TeleRadiofax n. 10/2020 – 20 maggio 2020

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Sommario

Il Decreto Legge Rilancio non contiene piu’ la contestata norma (presente nelle prime bozze) sugli indennizzi per la dismissione delle frequenze tv. Ora e’ necessario che il Ministero dello Sviluppo Economico emani il c.d. “Decreto Indennizzi”, differendo di almeno 60 giorni la finestra temporale per le dismissioni obbligatorie e/o volontarie delle frequenze
Decreto Rilancio: le norme di interesse per il settore radio e tv
Il MISE emana i primi 16 bandi per i nuovi diritti d’uso di frequenze tv a operatori di rete locali
Operatori di rete tv: in corso di predisposizione il decreto per la definizione dei contributi annuali 2020 per i diritti d’uso delle freqeunze televisive digitali. Rinviato frattanto il termine del 31 maggio per la presentazione delle eventuali autodichiarazioni per coloro che hanno diritto a sconti ed esoneri
Decreto Legge Rilancio: le norme di interesse per le imprese del settore radiofonico e televisivo
IES – Informativa Economica di Sistema, comunicazione Agcom sul termine utimo per l’invio

IL DECRETO LEGGE RILANCIO NON CONTIENE PIU’ LA CONTESTATA NORMA (PRESENTE NELLE PRIME BOZZE) SUGLI INDENNIZZI PER LA DISMISSIONE DELLE FREQUENZE TV. ORA E’ NECESSARIO CHE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO EMANI IL C.D. “DECRETO INDENNIZZI”, DIFFERENDO DI ALMENO 60 GIORNI LA FINESTRA TEMPORALE PER LE DISMISSIONI OBBLIGATORIE E/O VOLONTARIE DELLE FREQUENZE

■ Il Ministero dello sviluppo economico in data 30 aprile u.s. ha confermato la finestra temporale dal 4 al 30 maggio 2020 per il rilascio obbligatorio delle frequenze dei canali 51 e 53 Uhf utilizzati dalle tv locali in Liguria, Toscana e Lazio e per l’eventuale rilascio volontario sull’intero territorio nazionale delle frequenze delle tv locali, senza, tuttavia, che siano stati ancora definiti gli importi degli indennizzi spettanti per tali dismissioni.
A tale riguardo, AERANTI-CORALLO, Associazione Tv Locali di Confindustria radio-tv e Alpi, in un comunicato congiunto, hanno evidenziato che è assolutamente inaccettabile un rilascio delle frequenze, sia obbligatorio che volontario, senza che siano stati preventivamente definiti gli importi degli indennizzi e i relativi tempi di pagamento.
Inoltre, è assolutamente necessario che il Ministero dello Sviluppo economico riesamini al più presto la problematica ed emani il decreto per la definizione degli importi degli indennizzi come previsto dalla vigente normativa; il tutto differendo ai 60 giorni successivi all’emanazione di tale decreto la finestra temporale per la sopracitata dismissione obbligatoria e/o volontaria delle frequenze. Per consentire alle tv locali di conoscere anticipatamente gli importi degli indennizzi e di ottenere rapidamente la liquidazione, si ritiene necessario che vengano confermati i criteri già adottati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012 (relativo alla dismissione della banda televisiva 800 MHz) e con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 aprile 2015 (relativo alla dismissione di ulteriori canali delle tv locali). Tali criteri si basano sul riconoscimento di misure i cui importi vengono calcolati sulla quantità della popolazione nelle aree relative al diritto d’uso e sono indicati nei decreti ministeriali stessi. Tali Decreti prevedono, inoltre, che il pagamento degli importi dovuti avvenga entro 90  giorni dal rilascio delle frequenze con contestuale disattivazione dei relativi impianti di trasmissione.
Qualunque diversa soluzione di indennizzo, come quella ipotizzata nelle prime bozze del decreto legge “Rilancio” (non più presente nel testo finale di tale decreto che è attualmente passato all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge), appare inaccettabile in quanto basata su criteri particolarmente complessi che presuppongono un lungo iter procedimentale che, come tali, non permettono di conoscere immediatamente gli importi degli indennizzi e i tempi di pagamento, come invece sarebbe necessario per evidenti ragioni di trasparenza e che rischiano di generare un ampio contenzioso mettendo a rischio l’intero processo di transizione.

 

DECRETO RILANCIO: LE NORME DI INTERESSE PER IL SETTORE RADIO E TV

■ Nel decreto legge n. 34/2020, (c.d. “Decreto legge Rilancio”), pubblicato in G.U. n. 128, s.o. n. 21 del 19 maggio 2020, sono contenute diverse norme di interesse per le imprese operanti nel settore radiofonico e televisivo.
Dalla norma c.d. “Fondo emergenze emittenti locali” al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati, tra l’altro, su radio e tv locali.
Vi sono, poi, ulteriori norme relative alla cassa integrazione, al versamento Irap, al differimento dei termini per il pagamento di taluni tributi. Vi è una norma sulla riduzione delle bollette elettriche e una norma che prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Una sintetica ricognizione di tali norme è pubblicata alla pag. 3 di questo notiziario.

 

IL MISE EMANA I PRIMI 16 BANDI PER I NUOVI DIRITTI D’USO DI FREQUENZE TV A OPERATORI DI RETE LOCALI

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, ha pubblicato il 15 maggio u.s.  i primi 16 bandi per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello, per le Aree Tecniche e le Sub-aree Tecniche di seguito indicate, di cui alla delibera Agcom 39/19/CONS recante il PNAF – Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze. Le domande di partecipazione alle procedure relative ai suddetti 16 bandi per operatori di rete devono essere presentate entro martedì 14 luglio 2020, alla Divisione IV della Dgscerp, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito internet dedicato “bandioperatorilocali.mise.gov.it” in cui verranno fornite tutte le necessarie istruzioni per la compilazione delle domande stesse.
Le richieste di chiarimenti inerenti le procedure di gara potranno essere formulate entro il termine perentorio di venerdì 22 maggio 2020 ed inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: rup_bando_operatori@mise.gov.it.
I 16 bandi sono riferiti, rispettivamente, a:
Area Tecnica 1 – Piemonte (n. 1 bando di primo livello e n. 2 bandi di secondo livello);
Area Tecnica 2 – Valle d’Aosta (n. 2 bandi di primo livello; ricordiamo che l’Agcom, con la delibera n. 162/20/CONS del 20 aprile u.s. ha modificato il Pnaf Valle D’Aosta prevedendo due reti di primo livello in luogo delle reti in precedenza pianificate);
Area Tecnica 3 – Lombardia e Piemonte orientale (n. 2 bandi di primo livello e n. 2 bandi di secondo livello);
Area Tecnica 4 – Trentino-Alto Adige (n. 1 bando di primo livello);
Sub-area Tecnica 4-a – Provincia autonoma di Trento (n. 3 bandi di primo livello);
Sub-area Tecnica 4-b – Provincia autonoma di Bolzano (n. 3 bandi di primo livello).
Tutti i bandi (in formato .zip) sono scaricabili dalla pagina disponibile a questo link.

 

OPERATORI DI RETE TV: IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE IL DECRETO PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI 2020 PER I DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI. RINVIATO FRATTANTO IL TERMINE DEL 31 MAGGIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE EVENTUALI AUTODICHIARAZIONI PER COLORO CHE HANNO DIRITTO A SCONTI ED ESONERI

■ La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto, con una comunicazione in data 8 maggio u.s. nel sito del Ministero, che è in via di predisposizione da parte dello stesso MiSe, il decreto con il quale verrà determinato l’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale locale per l’anno 2020.
Il precedente decreto 13 aprile 2017 stabiliva, infatti, l’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti fino all’anno 2019.
Con il nuovo decreto, specifica la Dgscerp, verranno tra l’altro indicate le nuove scadenze per gli obblighi  a carico degli operatori, per cui il termine del 31 maggio (originariamente fissato per l’eventuale invio al Ministero delle autodichiarazioni da parte dei soggetti cui spettavano sconti ed esoneri) è da ritenersi rinviato.

 

DECRETO LEGGE RILANCIO: LE NORME DI INTERESSE PER LE IMPRESE DEL SETTORE RADIOFONICO E TELEVISIVO

■ Il DL “Rilancio” contiene una serie di norme di interesse per le imprese del settore radiofonico e televisivo locale.

 Fondo emergenze emittenti locali

All’art. 195 è prevista l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid.19.
Il contributo è erogato alle radio e alle tv locali secondo i criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del Dpr n. 146/2017.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (anche) su radio e tv locali

All’art. 186 il c.d. “bonus pubblicità”, già modificato dal decreto “Cura Italia”, viene ulteriormente modificato. In particolare, per il solo anno 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 milioni di euro.
Di questi, 20 sono destinati agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

Posticipazione pagamento imposte e contributi previdenziali

Art. 126. Il DL Rilancio posticipa al prossimo 16 settembre (anziché al 30 giugno, come originariamente previsto) il versamento delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi in occasione delle scadenze di pagamento del 16 aprile e del 16 maggio, con riferimento ai mesi di marzo e aprile,  per le imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese nel 2019. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure dilazionando quanto dovuto in quattro rate, sempre a partire dal 16 di settembre.

Cancellazione saldo e acconto Irap

Art. 24. La norma che prevede la cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato sino a 250 milioni.
La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 dalle imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
Rimane l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Semplificazione delle procedure per cassa integrazione

Artt. 68 e 70. I datori di lavoro, in presenza di determinati requisiti, possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di 18 settimane, di cui 14 (rispetto alle 9 originariamente previste) per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro ulteriori dal primo settembre al 31 ottobre 2020.
Semplificata e velocizzata (all’art. 71) la procedura per la Cassa in deroga, in quanto il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps (evitando il doppio passaggio Inps-Regioni con i relativi  rallentamenti). L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo della relativa istanza erogherà un anticipo dell’assegno del 40%.

Riduzione delle bollette per l’energia elettrica per tre mesi

All’art. 30, viene prevista per le piccole e medie imprese una riduzione delle bollette per l’energia elettrica per tre mesi (da maggio a luglio 2020), attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta (costi di trasporto e gestione del contatore e oneri generali). Tale riduzione si applica a tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

All’art. 28, viene previsto, per le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge Rilancio, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tale credito di imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, viene concesso a coloro che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

IES – INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA, COMUNICAZIONE AGCOM SUL TERMINE ULTIMO PER L’INVIO

■ L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato, lo scorso 7 maggio, una comunicazione relativa al termine ultimo per l’invio della IES – Informativa economica di sistema, approvata dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 5 maggio u.s.
Con tale comunicazione, l’Agcom fa riferimento al decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all’art. 106, comma 1, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle società sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle predette società, se e nei limiti in cui si avvarranno della disposta deroga, di inviare la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” per l’anno 2020 sino alla data ultima del 30 settembre 2020 (anziché del 31 luglio 2020).