TeleRadioFax Edizioni Straordinaria – 28 Luglio 2003

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Sommario:


MARTEDI’ 22 LUGLIO E’ STATO APPROVATO DALL’AULA DEL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO. TELERADIOFAX RIEPILOGA LE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

■ Come già anticipato sullo scorso numero di Teleradiofax, l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di riforma del settore radiotelevisivo lo scorso martedì 22 luglio, durante la seduta pomeridiana. Il provvedimento, costituito da 29 articoli, passerà ora all’esame della Camera dove è probabile che la discussione in Aula cominci entro la fine del mese di luglio. L’esame del testo al Senato è iniziato il 16 aprile scorso in Commissione lavori pubblici e comunicazioni dove, dopo numerose sedute e dopo la votazione di molti emendamenti modificativi del testo approvato dalla Camera dei deputati, è approdato all’Aula del Senato l’8 luglio che lo ha approvato nell’arco di quindici sedute nelle quali sono stati esaminati oltre 5.000 emendamenti.

Il testo del disegno di legge con tutte le modifiche apportate dall’Aula del Senato, è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, nella sezione “Disegni di legge”.
Durante l’esame al Senato sono state introdotte numerose norme, sollecitate da AERANTI-CORALLO, molto positive per l’emittenza locale. E’ anche stato positivamente risolto il problema di un emendamento all’articolo 25 che, se non fosse stato modificato, avrebbe creato obblighi insostenibili per le imprese televisive locali. Tale emendamento, nella formulazione originaria, infatti prevedeva che le tv locali che non avessero realizzato entro il 25 luglio 2005 una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento dei propri bacini di riferimento non avrebbero potuto presentare a tale data domanda per proseguire l’attività in tecnica analogica e avrebbero, di conseguenza, dovuto cessare di operare. Con una positiva modifica sollecitata da AERANTI-CORALLO e proposta dallo stesso Relatore del provvedimento sen. Grillo, tale obbligo è rimasto in vigore solo per le emittenti televisive a carattere nazionale, esonerando così dall’obbligo stesso le emittenti televisive locali. Ciò significa che le tv locali, alla data del 25 luglio 2005, non saranno più obbligate a garantire una copertura di almeno il cinquanta per cento della popolazione dei bacini serviti, ma, sarà sufficiente che a tale data trasmettano anche con un solo impianto in tecnica digitale per poter richiedere e ottenere di continuare le trasmissioni in tecnica analogica sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.
Permane comunque preoccupazione per il nuovo sistema antitrust che permetterà alle grandi reti televisive nazionali di raccogliere pubblicità anche per le emittenti televisive locali, con evidenti ricadute sull’autonomia di queste ultime.
Riepiloghiamo ora le principali norme previste dal disegno di legge relativamente all’emittenza locale:

 

– L’ambito locale televisivo viene definito come segue: copertura di uno o più bacini regionali,comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al cinquanta per cento della popolazione. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale è consentito trasmettere in un’area complessiva non superiore ai sei bacini regionali suindicati. In tali bacini è consentita la programmazione unificata.

 

– L’ambito locale radiofonico, viene invece così definito: copertura di un territorio non superiore a quindici milioni di abitanti.

 

– Vengono posti i seguenti limiti antitrust nel digitale: non è possibile essere contemporaneamente titolari di autorizzazioni per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ai fornitori di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del venti per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale.

 

– Viene elevato dal 20 al 25 per cento il limite di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali; in tale modo, le emittenti potranno quindi trasmettere 15 minuti di pubblicità per ogni ora di trasmissione in luogo degli attuali 12 minuti.

 

– E’ stata prevista la possibilità di inserire messaggi pubblicitari nel televideo delle tv locali e nelle trasmissioni rds delle emittenti radiofoniche locali.

 

– E’ possibile trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree servite. La differenziazione dei messaggi pubblicitari è possibile anche indipendentemente dalla differenziazione dei programmi.

 

– Il limite di affollamento giornaliero per le trasmissioni di televendite e telepromozioni viene esteso dal 35 per cento al 40 per cento.

 

– I limiti di affollamento pubblicitario delle emittenti radiofoniche comunitarie passano dal cinque al dieci per cento.

 

– La pubblicità concernente l’esercizio della professione sanitaria, nonché quella relativa alle case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici viene consentita anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali.

 

– Sono previste le emittenti televisive locali che trasmettono televendite per oltre l’ottanta per cento della programmazione. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze e incentivi e non sono soggette ad obblighi informativi.

 

– Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano per fini di comunicazione istituzionale all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, nella competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il quindici per cento a favore dell’emittenza radiofonica e televisiva locale operante nei paesi dell’Unione europea.

 

– E’ consentito utilizzare, senza oneri aggiuntivi rispetto al canone di concessione, più impianti di messa in onda, i collegamenti necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati, per i teleallarmi direzionali, per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti (comprese anche quindi le trasmissioni in sindycation).

 

– E’ garantito l’esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo.

 

– Sono state introdotte alcune norme di semplificazione per la trasmissione dei giochi a premio radiofonici.

 

– Le provvidenze editoria sono estese ai canali televisivi satellitari esclusi quelli ad accesso condizionato.

 

– Il Ministro delle comunicazioni deve emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un regolamento con cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze e incentivi previsti per le emittenti locali che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli con particolare attenzione a diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della credulità popolare.

 

– Per le emittenti televisive locali il tempo di trasmissione in sindycation è esteso da sei a dodici ore, mentre resta in vigore il limite di sei ore per l’interconnessione con canali satellitari e con emittenti televisive estere.

 

– Le sindycation radiofoniche devono evidenziare l’identità delle emittenti che ne fanno parte. Non è possibile utilizzare il marchio delle sindycation radiofoniche al di fuori delle ore di interconnessione. Tali norme non si applicano alle sindycation prevalentemente comunitarie.

 

– Le modifiche degli orari di trasmissione delle sindycation non sono più soggette ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione con un preavviso di 15 giorni.

 

– La titolarità di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal Comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina del dlgs 198/2002.

 

– E’ stata prevista una sanatoria per le sanzioni amministrative comminate negli ultimi mesi alle imprese radiofoniche e televisive locali per la violazione dell’art. 174-bis della legge sul Diritto d’autore, relative in particolare ai diritti connessi dei produttori discografici. La sanatoria prevede, in particolare, che tali sanzioni amministrative vengano ridotte, qualora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata, a un decimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a euro 50.000,00; a un ventesimo dell’importo minimo per gli importi delle sanzioni amministrative contestate eccedenti euro 50.000,00. Qualora gli importi delle sanzioni eccedano la somma di euro 5.000,00, sono state previste possibilità di corrispondere gli importi in forma rateale.

 

Ricordiamo infine che il Senato ha approvato due importanti ordini del giorno:

 

il primo di essi impegna il Governo a prevedere con la prossima legge finanziaria un incremento per euro 2.500.000,00 del fondo per il rimborso dell’80 per cento delle spese di abbonamento per le agenzie di informazione previsto per le imprese radiofoniche, per le imprese televisive locali e per i canali tematici satellitari. Il secondo ordine del giorno approvato dall’Aula del Senato impegna il Governo a incrementare il finanziamento annuale previsto per le misure di sostegno alle emittenti locali dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di 50 milioni di euro per il 2004, di 100 milioni di euro per il 2005 e di 135 milioni di euro a decorrere dal 2006.

 

 

CON LE NUOVE NORME URBANISTICHE INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVONON SARANNO PIU’ POSSIBILI DISATTIVAZIONI DI IMPIANTI COME QUELLI DI MONTE MARIO (ROMA)

■ Il Senato, come si è detto, ha introdotto nel Disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo una norma, sollecitata da AERANTI-CORALLO, che prevede che la titolarità della concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dia diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina del Decreto legislativo 198/2002. Tale norma riveste enorme importanza per le imprese radiotelevisive in quanto dà finalmente soluzione a tutte le controversie pendenti tra le emittenti e le Amministrazioni Comunali relativamente a problematiche urbanistiche afferenti gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e le relative infrastrutture. Le Amministrazioni Comunali, in presenza di domande conformi alla disciplina del Decreto Legislativo 198/2002, non potranno dunque più negare le concessioni edilizie e, in tale contesto non saranno più possibili disattivazioni di impianti come quelle operate dal Comune di Roma a Monte Mario. AERANTI-CORALLO auspica che il Ministero delle Comunicazioni avvii un tavolo di confronto tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e le emittenti al fine di trovare una soluzione che permetta anche agli impianti di Monte Mario di continuare ad operare.

 

INCONTRO AERANTI-CORALLO FNSI PER RINNOVO CCNL GIORNALISTICO

 

■ Incontro a Roma il 25 luglio 2003 tra AERANTI-CORALLO e FNSI per affrontare la problematica del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per le imprese radiofoniche e televisive locali, sindycation e agenzie di informazione radiofonica stipulato in data 3 ottobre 2000. Per AERANTI-CORALLO erano presenti Fabrizio Berrini, Alessia Caricato e Stefano Lovascio. Nel corso dell’incontro le parti hanno riepilogato le rispettive posizioni e hanno quindi stabilito per gli inizi di settembre una riunione delle rispettive delegazioni.

 

 

MICHELE MUZII PRESIDENTE FCP

 

■ L’assemblea generale delle concessionarie pubblicitarie associate a FCP, che come AERANTI-CORALLO aderisce a Confcommercio, ha eletto Michele Muzii nuovo presidente della federazione. Muzii, amministratore delegato di Piemme, subentra a Giuliano Re, che continua a far parte del consiglio direttivo di FCP quale past president.
AERANTI-CORALLO formula al dott. Muzii auguri di buon lavoro.