta del 9 febbraio u.s., durante la discussione relativa all’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria, il presidente Flavia Piccoli Nardelli, ha proposto l’adozione del nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto, che riunisce le precedenti proposte di legge C. 3317 Coscia e altri e C. 3345 Pannarale e altri, quale testo base per il prosieguo dell’esame in sede referente. In particolare, il provvedimento, se approvato, abrogherebbe le norme, appena emanate, della legge di stabilità 2016 che prevedono la destinazione a favore delle tv e radio locali dell’extragettito Rai, nella misura massima di 50 milioni di euro annui, istituendo, contestualmente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, nel quale confluirebbero anche le forme di sostegno all’emittenza radiofonica e televisiva locale. Tale fondo verrebbe alimentato con l’extragettito Rai, per un importo massimo di 100 milioni annui, nonché con le risorse già destinate alle radio e tv locali attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (circa 48 milioni di euro per il 2016, circa 47,8 milioni di euro per l’anno 2017, circa 46,3 milioni di euro per l’anno 2018) e con le somme delle sanzioni amministrative comminate dall’Agcom ai sensi dell’art. 51, c. 1 e 2 del Testo unico dei servizi di media (trattasi per lo più di sanzioni irrogate a imprese tv e radio). E’ evidente che l’eventuale creazione di un fondo unico, presumibilmente di non oltre 160-170 milioni di euro annui, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti per le imprese editrici di quotidiani e periodici e per le radio e tv locali (tra l’altro ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti) finirebbe per destinare all’emittenza locale risorse molto più limitate di quelle attualmente previste. AERANTI-CORALLO ha, frattanto, sottoposto ad alcuni parlamentari una serie di proposte di emendamento finalizzate a mantenere vigente l’attuale sistema contributivo previsto per l’emittenza locale. Auspichiamo, peraltro, che il Ministero dello Sviluppo economico si attivi per mantenere inalterata la propria competenza sulle forme di sostegno alle emittenti locali, considerato che tale tipologia di imprese rientra specificamente nelle prerogative del Ministero. Il coordinatore AERANTI-CORALLO, avv. Marco Rossignoli ha, frattanto, evidenziato al Sottosegretario alle comunicazioni on. Antonello Giacomelli le preoccupazioni del comparto, che verrebbe gravemente penalizzato nell’ipotesi di approvazione di tale proposta di legge.
L’AGCOM, MODIFICA IL REGOLAMENTO PER LA RADIOFONIA DIGITALE DAB+: ACCELERAZIONE DELL’AVVIO DEL DIGITALE RADIOFONICO
■ Con delibera n. 35/16/CONS del 28 gennaio u.s. l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato alcune modifiche e integrazioni al regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera Agcom n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS. Contestualmente, con separata delibera n. 36/16/CONS, l’Agcom ha anche avviato il procedimento per definire, nei prossimi mesi, la pianificazione in alcuni bacini di utenza, come da tabella qui a fianco. Nell’ambito di quest’ultimo procedimento, AERANTI-CORALLO presenterà le proprie osservazioni nel corso di un’audizione all’Agcom che si svolgerà nei prossimi giorni.
N. BACINO | PROVINCE |
22 | Roma, Frosinone, Latina, Rieti |
28 | Avellino, Benevento |
29 | Napoli, Caserta |
30 | Salerno |
33 | Potenza, Matera |
34 | Catanzaro, Cosenza, Crotone |
35 | Reggio Calabria, Vibo V., Catania, Messina, Siracusa |
37 | Palermo, Trapani |
I due suddetti provvedimenti sono evidentemente finalizzati ad accelerare l’avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. Infatti, considerando gli otto bacini già pianificati, al termine di questo ulteriore processo di pianificazione il digitale radiofonico avrà inizio complessivamente in 16 dei 39 bacini previsti dalla delibera Agcom n. 465/15/CONS, comprendenti, tra l’altro, molte delle principali città italiane (Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo e Catania).
Le principali novità introdotte dalla modifica regolamentare di cui alla delibera n 35/16/CONS riguardano, tra gli altri, i seguenti aspetti:
Ciascun fornitore di contenuti potrà utilizzare le proprie 72 CU per trasmettere anche più di un programma. Tale facoltà, introdotta dal nuovo provvedimento dell’Agcom, favorirà sicuramente un maggiore interesse dell’utenza verso la nuova tecnologia trasmissiva, in quanto attraverso la stessa sarà possibile ascoltare anche programmi non ricevibili in tecnica analogica; ciò dovrebbe contribuire all’avvio dello sviluppo del mercato dei ricevitori.
Le società consortili che svolgeranno l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale, al fine della assegnazione delle frequenze pianificate, non dovranno più essere necessariamente partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale; è ora sufficiente, infatti, che tali società consortili siano partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale.
Eventuali deroghe a tale soglia di partecipazione di 12 soci potranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale.
Qualora il numero delle società consortili (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa) che chiederanno l’assegnazione delle frequenze, sia superiore al numero di frequenze pianificate nel bacino o sub bacino per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale, i diritti d’uso delle frequenze verranno assegnati mediante beauty contest indetto, mediante bando, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Diversamente, nell’ipotesi, normalmente più probabile nella maggior parte dei bacini, in cui il numero delle società consortili sia pari o inferiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino o sub-bacino, le frequenze verranno assegnate a tutte le società consortili, che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti previsti dalla regolamentazione in esame.
Laddove si dovesse rendere necessaria la selezione comparativa, la stessa avverrà sulla base dei seguenti elementi:
a) progetto tecnico dell’infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti);
b) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile (totale massimo 23 punti);
c) personale impiegato alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d’uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell’attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento (totale massimo 25 punti);
d) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario (2 punti).
Il massimo numero di blocchi di diffusione (frequenze) disponibili per le società consortili che svolgeranno l’attività di operatori di rete locali, sarà quello di tre canali televisivi (ogni canale di banda III come i canali 10, 11 e 12 Uhf è suddiviso in 4 blocchi; il canale 13 Uhf – di cui AERANTI-CORALLO chiede da tempo l’utilizzabilità – è invece suddiviso in 6 blocchi).
Le società consortili che svolgeranno l’attività di operatore di rete locale dovranno realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40%; entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70%, della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.
L’eventuale capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili che svolgeranno attività di operatore di rete locale dovrà essere resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle società consortili stesse.
Il testo della delibera n. 35/16/CONS della Agcom è disponibile nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di trasmissioni radiofoniche digitali Dab-t”.
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO HA CONCLUSO L’ESAME DELLE DOMANDE PER LE MISURE COMPENSATIVE NELLE REGIONI SICILIA, LOMBARDIA, TOSCANA E LIGURIA. RESTANO INACCETTABILMENTE PRIVE DI FREQUENZA ALCUNE TV IN SICILIA
■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con proprie determine, pubblicate nei giorni scorsi sul sito istituzionale del Ministero, le risultanze dell’attività istruttoria relativa alla procedura di cui al Decreto Ministeriale in data 17 aprile 2015, per le regioni Sicilia, Lombardia, Toscana e Liguria per il riconoscimento delle misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive ritenute interferenti con paesi esteri confinanti.
La dismissione dovrà avvenire secondo il calendario di spegnimento che il Ministero dello Sviluppo economico deve rendere noto. In Sicilia restano inaccettabilmente privi di frequenza alcuni operatori di rete locali.
VENERDI’ 19 FEBBRAIO CONVEGNO A PERUGIA SUL SISTEMA TELEVISIVO E L’EMITTENZA PRIVATA, CRISI E PROSPETTIVE
■ I Corecom dell’Umbria e del Lazio hanno programmato di organizzare un doppio evento per approfondire le criticità e le possibili azioni di rilancio in un momento di particolare crisi per il comparto dell’emittenza locale quale è quello attuale.
La prima di queste due giornate si terrà il prossimo venerdì 19 febbraio, a Perugia (Sala Partecipazione, Palazzo Cesaroni, p.zza Italia 2, dalle ore 9.30 alle 13.30).
Dopo i saluti della Presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi e della Presidente del Corecom Umbria, Maria Gabriella Mecucci, e gli interventi di Augusto Preta (It Media Consulting) e di Maurizio Mensi (Università Luiss Guido Carli), seguirà una tavola rotonda, coordinata dal Presidente del Corecom Lazio, Michele Petrucci, cui interverrà per AERANTI-CORALLO, il coordinatore Marco Rossignoli.
Previsti, tra gli altri, anche gli interventi di Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana e di Maria Pia Caruso, dell’Agcom.
Concluderanno i lavori il Commissario Agcom Antonio Preto e la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.
CONTENZIOSO INFINITO LCN: LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ANNULLANO LA SENTENZA CON CUI IL CONSIGLIO DI STATO AVEVA ANNULLATO IN PARTE IL SECONDO PIANO LCN. OCCORRE ORA UN INTERVENTO LEGISLATIVO PER DARE CERTEZZE ALLE IMPRESE E AI TELESPETTATORI
■ Con sentenza n. 1836, pubblicata lo scorso 1° febbraio, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Agcom e del Ministero dello Sviluppo economico, hanno annullato la sentenza n. 6021/2013 in data 16 dicembre 2013 del Consiglio di Stato con la quale era stato annullato, in parte, il secondo piano Lcn di cui alla delibera Agcom n. 237/13/CONS e nominato un Commissario ad acta per correggerlo.
In particolare, l’Agcom aveva emanato tale secondo piano Lcn conseguentemente ad alcune sentenze del Tar Lazio, confermate dal Consiglio di Stato con le quali era stato annullato il primo piano Lcn di cui alla delibera Agcom n. 366/10/CONS. A seguito dell’emanazione del secondo piano Lcn di cui alla citata delibera Agcom n. 237/13/CONS, una delle imprese televisive che aveva chiesto ed ottenuto (con sentenza n. 4660/2012 del Consiglio di Stato) il suddetto annullamento del primo piano di numerazione Lcn, ha promosso un giudizio davanti lo stesso Consiglio di Stato per chiedere l’ottemperanza di quest’ultima sentenza sul presupposto che il secondo piano Lcn costituisse violazione / elusione del giudicato della sentenza stessa in relazione alle scelte operate relativamente alle numerazioni 7, 8 e 9.
Tale giudizio si era concluso con la citata sentenza n. 6021/2013 ora annullata, in via definitiva.
In particolare la Suprema Corte ha ritenuto, nella motivazione della propria sentenza, che il Consiglio di Stato aveva violato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa in quanto il giudizio di ottemperanza non avrebbe potuto prevedere il “compimento di un’attività che neppure una condotta spontanea dell’Amministrazione sarebbe stata in condizione di realizzare” (in quanto l’emanazione del secondo piano Lcn si basa su di un presupposto tecnico – fattuale irreversibilmente mutato rispetto a quello sussistente all’epoca dell’emanazione del primo piano Lcn).
Torna, pertanto, pienamente vigente il secondo piano di numerazione Lcn di cui alla delibera Agcom n. 237/13/CONS, particolarmente penalizzante per l’emittenza locale rispetto al primo piano Lcn di cui alla delibera Agcom n. 366/10/CONS.
Va comunque considerato che il secondo piano Lcn è stato oggetto di numerose impugnazioni al Tar Lazio, tuttora pendenti, che gli interessati dovranno valutare se coltivare ulteriormente; inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della delibera Agcom n. 237/13/CONS “fino all’attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso”.
In aggiunta, va considerato che, ai sensi dell’art. 11 della delibera Agcom n. 237/13/CONS, l’Agcom si è riservata di rivedere il secondo piano Lcn entro un biennio dalla relativa emanazione (avvenuta in data 21 marzo 2013) sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati;
l’art. 6, comma 9-septies del dl n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede che l’Agcom, nell’adottare il piano di numerazione Lcn debba stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione in tecnica televisiva digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies dello stesso art. 6 (graduatoria per l’attribuzione della capacità trasmissiva per la tv digitale terrestre dei mux coordinati, basato sulla media annua dell’ascolto del giorno medio mensile rilevati da Auditel nella singola regione o provincia autonoma; numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge n. 69/63, in qualità di dipendenti).
Occorrerà, dunque, attendere di verificare come l’Agcom e il Ministero dello Sviluppo Economico intendano procedere e in particolare se l’Agcom intenda rivedere il secondo piano Lcn e quindi adottare o meno un ”terzo piano Lcn”.
AERANTI-CORALLO ritiene auspicabile, stante la circostanza che il primo piano Lcn è operativo da quasi sei anni, e che eventuali modifiche di posizioni sarebbero dannose sia per le imprese che per l’utenza, che il Governo e il Parlamento valutino un intervento legislativo che recepisca tale primo piano Lcn ponendo definitivamente termine al contenzioso in atto da anni sulla materia.
DECRETO MILLEPROROGHE 2016: APPROVATO DALLA CAMERA CON LA FIDUCIA
■ Dopo Lo scorso mercoledì 10 febbraio, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 3513-A) nel testo approvato dalle Commissioni. Il testo passa ora al Senato. Tra i provvedimenti adottati vi è la proroga al 31 dicembre 2016 del divieto, previsto dall’art. 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete. Inserita, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2016 del mandato dei componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti.
PROCEDIMENTO AGCOM PER INDIVIDUARE IL MERCATO RILEVANTE E ACCERTARE LE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE DELLA RADIOFONIA
■ L’Agcom ha avviato lo scorso 16 dicembre, un procedimento finalizzato all’individuazione del mercato rilevante nonché all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del Dlgs 31 luglio 2005, n. 177. Nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha chiesto ad AERANTI-CORALLO, al fine di effettuare le valutazioni di competenza, un approfondimento su alcuni aspetti del mercato radiofonico. In particolare, l’Agcom ha chiesto una descrizione della struttura del settore della radiofonia e dell’evoluzione prevista, con specifico riferimento all’introduzione di nuove modalità di fruizione; la caratterizzazione delle eventuali specificità del mercato nazionale rispetto a quello locale; la descrizione di eventuali criticità sotto il profilo concorrenziale o del pluralismo informativo, anche con riferimento alle risorse economiche e alla raccolta pubblicitaria sul mezzo, sia in ambito nazionale, sia locale.
AERANTI-CORALLO sta predisponendo un proprio documento al riguardo.
PUBBLICITA’ DEI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO: L’AGCOM RISPONDE A QUESITO DI AERANTI-CORALLO E AFFERMA DI RITENERE CHE LE NUOVE NORME IN MATERIA SI APPLICHERANNO SOLO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL RELATIVO REGOLAMENTO. RILEVATA ANCHE L’ANOMALIA DI UNA PREVISIONE SANZIONATORIA IDENTICA PER LE EMITTENTI LOCALI E QUELLE NAZIONALI
■ Come noto, la legge di stabilità 2016 ha fissato, all’art. 1, comma 939, nuove norme in materia di pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.
AERANTI-CORALLO ha formulato, nei giorni scorsi, un quesito alla Direzione contenuti audiovisivi dell’Agcom circa i tempi di entrata in vigore di tale divieto di trasmissione. Lo scorso 8 febbraio, l’Agcom ha dato riscontro al quesito di AERANTI-CORALLO, osservando, tra l’altro, che: “Come è noto, il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle 7 alle 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto i media specializzati da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita. Orbene, si ritiene che la formulazione della norma non consenta un’esatta delimitazione del novero dei soggetti sottoposti all’obbligo, con la conseguenza che ogni eventuale ipotesi interpretativa, in assenza del decreto attuativo cui viene assegnato il compito di definire la nozione di “media specializzati” – sottratti all’obbligo medesimo – rischia di determinare possibili effetti discriminatori. A giudizio dell’Autorità, pertanto, l’assenza di criteri certi e attuali sulla base dei quali individuare i soggetti destinatari del divieto rende dubbia l’interpretazione della disposizione precludendone l’applicazione fino all’adozione da parte dei Ministeri competenti del previsto regolamento”.
Nella stessa nota l’Agcom ha, inoltre, affermato: “Allo scopo di assicurare una efficace e rigorosa attività di vigilanza sull’intero territorio nazionale, si precisa che l’Autorità ha segnalato le descritte criticità interpretative ai competenti Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, evidenziando altresì taluni dubbi emersi con riferimento al presidio sanzionatorio disciplinato dal successivo comma 940.
In particolare, è stato sottolineato come il divieto introdotto dal comma 939, applicabile, considerato il tenore letterale della norma, anche alle emittenti locali, non sia assistito per le stesse da un regime sanzionatorio più favorevole, diversamente da quanto previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per il caso di violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità e televendite da parte dell’emittenza locale (cfr. art. 51, comma 5, del TU).”
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 ALL’ESAME IN COMMISSIONE ALLA CAMERA
■ Il disegno di legge di delegazione europea 2015 (rubricato come AC 3540) è in discussione in questi giorni alla Commissione per le politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati.
Tale disegno di legge è finalizzato al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea e contiene numerose deleghe legislative al Governo per l’attuazione di direttive europee.
In particolare, l’art. 1, comma 1 del provvedimento delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B dello provvedimento.
Tra le altre, nell’allegato A è compresa la direttiva n. 2014/26/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
LA COMMISSIONE UE PROPONE LA LIBERAZIONE DELLA BANDA DI FREQUENZA 700 MHZ ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
■ Lo scorso 2 febbraio la Commissione europea ha adottato una proposta di decisione (che dovrà essere votata dal Parlamento e dal Consiglio europeo) per destinare, entro il 30 giugno 2020, la c.d. “banda 700 Mhz” (che comprende le frequenze da 694 a 790 Mhz, relative ai canali da 49 a 60, attualmente in uso alla televisione digitale terrestre) ai servizi a banda larga mobile 5G.
Tale decisione, qualora venisse ratificata, accelererà il processo di riallocazione della banda 700, eliminando, di fatto, il margine (di due anni) proposto da Pascal Lamy (chairman del gruppo di lavoro voluto dall’allora Vicepresidente della Commissione europea Neelie Kroes per analizzare l’impiego, in futuro, delle frequenze della banda Uhf).
L’AGCOM AVVIA PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CODIFICHE PER LA RICEZIONE DI PROGRAMMI IN TECNOLOGIA DVB-T2 TECNOLOGICAMENTE SUPERATE
■ Con delibera n. 686/15/CONS del 16 dicembre (pubblicata nel sito Agcom lo scorso 13 gennaio), l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a individuare le codifiche (standard codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia Dvb-t2) che devono considerarsi “tecnologicamente superate”, ai sensi dell’art 3, comma 1 del dl n. 192/204, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2015.
Nell’ambito di tale procedimento, l’Agcom ha chiesto ad
AERANTI-CORALLO una serie di informazioni finalizzate all’approfondimento sulle codifiche utilizzate nella diffusione di programmi televisivi, con particolare riferimento al settore dell’emittenza televisiva locale.
AERANTI-CORALLO invierà, nei prossimi giorni, le proprie osservazioni all’Agcom.