Scarica il testo in formato PDF
Sommario
PROVVIDENZE EDITORIA PER RADIO E TV LOCALI: AERANTI-CORALLO NE CHIEDE IL MANTENIMENTO
■ Le provvidenze editoria per le radio e tv locali sono state soppresse, a partire dall’anno di competenza 2020, dall’art. 1, commi 772, 773, 774 della legge di bilancio 2019.
Tali provvidenze, come noto, riguardano esclusivamente le riduzioni tariffarie del 50% relative alle utenze telefoniche.
AERANTI-CORALLO ritiene che tali provvidenze debbano essere mantenute ai fini del sostegno del ruolo informativo dell’emittenza locale.
A tal fine, l’associazione si è attivata per proporre un emendamento al decreto legge milleproroghe (la discussione della relativa legge di conversione è stata incardinata nelle Commissioni riunite I e V della Camera e avrà inizio nelle prossime settimane) che, come avvenuto per la carta stampata, differisca la soppressione di tali provvidenze sino alla riforma del settore dell’editoria.
Qui di seguito il testo dell’emendamento proposto.
All’articolo 2, aggiungere il seguente comma:
3. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, tutti i termini di cui all’art. 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.
IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 2020 PER LE RADIO LOCALI SCADE IL 31 GENNAIO P.V.
■ La scadenza per il pagamento della tassa di concessione governativa annuale per l’anno 2020 dovuta dalle imprese di radiodiffusione sonora commerciali e comunitarie, è il 31 gennaio 2020.
L’importo di tale tassa annuale di concessione governativa ammonta, per le imprese radiofoniche locali, a euro 337,00. Le modalità di pagamento restano invariate rispetto agli anni precedenti.
Il termine per il pagamento del canone di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale via etere terrestre in tecnica analogica per l’anno 2020, scade, invece, il 31 ottobre 2020.
PROROGA AGCOM, CON DUE DECRETI PRESIDENZIALI, CONFERITI INCARICHI DI FACENTI FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE SERVIZIO GIURIDICO
■ A seguito della ulteriore proroga sino al 31 marzo 2020 del Consiglio Agcom operata dal decreto legge milleproroghe (ora in fase di conversione in legge in Parlamento), con due distinti decreti, in data 3 gennaio 2020, il Presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani ha conferito l’incarico di facente funzioni di Segretario generale al dott. Nicola Sansalone, e l’incarico di facente funzioni di Direttore del Servizio giuridico alla d.ssa Maria Serena La Pergola. L’incarico dei titolari delle due posizioni (il dott. Riccardo Capecchi in funzione di Segretario generale e l’avv. Paolo Del Vecchio quale Direttore del Servizio giuridico) era, infatti, scaduto il 31 dicembre u.s.
Frattanto, il Senato ha calendarizzato per il prossimo 6 febbraio le votazioni per il rinnovo dei componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Tali votazioni riguarderanno l’elezione di 2 dei 4 commissari dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Si attende, ora, l’analoga decisione dell’altro ramo del Parlamento. Ricordiamo che il presidente dell’Agcom viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
SETTORE TV: I PROVVEDIMENTI CHE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L’AGCOM DEVONO EMANARE NEL 2020
■ L’anno appena cominciato si preannuncia piuttosto impegnativo sia per il Ministero dello Sviluppo economico, sia per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in relazione al settore televisivo.
Le norme previste, tra l’altro, dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019 relative alla dismissione della banda 700 fissano, infatti, una serie di adempimenti a carico sia del Ministero, sia dell’Agcom. Vediamo quali.
Ministero dello Sviluppo economico
A seguito dell’emanazione della c.d. “roadmap” (decreto 19 giugno 2019) il MiSe deve stabilire le date esatte per la dismissione dei canali 50, 51, 52 e 53 (i canali 51 e 53 sono utilizzati dalle tv locali) nelle c,d. “aree ristrette”.
La prima di queste aree ristrette si riferisce alle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari; le date previste per lo spegnimento anticipato degli impianti operanti nelle citate frequenze sono dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. Inoltre, a seguito della pubblicazione delle linee guida definitive per operatori di rete in ambito locale e delle linee guida definitive per i Fsma in ambito locale, avvenuta il 22 luglio 2019, il Ministero deve emanare 73 bandi di gara per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per i nuovi operatori di rete in ambito locale (con riferimento alle diverse reti di primo e di secondo livello previste per gli operatori locali dal Pnaf di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS). Successivamente, lo stesso Ministero deve emanare i bandi di gara per la selezione dei Fsma locali che, in ogni area tecnica, potranno accedere alle suddette reti di primo e secondo livello per la diffusione di contenuti locali. Il Ministero dello Sviluppo economico deve, inoltre, ancora emanare il c.d. “decreto indennizzi”. Si tratta del decreto interministeriale che definisce le regole e le procedure per indennizzare gli operatori di rete televisive locali che dovranno perdere il loro diritto d’uso delle frequenze per consentire il passaggio al 5G. La legge di bilancio 2018 ha stanziato per tali indennizzi un importo pari a circa 303 milioni di euro.
Agcom
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con la delibera n. 456/19/CONS del 27 novembre 2019, pubblicata il 3 dicembre u.s. nel proprio sito, il procedimento per l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (piano LCN) e delle relative modalità di attribuzione dei numeri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il procedimento, svolto dalla Direzione Infrastrutture e Servizi di Media dell’Agcom, ha un termine di conclusione di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità. Nell’ambito di tale procedimento, l’Agcom predisporrà uno schema di regolamento che sottoporrà a consultazione pubblica, dove tutti i soggetti interessati potranno formulare osservazioni; successivamente, verrà emanato il provvedimento definitivo.
AERANTI-CORALLO evidenzia l’importanza che le tv locali mantengano l’attuale posizionamento Lcn.
Dopo circa dieci anni di trasmissioni con le attuali numerazioni, eventuali modifiche sarebbero infatti fortemente penalizzanti in quanto l’utenza verrebbe disorientata nell’individuazione dei canali.
CORECOM ABRUZZO: GIUSEPPE LA RANA E’ IL NUOVO PRESIDENTE
■ Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di intesa con il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha firmato lo scorso 8 gennaio il decreto di nomina del nuovo presidente del Corecom. Si tratta dell’avvocato Giuseppe La Rana, 33 anni, originario di Atessa, iscritto all’Ordine dei Giornalisti (elenco pubblicisti). Attualmente è presidente di AssoVasto, associazione di imprese del Vastese. Subentra a Filippo Lucci, che era decaduto dall’incarico avendo superato i dieci anni dalla prima nomina a presidente.
AERANTI-CORALLO formula al neopresidente La Rana gli auguri di buon lavoro.
TV LOCALI: ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PONTI RADIO 2020 E DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI 2020 PER L’ATTVITA’ DI OPERATORE DI RETE TV DIGITALE TERRESTRE
■ Entro il 31 gennaio 2020 le tv locali che svolgono l’attività di operatore di rete per la tv digitale terrestre devono provvedere al pagamento dei diritti amministrativi, nonché dei contributi per l’uso delle frequenze per i collegamenti in ponte radio relativi all’anno 2020, con riferimento alle autorizzazioni generali e con riferimento alle autorizzazioni per i collegamenti in ponte radio operanti alla data del 31 dicembre 2019. I citati pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo; inoltre, dovrà essere inviata copia dei bonifici stessi alla Dgscerp del Ministero, a mezzo Pec (dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it).
Il regolare pagamento dei suddetti importi costituisce requisito per l’accesso ai contributi statali di cui al DPR N. 146/2017 erogati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
RINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE COMUNALE SULLA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE
■ Nell’ambito di una controversia per l’annullamento di un regolamento comunale relativo alla localizzazione, installazione e modifica di impianti di telefonia mobile, il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza n. 2033/2019, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.
Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che “sussistono dubbi di compatibilità della disciplina nazionale, con particolare riferimento all’art. 8 comma 6 legge 36\2001, laddove è consentito individuare alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) ovvero attraverso l’imposizione di specifiche e predeterminate distanze, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)”.
Il Consiglio di Stato ritiene, dunque, che la problematica debba essere valutata dal punto di vista della compatibilità della normativa italiana (legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, con il quadro normativo europeo (direttiva quadro 2002\21\CE e direttiva “servizio universale” 2002\22\CE).
Analogo rinvio è stato disposto dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Siciliana con la recente ordinanza n. 651/2019.
Si attende, ora la decisione della Corte di Giustizia europea sulla questione.
AERANTI-CORALLO evidenzia che, sebbene i provvedimenti facciano specifico riferimento a impianti di telefonia mobile, la decisione della Corte di giustizia europea, essendo relativa ad una norma che riguarda gli impianti di radiodiffusione, avrà sicuramente un impatto anche per il settore radiotelevisivo.
DAL 1° GENNAIO 2020 E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI DOTAZIONE DI INTERFACCIA RADIO DIGITALE PER GLI APPARECCHI VENDUTI AL PUBBLICO (TRA GLI ALTRI, RICEVITORI PORTATILI, FISSI E AUTORADIO)
■ Dal 1° gennaio tutti i ricevitori radio venduti al pubblico (sia apparecchi “stand alone”, sia apparecchi installati, ad esempio, nelle autovetture) devono essere dotati di una interfaccia digitale. Tale obbligo è stato previsto dalla legge di bilancio 2018, che all’art. 1, comma 1044 dispone: “Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.” La successiva legge di conversione del decreto “sblocca cantieri” (legge n. 55 del 14 giugno 2019) ha modificato quanto previsto dal citato comma 1044 della legge di bilancio 2018, chiarendo che per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (autoveicoli per trasporto di persone) e N (veicoli commerciali destinati al trasporto di merci); ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.