TeleRadiofax n. 17/2017 – 8 settembre 2017

pdfScarica il testo in formato PDF

Sommario

Firmato dal Presidente della Repubblica il DPR per i contributi pubblici a tv e radio locali. Prosegue l’iter per l’emanazione del provvedimento, prevista per fine mese
Rinnovo delle autorizzazioni Fsma locali, la presentazione delle domande deve essere fatta almeno trenta giorni prima della scadenza
Nella home page del sito www.aeranticorallo.it vengono pubblicate costantemente le news di maggiore interesse per il settore radio-tv
E’ entrata in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza che modifica – tra l’altro – la Legge sul diritto d’autore, dividendo la gestione dei diritti connessi delle case discografiche da quelli degli artisti interpreti e artisti esecutori
Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici devono comunicare alll’Agcom, dal 1° al 30 settembre, le spese pubblicitarie sostenute per pubblicità istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa
Lutto nel mondo dell’emittenza: si è spenta, dopo una lunga malattia, Marina Verna, già dirigente della Divisione Tv della Dgscerp del MiSE
Par condicio referendum Veneto del 22 ottobre: si applica quanto previsto dalla delibera-quadro Agcom n. 89/14/CONS
Gli obblighi delle imprese radiofoniche e televisive in relazione al certificato di agibilità INPS – ex ENPALS
Fake news: per il Commissario Martusciello (Agcom) occorre estendere i principi previsti per i media tradizionali anche al web

FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL DPR PER I CONTRIBUTI PUBBLICI A TV E RADIO LOCALI. PROSEGUE L’ITER PER L’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, PREVISTA PER FINE MESE

■ Il 23 agosto u.s., il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto (DPR) recante il nuovo Regolamento concernente  i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Successivamente il provvedimento è stato vistato dal Guardasigilli. Il DPR è attualmente all’esame della Corte dei Conti ai fini della relativa registrazione, indi verrà emanato e pubblicato in Gazzetta ufficiale, presumibilmente per la fine del corrente mese di settembre o, al massimo, nei primi quindici giorni del mese di ottobre.
Ricordiamo che tale decreto è stato approvato, in via definitiva, nel Consiglio dei Ministri n. 41, svoltosi lo scorso lunedì 7 agosto.
Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà, quindi, emanare il decreto attuativo che prevederà le modalità di presentazione delle domande – in modalità telematica – per gli anni 2016 e 2017 (a regime, a partire dal 2018, il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 28 febbraio di ciascun anno). Ricordiamo che il provvedimento è stato adottato ai sensi della legge di stabilità 2016, che ha destinato parte delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione sul canone Rai – fino a 100 milioni di euro – per il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Da tale ammontare, fino a euro 50 milioni saranno destinati alle emittenti radiofoniche e televisive locali e si andranno a sommare alle risorse già previste per il sostegno alle emittenti locali, pari a circa euro 67 milioni per il 2017 (di cui l’85% destinato alle tv locali e il 15% alle radio locali).

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI FSMA LOCALI, LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEVE ESSERE FATTA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA

■ Ricordiamo che le autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi (Fsma), secondo le previsioni dal Regolamento Agcom sulla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (delibera n. 353/11/CONS), hanno durata di dodici anni e si estinguono automaticamente a 12 anni dal rilascio, qualora non sia stata fatta richiesta di rinnovo. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione IV, Radiodiffusione televisiva e sonora, Diritti di uso, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. La relativa presentazione può avvenire a mezzo pec all’indirizzo: dgscerp.div04@pec.mise.gov.it .
Rammentiamo che il Ministero provvede al rilascio – e al rinnovo – dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal citato Regolamento Agcom di cui alla delibera n. 353/11/CONS. Si evidenzia, infine, che per effettuare il rinnovo dell’autorizzazione occorre effettuare il pagamento del contributo per le spese di istruttoria. Le imprese televisive locali facenti parte del sistema associativo AERANTI-CORALLO hanno già ricevuto circolare illustrativa sulla problematica.

NELLA HOME PAGE DEL SITO WWW.AERANTICORALLO.IT  VENGONO PUBBLICATE COSTANTEMENTE LE NEWS DI MAGGIORE INTERESSE PER IL SETTORE RADIO-TV

■ Rammentiamo che collegandosi al sito associativo www.aeranticorallo.it è possibile accedere, direttamente, nella home page, alla sezione denominata  “news” (richiamata anche nel menu di navigazione sulla barra sinistra del sito).
Tale sezione offre un ulteriore strumento informativo alle imprese associate e a tutti coloro che sono interessati alle problematiche di settore.
Le notizie pubblicate “scorrono” cronologicamente, sicché la prima notizia visibile è quella più recente. In pagina vengono visualizzate le ultime cinque notizie, mentre per accedere alla raccolta di quelle precedenti è sufficiente spostarsi nella parte bassa della pagina (dove viene visualizzato l’elenco delle notizie, in ordine cronologico). Cliccando su ciascun titolo, viene aperta la relativa notizia.

E’ ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA CHE MODIFICA – TRA L’ALTRO – LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE, DIVIDENDO LA GESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI DELLE CASE DISCOGRAFICHE DA QUELLI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E ARTISTI ESECUTORI

■ La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto u.s. ed è entrata in vigore, dopo il periodo di vacatio legis, il 29 agosto u.s.
La norma prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 56, una modifica alla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.) nei seguenti termini:
56. All’articolo 73  della legge 22  aprile 1941, n. 633, e  successive modificazioni, sono apportate le  seguenti modifiche: a) al  comma 1,  l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto,  per  ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al  produttore di  fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di  intermediazione dei  diritti connessi al  diritto d’autore, di  cui  all’articolo 3, comma 2,  del  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59  dell’11 marzo 2013, alle quali il  produttore di  fonogrammi e  gli  artisti  interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il  rispettivo mandato»;
b) dopo il  comma 2  è  inserito il  seguente: «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non  è  da  essi  rinunciabile né  può  in  alcun modo formare oggetto di  cessione».
L’entrata in vigore della citata norma modifica l’attuale situazione dei diritti connessi relativi alla utilizzazione delle opere musicali (fonogrammi).
Fino ad oggi, infatti, gli utilizzatori hanno dovuto corrispondere il compenso per i diritti connessi ai produttori fonografici (collecting delle case discografiche/etichette) i quali hanno dovuto provvedere a ripartire tale compenso con le collecting degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. La citata modifica renderà, quindi, necessaria, a regime, una revisione sul punto dei contratti di licenza con la SCF.
Frattanto, in una nota congiunta datata 31 agosto 2017, le collecting SCF, Nuovo Imaie e Itsright hanno reso noto che, in questa fase, quanto previsto dagli accordi di licenza per l’utilizzazione di fonogrammi in essere non subirà per l’anno in corso, alcuna modifica, né oggettiva, né soggettiva, e continuerà a produrre effetti tra le parti; infatti – prosegue la nota – in virtù degli accordi trilaterali in precedenza stipulati tra SCF, Nuovo Imaie e Itsright, la raccolta dei proventi di spettanza degli artisti interpreti ed esecutori del repertorio discografico dei produttori che hanno conferito  mandato a SCF resta affidata a quest’ultima per tutto l’anno 2017.
La nota congiunta conclude evidenziando che verrà data tempestiva informazione di eventuali aggiornamenti.

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GLI ENTI PUBBLICI DEVONO COMUNICARE ALL’AGCOM, DAL 1° AL 30 SETTEMBRE, LE SPESE PUBBLICITARIE SOSTENUTE PER PUBBLICITA’ ISTITUZIONALE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

■ Come noto, l’art. 41, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) di cui al Dlgs n. 177/2005 e s.m.i. prevede che le somme che le Amministrazioni pubbliche o gli Enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, ai fini dell’acquisto di spazi pubblicitari (esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione), per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei Paesi UE e per almeno il 50 per cento a favore di quotidiani e periodici. La stessa norma prevede, altresì, che le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche economici debbano dare comunicazione all’Agcom delle somme impegnate ai fini di pubblicità istituzionale di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. Con la propria delibera n. 59/17/CONS, l’Agcom ha fissato tra il 1° e il 30 settembre di ogni anno il periodo entro il quale le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche economici debbono comunicare all’Agcom le spese pubblicitarie sostenute per fini di comunicazione istituzionale nell’ultimo esercizio finanziario concluso. Tale comunicazione deve avvenire mediante la compilazione dell’apposita modulistica telematica, disponibile sul sito Agcom assieme alle relative istruzioni.

LUTTO NEL MONDO DELL’EMITTENZA: SI ‘E’ SPENTA, DOPO UNA LUNGA MALATTIA, MARINA VERNA, GIA’ DIRIGENTE DELLA DIVISIONE TV DELLA DGSCERP DEL MISE

■ Si è spenta lo scorso sabato 2 settembre, dopo una lunga malattia, Marina Verna, già dirigente della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico, dove era stata a capo, per molti anni, della divisione III che, nella precedente organizzazione interna degli uffici di tale direzione, si occupava di radiodiffusione televisiva pubblica e privata e contributi.
Laureata in giurisprudenza, Marina Verna aveva, tra l’altro, seguito integralmente la transizione al digitale del settore televisivo italiano. Conosciuta da gran parte degli operatori del settore, che ne apprezzavano la sensibilità e la disponibilità nei confronti di tutti, aveva proseguito la propria attività fino allo scorso anno, pur già colpita dalla malattia. AERANTI-CORALLO esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia della d.ssa Marina Verna.

PAR CONDICIO REFERENDUM VENETO DEL 22 OTTOBRE: SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA-QUADRO AGCOM N. 89/14/CONS

 

■ Domenica 22 ottobre 2017 è fissato il referendum consultivo sull’autonomia del Veneto. Per la campagna referendaria relativa a tale referendum (che, ricordiamo, è finalizzato a conoscere il parere degli elettori della regione circa l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale), l’Agcom, interpellata da
AERANTI-CORALLO, ha confermato che trova applicazione quanto disposto dalla propria “delibera-quadro” n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014), recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”.
Le disposizioni relative alla radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono quelle contenute negli articoli da 3 a 10 di tale delibera. Per quanto riguarda i MAG (i messaggi politici autogestiti gratuiti, rimborsati dallo Stato attraverso le regioni), il regolamento dispone che le emittenti radiofoniche e televisive locali interessate debbano, entro il quinto giorno dall’indizione del referendum, rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto; in tale comunicato, l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la propria sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. Il suddetto termine, come noto, non ha carattere di perentorietà, e pertanto i citati adempimenti possono essere espletati in qualsiasi momento, stante la circostanza che l’indizione del referendum in oggetto è avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul BUR Veneto n. 52 del 26 maggio 2017.
Il testo della delibera n. 89/14/CONS Agcom è pubblicato in www.aeranticorallo.it, sez. “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di trasmissioni di propaganda elettorale”

GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN RELAZIONE AL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ INPS – EX ENPALS

■ Come noto, a norma dell’art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, le emittenti radiotelevisive non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo indicati ai punti da 1 a 14 dell’art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (tra gli altri, i presentatori, i disc-jokey, i registi) se non sono in possesso di apposito certificato di agibilità, previsto dall’art. 10, rilasciato dall’INPS (ex ENPALS), che attesti la mancanza di inadempienze nei confronti dell’Ente. L’agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, il rilascio del certificato è attualmente subordinato all’assenza di debiti contributivi da parte dell’impresa richiedente nei confronti dell’Ente. Qualora l’impresa risulti debitrice, sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l’importo dovuto (anche tramite istanza di rateizzazione) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’ammontare dei debiti contributivi. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. E’ operativa una procedura telematica per i relativi adempimenti. La comunicazione delle eventuali variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità, deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione medesima. Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata. È importante sottolineare che il certificato di agibilità viene rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione del tipo di spettacolo, delle retribuzioni previste e delle giornate lavorative.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. “aperti”, a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
Sono consentiti Certificati di agibilità per la durata massima di un anno.
Evidenziamo che la sanzione prevista in caso di omessa denuncia, ammonta a € 125,00 per ogni lavoratore al quale si riferisce l’inosservanza e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata; ne consegue che gli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle citate norme possono essere molto rilevanti in caso di molti lavoratori privi di certificato di agibilità con molte giornate lavorative. E’ quindi estremamente importante che le Aziende si adoperino per il puntuale adempimento di tale obbligo.
In materia, si richiamano le circolari Enpals n. 21/2002, n. 27/2002, n. 16/2007 e n. 17/2007.
Le stesse sono consultabili nel sito web associativo  www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di lavoro e previdenza”.
 
 

FAKE NEWS: PER IL COMMISSARIO MARTUSCIELLO (AGCOM) OCCORRE ESTENDERE I PRINCIPI PREVISTI PER I MEDIA TRADIZIONALI ANCHE AL WEB

 

■  Intervenendo a un incontro al Caffè de La Versiliana, nell’ambito di un dibattito su fake news e informazione, lo scorso 20 agosto, il Commissario Agcom Antonio Martusciello ha affermato che “Per arginare il fenomeno della disinformazione è necessario delineare un nuovo sistema di responsabilità ed estendere i principi previsti per i media tradizionali anche alle piattaforme digitali, preso atto dell’ormai decisivo ruolo di queste ultime nel sistema di circolazione delle notizie.”
Il Commissario ha rilevato, inoltre, che la disinformazione non nasce con il web, ma è innegabile che la Rete abbia ampliato la problematica sia per l’overload informativo costantemente offerto dal web, che per l’assenza di una gerarchizzazione delle fonti cui fare riferimento nella produzione e nella fruizione delle notizie.
Martusciello ha, infine, sollevato alcuni dubbi sulla neutralità delle piattaforme, affermando che “se da un lato è vero che tali piattaforme non producono direttamente contenuti, è altrettanto vero che queste gestiscono, talvolta arbitrariamente, le notizie, decidendo cosa promuovere e cosa oscurare”.