TeleRadiofax n. 20/2015 – 30 ottobre 2015

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Sommario

Importante sentenza della Corte Costituzionale sui limiti di affollamento pubblicitario: legittimi i tetti differenziati previsti tra le televisioni in chiaro e le pay tv
Misure economiche compensative per il rilascio volontario delle frequenze tv ritenute interferenti con i Paesi esteri confinanti: domande da presentare tra il 2/11 e il 1/12/2015
Al via l’iter della Legge di Stabilità al Senato
Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico decreto direttoriale con cui viene definito il riparto degli indennizzi e delle misure compensative ai sensi del DM 23 gennaio 2012
Il 10 novembre riunione della Commissione per le provvidenze editoria radio
L’Agcom ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a modificare il regolamento per la radiofonia digitale terrestre Dab-T
In consultazione lo schema di regolamento Agcom per la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie
Presentata a Milano la prima ricerca di base sulla radio
DDL di Riforma della Rai: approvato dalla Camera, torna al Senato per il voto definitivo
Auditel riprende la pubblicazione dei dati sugli ascolti televisivi

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI LIMITI DI AFFOLLAMENTO PUBBLICITARIO: LEGITTIMI I TETTI DIFFERENZIATI PREVISTI TRA LE TELEVISIONI IN CHIARO E LE PAY TV

 

■ Con sentenza n. 210/2015 depositata il 29 ottobre u.s. la Corte costituzionale (Presidente Criscuolo, relatore Amato) si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5 del Dlgs n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall’art. 12 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 44,  promosso dal Tar del Lazio con ordinanza del 17 febbraio 2014. Tale norma prevede che “La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l’anno 2010 il 16 per cento, per l’anno 2011 il 14 per cento e, a decorrere dall’anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.”
Secondo la Consulta, non vi è stata alcuna violazione della legge delega da parte del Governo nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 2007/65/CE. In particolare, per la Consulta rileva l’art. 3 della citata direttiva, che consente agli Stati membri di stabilire, per i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario. All’interno dei limiti tracciati dal diritto dell’Unione europea, risultano quindi espressamente consentite disposizioni nazionali più rigorose in materia di pubblicità televisiva.
La Corte costituzionale rileva, inoltre, che le pay tv si pongono in una situazione oggettivamente diversa da quella delle emittenti in chiaro, quanto all’incidenza economica dei limiti di affollamento pubblicitario sulle modalità di finanziamento delle stesse emittenti. “L’art. 38 del Dlgs 177 del 2005 – afferma la Corte – nel modulare i limiti di affollamento pubblicitario in funzione delle oggettive diversità degli operatori, risulta coerente con la ratio della direttiva, in quanto volta a realizzare la equilibrata tutela degli interessi delle emittenti televisive, da un lato, e di quelli dei consumatori-telespettatori, dall’altro”.
Infine, viene ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 41 Cost, in quanto il legislatore statale “può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire, tra l’altro, la coerenza dell’ordinamento interno con gli obiettivi di armonizzazione stabiliti dalle direttive europee”. La Consulta afferma, infine, che “Nel caso in esame, la disciplina nazionale oggetto di censura si conforma a quella europea, nella quale – come sottolineato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza 18 luglio 2013, in causa C-234-12 – i principi e i criteri direttivi delle disposizioni relative all’affollamento pubblicitario televisivo mirano a realizzare la protezione dei consumatori, ed in particolare dei telespettatori, oltre che la tutela della concorrenza e del pluralismo televisivo. In tali obiettivi si ravvisa, in modo inequivoco, quella “finalità sociale” che appare in sé idonea a giustificare la misura normativa in esame.” AERANTI-CORALLO esprime soddisfazione per la sentenza della Corte costituzionale che chiarisce la legittimità della differenziazione degli affollamenti pubblicitari delle pay tv rispetto a quelli delle tv in chiaro. Sarebbe ora necessario un intervento normativo e regolamentare finalizzato a ridurre ulteriormente gli spazi pubblicitari delle pay tv. Queste ultime, infatti, basando la propria attività sui ricavi derivanti dagli abbonamenti e dalle carte prepagate, possono vendere gli spazi per i messaggi pubblicitari a prezzi meno elevati di quelli praticati dalle tv locali, con evidenti conseguenze sul mercato.
A parere di AERANTI-CORALLO, l’intervento normativo sugli affollamenti pubblicitari delle pay tv si dovrebbe inquadrare in un contesto di misure organiche finalizzate alla ripresa del mercato pubblicitario sull’emittenza locale, con la previsione anche di sgravi di imposta per le aziende che acquistano spazi pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive locali e con l’introduzione di limitazioni alla trasmissione delle televendite sui canali generalisti nazionali.
Copia della sentenza n. 210/15 della Corte costituzionale è pubblicata nel sito internet www.aeranticorallo.it, sezione “Giurisprudenza”, sottosezione “Trasmissioni pubblicitarie”
 
 

MISURE ECONOMICHE COMPENSATIVE PER IL RILASCIO VOLONTARIO DELLE FREQUENZE TV RITENUTE INTERFERENTI CON I PAESI ESTERI CONFINANTI: DOMANDE DA PRESENTARE TRA IL 2/11 E IL 1/12/2015

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato venerdì 30 ottobre, nel sito istituzionale delo stesso Ministero, la determina direttoriale 30 ottobre c.a. con cui vengono definite le procedure per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive ritenute interferenti con i Paesi esteri confinanti, sulla base della regolamentazione di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia in data 17 aprile 2015, pubblicato in G.U. in data 6 giugno 2015.
Tali domande dovranno pervenire al Ministero dello Sviluppo economico tra lunedì 2 novembre e non oltre martedì 1° dicembre 2015.

AL VIA L’ITER DELLA LEGGE DI STABILITA’ AL SENATO 

■ Con le comunicazioni rese il 29 ottobre in Aula dal Presidente del Senato Grasso, ha preso il via la sessione annuale di bilancio. I disegni di legge n. 2111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e n. 2112 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018” saranno esaminati dalla Commissione Bilancio, in sede referente, fino al 13 novembre; le altre Commissioni trasmetteranno i loro rapporti entro il 4 novembre, mentre la trattazione in Aula è prevista dal 16 al 20 novembre. La prossima settimana inizierà, dunque, l’esame dei due provvedimenti alla V Commissione del Senato.
AERANTI-CORALLO chiederà che venga inserito nel provvedimento uno stanziamento integrativo per le misure di sostegno statali corrisposte annualmente dal Ministero dello Sviluppo economico alle emittenti televisive e a quelle radiofoniche locali. In considerazione, inoltre, che le norme per le tv locali contenute nella legge di stabilità 2015, approvata lo scorso anno, (particolarmente negative per il comparto) si sono rivelate inapplicabili sotto diversi profili, AERANTI-CORALLO chiederà la modifica delle stesse.
AERANTI-CORALLO chiederà, infine, la previsione di norme finalizzate alla ripresa del mercato pubblicitario sull’emittenza locale, come sgravi di imposta per le aziende che acquistano spazi pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive locali e l’introduzione di limitazioni alla trasmissione delle televendite sui canali generalisti nazionali, nonché la riduzione degli affollamenti pubblicitari delle pay tv.

PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO DIRETTORIALE CON CUI VIENE DEFINITO IL RIPARTO DEGLI INDENNIZZI E DELLE MISURE COMPENSATIVE AI SENSI DEL DM 23 GENNAIO 2012 

■ In data 27 ottobre u.s. il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nel proprio sito internet il decreto direttoriale 1° ottobre 2015 con cui viene determinato il riparto degli indennizzi e delle misure compensative ai sensi del DM 23 gennaio 2012, concernente l’attribuzione di misure economiche compensative alle emittenti televisive locali di cui all’art. 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (liberazione della banda 800 Mhz). In base a tale provvedimento vengono fissate le somme che verranno corrisposte ai soggetti aventi titolo. Nel provvedimento si evidenzia che a seguito di pronunce della Magistratura, revisione di graduatorie regionali e revisione delle graduatorie in autotutela, i soggetti aventi titolo all’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi sono aumentati, il che ha portato alla rideterminazione complessiva degli importi. Per tale ragione, alcuni soggetti dovranno restituire una parte delle somme precedentemente riscosse. Tale situazione genererà sicuramente un ampio contenzioso tra le imprese e il Ministero, in quanto molti soggetti hanno dovuto rinunciare alle cause pendenti e oggi si vedono preclusa la possibilità di coltivare le stesse.

IL 10 NOVEMBRE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PROVVIDENZE EDITORIA RADIO

■ E’ fissata per il prossimo 10 novembre la riunione della Commissione per le provvidenze alle imprese radiofoniche di cui agli artt. 4, 7 e 8 della legge 250/90 presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Nel corso della riunione verranno esaminate le pratiche relative alle provvidenze pe l’anno 2014. Inoltre verranno esaminate anche alcune pratiche relative agli anni precedenti.

L’AGCOM HA AVVIATO UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA A MODIFICARE IL REGOLAMENTO PER LA RADIOFONIA DIGITALE TERRESTRE DAB-T

■ Con delibera n. 577/15/CONS del 16 ottobre (pubblicata nel proprio sito internet il 27 ottobre u.s.), l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha avviato una Consultazione pubblica finalizzata a prevedere modifiche e integrazioni al regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS.
Con riferimento all’emittenza locale, l’Agcom intenderebbe modificare l’art. 12, comma 6 del Regolamento (relativo agli operatori di rete radiofonici in ambito locale), introducendo il vincolo di una soglia minima di almeno 12 soci di cui una società consortile deve dotarsi ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali (attualmente il regolamento prevede che tali diritti di uso vengano rilasciati “…alle  società consortili partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso  bacino  di  utenza  o  sub  bacino  di  utenza,  l’attività  di  radiodiffusione  sonora  in  tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale…)”.
Inoltre, lo schema di regolamento introduce, all’art. 12-ter, una procedura di selezione comparativa per l’emittenza radiofonica locale (per l’emittenza nazionale tale procedura è già prevista dall’attuale regolamentazione), da attuarsi qualora il numero di società consortili richiedenti l’assegnazione del diritto di uso di una frequenza in un determinato bacino sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino stesso.
Viene, inoltre, ipotizzata la modifica dell’art. 13, comma 5 del regolamento (che, attualmente prevede, alla lettera d), di “garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti…”, sostituendolo con la formula di “garantire  agli  operatori  di  rete  locali  il  massimo  numero  disponibile  di  blocchi  di diffusione, in ogni caso non superando l’impiego complessivo per la radiofonia digitale  di tre canali televisivi, in modo proporzionato e tenendo conto del numero  di fornitori di contenuti…”.
Al riguardo AERANTI-CORALLO ritiene che, stante la scarsità di risorse frequenziali disponibili, occorrerebbe valutare la previsione di multiplex di 15 (anziché 12) programmi. In tal modo, considerato che le radio nazionali private operanti in tecnica analogica sono 15, sarebbe sufficiente una frequenza (anziché due) per diffondere i contenuti di queste ultime. Inoltre, la realizzazione di multiplex di 15 programmi favorirebbe l’avvio al digitale da parte dell’emittenza locale con l’utilizzazione di un minor numero di frequenze in ogni bacino ed eviterebbe, pertanto, qualsiasi ipotesi di selezione comparativa.
La previsione di gare sarebbe, peraltro, in contrasto con tutto il quadro normativo in materia (l’art. 24 della legge 112/2004 prevede che la radiofonia digitale debba costituire la naturale evoluzione di quella analogica).
E’, peraltro, condivisibile l’orientamento di introdurre l’obiettivo di realizzazione di multiplex con un numero di programmi pari al massimo di quelli irradiabili dal mux stesso (attualmente 12). In ogni caso, è necessario chiarire che tale obiettivo possa essere derogato, per l’emittenza locale, nei bacini dove il numero di soggetti autorizzati alla fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale sia inferiore al numero massimo di programmi irradiabili (attualmente 12), nonché nei bacini nei quali, in relazione al numero di frequenze pianificate, il numero totale dei soggetti autorizzati alla fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale non costituisca un multiplo del numero massimo di programmi irradiabili.
AERANTI-CORALLO interverrà alla consultazione pubblica con le proprie osservazioni a tutela della posizione dell’emittenza locale.

IN CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO AGCOM PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE

 

■ L’Agcom ha avviato, con la delibera n. 576/15/CONS del 16 ottobre u.s., pubblicata nel proprio sito istituzionale il 27 ottobre u.s., una consultazione pubblica in merito al regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (Am) ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).
Come noto, la legge europea 2014 ha disposto che le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (Am) possano essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità.
Nello schema di provvedimento, l’Agcom prevede che il Ministero provveda al rilascio dei diritti di uso delle frequenze e che lo stesso Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, pubblichi nel proprio sito web l’elenco delle frequenze assegnate all’Italia destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse  le caratteristiche tecniche di irradiazione, i vincoli tecnici (riportati dal  Piano  di  radiodiffusione – Ginevra  1975), nonché il relativo bacino di servizio.
Nello schema di provvedimento viene anche prevista una procedura di beauty contest nel caso in cui le domande siano superiori alle risorse frequenziali disponibili per un determinato bacino. Gli elementi presi in considerazione, in tale procedura comparativa, sono: la qualità del  progetto  tecnico  di  utilizzo  delle  frequenze  e  tempi  di realizzazione del progetto (totale massimo 30 punti); la potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale  sociale, interamente versato (totale massimo 30 punti); il piano di investimenti previsto (totale massimo 30 punti); il fatto che il soggetto sia un nuovo entrante (10 punti).
A parità di punteggio conseguito, i soggetti nuovi entranti (cioè i soggetti che, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure, non siano concessionari di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e/o operatori di rete per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale in altre gamme di frequenza) verranno preferiti nella attribuzione dei diritti di uso.
AERANTI-CORALLO interverrà alla consultazione pubblica con proprie osservazioni.

PRESENTATA A MILANO LA PRIMA RICERCA DI BASE SULLA RADIO

■  Si è tenuta a Milano, lo scorso 29 ottobre, la presentazione della prima ricerca di base sulla radio, realizzata da Gfk Eurisko e Ipsos. Tale ricerca è stata commissionata, tra gli altri, da AERANTI-CORALLO, ed è finalizzata ad analizzare le abitudini e le modalità di ascolto del mezzo radiofonico. Lo studio è stato realizzato con tecnica Cati e un campione di 15mila individui, con universo di riferimento della popolazione residente in Italia di età superiore a 14 anni; le interviste sono state condotte nel periodo tra  il 13 aprile e il 9 maggio 2015.
Dalla ricerca emergono dati importanti che valorizzano la capacità della radio di essere un mezzo “trasversale” e per tutti. Così, l’84% della popolazione ascolta la radio (è il secondo mezzo dopo la televisione), e l’ascolto della radio è in crescita anche tra i segmenti di pubblico più esposti alle nuove tecnologie: il 50% dei 14-17enni e il 47% del 18-24enni dichiara che il tempo speso ascoltando la radio è aumentato rispetto a 3 anni fa.
Altro dato interessante è che il 90% di chi consuma musica digitale ascolta anche la radio.
La durata media di ascolto della radio è di 149 minuti al giorno, che diventano 182 tra coloro che utilizzano sia dispositivi classici che nuovi dispositivi. Sul fronte internet, la ricerca fa emergere che i siti web delle radio divengono piattaforme aggiuntive di ascolto (l’8% della popolazione li visita e il 4% lo fa per ascoltare la radio in streaming), mentre i social media assumono un ruolo di rilievo nel consolidare la comunità radiofonica, dato che il 14% della popolazione (cioè 7.200.000 individui) visita pagine Facebook delle radio e l’11% (cioè 5.700.000 individui) è amico di una radio su Facebook.
Un altro dato di particolare rilievo che emerge dalla ricerca di base è che la radio viene ascoltata tutti i giorni: infatti, l’81% di chi ascolta la radio lo fa per l’intera settimana, mentre solo il 18% la ascolta solo nei giorni feriali e l’1% durante il weekend.
Infine, l’automobile rappresenta un importante luogo di ascolto della radio, ma non l’unico (infatti, solo il 21% si dichiara ascoltatore esclusivo in auto).

DDL DI RIFORMA DELLA RAI: APPROVATO DALLA CAMERA, TORNA AL SENATO PER IL VOTO DEFINITIVO

■ Il 21 ottobre 2015 l’Assemblea della Camera ha approvato, in seconda lettura e con modifiche, il disegno di legge AC3272 “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”, che torna ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Il disegno di legge era stato presentato dal Governo il 20 aprile 2015 (A.S. 1880) ed era stato approvato con modifiche dall’Assemblea del Senato il 31 luglio 2015.
Come preannunciato nella scorsa edizione del TeleRadiofax, tutti gli emendamenti finalizzati a destinare una parte del canone Rai all’emittenza locale sono stati respinti.
Sono stati, invece, accolti tre ordini del giorno di interesse per il nostro settore.
Il primo, presentato dall’on. Occhiuto (Forza Italia), impegna il Governo a valutare l’opportunità di estendere le disposizioni e quindi i benefici previsti in tema di tax credit e riservate finora solo al comparto cinematografico, agli investimenti pubblicitari nelle produzioni delle emittenti televisive locali.
Il secondo, presentato dall’on. Caparini (Lega Nord) impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonia locale e nazionale.
Infine, il terzo, presentato dall’on. Altieri (Forza Italia), impegna il Governo a valutare la possibilità di destinare alle emittenti locali parte dei proventi del canone di abbonamento – non meno di un terzo – di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall’articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, alle emittenti locali.
AUDITEL RIPRENDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUGLI ASCOLTI TELEVISIVI
 
■ Il Consiglio di amministrazione di Auditel, riunitosi martedì 27 ottobre a Milano, ha deciso di riprendere la pubblicazione dei dati sugli ascolti televisivi a partire da mercoledì 28.
E’ stata frattanto messa a punto una “road map” per l’integrale sostituzione delle famiglie del campione entro il 30 maggio 2016.
Ricordiamo che la sospensione delle pubblicazioni era stata decisa a seguito del fatto che, come comunicato da Nielsen (fornitore del servizio per l’Auditel) “Il primo ottobre sono state erroneamente divulgate informazioni relative a un gruppo di panelisti del panel Auditel ad altri destinatari dello stesso panel”.