TeleradioFax n.21/2003 – 06 Dicembre 2003

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Sommario:


APPROVATO DAL SENATO IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO.
DOPO LA FIRMA DEL CAPO DELLO STATO E LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE, LA “GASPARRI” SARA’ LEGGE. ECCO COSA CAMBIA PER LE RADIO E LE TV LOCALI

■ Il via libera definitivo del Senato alla legge che riforma il sistema radiotelevisivo è arrivato lo scorso 2 dicembre, con una votazione finale che ha visto 155 voti favorevoli, 128 contrari e nessun astenuto. La nuova legge, nota con il nome del Ministro Gasparri, che l’ha proposta, è stata presentata in Consiglio dei ministri il 6 settembre 2002. Lungo il precorso parlamentare, con doppio passaggio sia alla Camera che al Senato. Sono state circa 10.000 le votazioni effettuate nei due rami del Parlamento, e alla Camera sono passati emendamenti proposti dall’opposizione con il concorso di alcuni franchi tiratori. L’inizio delle votazioni in Aula alla Camera risale al 1 aprile 2003, e già il giorno successivo passa l’emendamento dell’on.le Giulietti che riscrive l’art. 15 (dove vengono definiti i limiti antitrust). Il 3 aprile il ddl viene approvato dalla Camera e passa al Senato, dove l’8 luglio comincia l’esame da parte dell’Aula. Il 16 luglio vengono ripristinati i limiti antitrust contenuti nella formulazione originale dell’art. 15, mentre il 22 luglio si ha la votazione finale del provvedimento, che ritorna alla Camera. Dopo la pausa estiva, il ddl inizia il percorso in Aula il primo ottobre, dove, con il concorso di alcuni franchi tiratori, passano due emendamenti del centrosinistra che vietano l’impiego di minori negli spot pubblicitari (art. 10) e modificano l’art. 24 relativamente al passaggio al digitale per le imprese radiofoniche. Il ddl viene infine approvato il 2 ottobre e torna in quarta lettura al Senato. Il 2 dicembre inizia l’esame in Aula, e poco dopo le ore 19.00 il testo, senza avere subito modifiche, viene approvato dal Senato. Ora, dopo la firma del Presidente Ciampi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge Gasparri entrerà in vigore. Tale legge contiene molte norme positive per l’emittenza locale, anche se permane comunque preoccupazione per il nuovo sistema antitrust che permetterà alle concessionarie pubblicitarie controllate dalle grandi reti televisive nazionali di raccogliere pubblicità anche per le emittenti televisive locali, con evidenti ricadute sull’autonomia di queste ultime nonché sul pluralismo e la concorrenzialità nel settore.

 

Il testo della legge è pubblicato nel sito Internet www.aeranticorallo.it, sezione “In primo piano”.

 

Proponiamo qui di seguito un breve riassunto delle norme di maggiore interesse per le imprese radiofoniche e televisive locali.

 

Definizioni
– L’ambito locale televisivo viene definito come segue: copertura di uno o più bacini regionali,comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al cinquanta per cento della popolazione. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale è consentito trasmettere in un’area complessiva non superiore ai sei bacini regionali suindicati. In tali bacini è consentita la programmazione unificata.
– L’ambito locale radiofonico, viene invece così definito: copertura di un territorio non superiore a quindici milioni di abitanti.

 

Limiti antitrust nel digitale
– Non è possibile essere contemporaneamente titolari di autorizzazioni per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ai fornitori di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20% di programmi televisivi numerici in ambito locale.

 

Pubblicità
– Viene elevato dal 20 al 25% il limite di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali.
– E’ possibile inserire messaggi pubblicitari nel televideo delle tv locali e nelle trasmissioni rds delle emittenti radiofoniche locali.
– E’ possibile trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree servite. La differenziazione dei messaggi pubblicitari è possibile indipendentemente dalla differenziazione dei programmi.
– Il limite di affollamento giornaliero per le trasmissioni di televendite e telepromozioni viene incrementato dal 35 al 40%.
– Il limite di affollamento pubblicitario delle emittenti radiofoniche comunitarie passa dal 5 al 10%.
– La pubblicità concernente l’esercizio della professione sanitaria, nonché quella relativa alle case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici viene consentita anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali.
– Le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici devono riservare alle emittenti locali operanti nei paesi UE almeno il 15% delle somme destinate per fini di comunicazione istituzionale all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

 

Emittenti locali di sole televendite
– Sono previste le emittenti televisive locali che trasmettono televendite per oltre l’80% della programmazione. Le stesse non possono beneficiare di contributi, provvidenze e incentivi e non sono soggette ad obblighi informativi.

 

Diritto di cronaca
– E’ garantito l’esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo.

 

Sindycation
– Per le emittenti televisive locali il tempo di trasmissione in sindycation è esteso da sei a dodici ore, mentre resta in vigore il limite di sei ore per l’interconnessione con canali satellitari e con emittenti televisive estere.
– Le sindycation radiofoniche devono evidenziare l’identità delle emittenti che ne fanno parte. Non è possibile utilizzare il marchio delle sindycation radiofoniche al di fuori delle ore di interconnessione. Tali norme non si applicano alle sindycation prevalentemente comunitarie.
– Le modifiche degli orari di trasmissione delle sindycation non sono più soggette ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione con un preavviso di 15 giorni.

 

Concessione edilizia per impianti di radiodiffusione e collegamento
– La titolarità di concessione o autorizzazione radiofonica o televisiva dà diritto di ottenere dal Comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina del dlgs 198/2002.

 

Diritti di autore e diritti connessi
– E’ stata prevista una sanatoria per le sanzioni amministrative comminate negli ultimi mesi alle imprese radiofoniche e televisive locali per la violazione dell’art. 174-bis della legge sul Diritto d’autore, relative in particolare ai diritti connessi dei produttori discografici.

 

Tv digitale
– Le tv locali e nazionali, se in possesso dei requisiti, possono effettuare la sperimentazione sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica sino alla completa conversione delle reti e possono altresì richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
– Sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
– Alla scadenza delle concessioni analogiche (25 luglio 2005) è possibile chiedere che le stesse vengano prolungate a condizione che la tv locale trasmetta anche in digitale con uno o più impianti.

 

Radio digitale
– L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve emanare un regolamento atto a promuovere lo sviluppo della radiofonia in tecnica digitale.
– Il Ministero delle comunicazioni può stabilire un programma di misure di sostegno per la radiofonia digitale.

 

Altre norme
– E’ consentito utilizzare, senza oneri aggiuntivi rispetto al canone di concessione, più impianti di messa in onda, i collegamenti necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati, per i teleallarmi direzionali, per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti (comprese anche quindi le trasmissioni in sindycation).
– Sono state previste norme di semplificazione per la trasmissione dei giochi a premio radiofonici.
– Il Ministro delle comunicazioni deve emanare, di concerto con il Ministro dell’economia, un regolamento con cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze e incentivi previsti per le emittenti locali che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli con particolare attenzione a diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della credulità popolare.

 

 

RINNOVATA LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 3/10/2000 AERANTI-CORALLO/FNSI PER IL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE LOCALI

■ AERANTI-CORALLO e FNSI (sindacato dei giornalisti italiani) hanno sottoscritto lo scorso 3 dicembre a Roma il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale AERANTI-CORALLO/FNSI siglato il 3 ottobre 2000 che disciplina il lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive locali, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica.
Alla firma erano presenti, tra gli altri, il coordinatore AERANTI-CORALLO Marco Rossignoli e il segretario di FNSI Paolo Serventi Longhi.
AERANTI-CORALLO è soddisfatta del rinnovo in quanto si tratta di un altro importante passaggio del percorso della contrattazione collettiva iniziato il 3 ottobre 2000 con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Peraltro, i dati di applicazione del contratto sono molto positivi, in quanto ogni mese si registrano nuove assunzioni di giornalisti disciplinate dal contratto.
Nella fase transitoria è stata applicata l’indennità di vacanza contrattuale, che viene sostituita a partire dal 1 dicembre 2003 dagli aumenti retributivi previsti dall’accordo. Le modifiche alla parte economica del Ccnl definite il 3 dicembre sono pubblicate nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Contratti di lavoro”.

 

 

PIENO SUCCESSO DELL’INCONTRO CON LE IMPRESE RADIOTELEVISIVE LOCALI PROMOSSO A IBTS DA AERANTI-CORALLO

■ Lo scorso 29 novembre, nell’ambito della fiera milanese del broadcast IBTS, si è svolto l’incontro organizzato da AERANTI-CORALLO con le imprese radiofoniche e televisive associate. Nel corso dell’appuntamento, cui era presente un rilevante numero di imprese radiotelevisive locali, il coordinatore AERANTI-CORALLO Marco Rossignoli ha affrontato le numerose pro-blematiche di attualità per l’emittenza locale. Sempre nell’ambito di IBTS, lo stesso Rossignoli ha partecipato al convegno organizzato il giorno 28 novembre su “La via italiana alla televisione digitale”, moderato da Augusto Preta. Infine, domenica 30 novembre il segretario generale AERANTI Fabrizio Berrini ha partecipato al convegno organizzato dal mensile Millecanali sul tema “La radio e il territorio alla vigilia del digitale”.

AGENZIA DELLE ENTRATE: IL 4 DICEMBRE RIUNIONE SUGLI STUDI DI SETTORE

■ Si è svolta lo scorso 4 dicembre presso la sede della So.Se. a Roma, una riunione dove sono stati esaminati i prototipi degli studi di settore relativi alle attività radiotelevisive e di quelli relativi alle attività di produzione e distribuzione cinematografica e video. Per AERANTI-CORALLO ha partecipato all’incontro Fabrizio Berrini.

 

CORECOM LAZIO: IL 17 DICEMBRE CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE SATELLITARE

■ Il Corecom Lazio organizza per il prossimo 17 dicembre (ore 15.30, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212, Roma) un convegno su “Il Lazio dello spazio: la comunicazione tramite satellite”. Sono previsti interventi, tra gli altri, del Sottosegretario alle comunicazioni Innocenzi e del Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Luciano. Per AERANTI-CORALLO parteciperà al convegno Fabrizio Berrini.
 

 

EMANATO DAL CIPE IL PROVVEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE

■ Il Cipe, con deliberazione pubblicata sulla G.U. n. 269 del 19/11/2003, ha emanato le disposizioni per la concessione delle agevolazioni per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate prevista dall’art. 61 comma 13 della L. 289 del 2002 (legge Finanziaria per il 2003). Ricordiamo che tale norma prevede un credito di imposta nel limite complessivo di 100.000 euro e nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento 69/2001 CE a favore delle imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate di cui al comma 1 dell’art. 61 della legge 289/2002 e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti (fatto salvo il disposto dell’art. 1 del regolamento CE n. 69/2001) nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla L. 488/92, che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (in ogni parte d’Italia), nell’ambito di programmi di penetrazione commerciale, a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi di comunicazione locali, tra i quali emittenti televisive locali iscritte all’Auditel ed emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio.
Per fruire del contributo le imprese interessate a effettuare le campagne pubblicitarie di cui sopra devono inoltrare per via telematica, a decorrere dal 18 gennaio 2004, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, un’istanza per l’importo complessivo degli investimenti pubblicitari sopraindicati, realizzati o da realizzare nel periodo di imposta di riferimento, redatta sulla base di un modello che verrà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 19 dicembre 2003. E’ opportuno che le imprese radiofoniche e televisive locali interessate portino a conoscenza dei propri clienti pubblicitari aventi i requisiti previsti dalla sopracitata normativa, delle opportunità di contribuzione previste dalla stessa.
Il testo della delibera del Cipe è pubblicato nel sito Internet www.aeranticorallo.it, sezione “In primo piano”.