TeleRadioFax Edizione Straordinaria – 02 Febbraio 2002

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Sommario:


AERANTI-CORALLO LANCIA UNA SERIE DI PROPOSTE PER GARANTIRE UTENTI ED EDITORI TELEVISIVI IN TEMA DI TELEVENDITE. NO ALLA CRIMINALIZZAZIONE DEL SETTORE:EVENTUALI EPISODI DI SCORRETTEZZA POSSONO VERIFICARSI IN OGNI TIPOLOGIA DI VENDITA.

■ E’ importante salvaguardare il settore delle televendite, evitando che l’eventuale comportamento scorretto di qualche soggetto vada a ledere l’immagine degli editori televisivi. Le televendite riguardano peraltro tutto il sistema televisivo privato, dato che rappresentano sia per l’emittenza locale che per quella nazionale una quota rilevante del fatturato pubblicitario.

Intervenendo il 31 gennaio alla trasmissione televisiva di RaiUno “Unomattina”, condotta in studio da Paola Saluzzi e Luca Giurato, l’Avv. Marco Rossignoli, coordinatore di AERANTI–CORALLO, ha rilevato come sia necessario salvaguardare l’immagine degli editori televisivi, che non possono essere in alcun modo direttamente collegati agli inserzionisti pubblicitari. “E’ inaccettabile – ha affermato – che vengano criminalizzate le televendite in quanto tali, poiché eventuali episodi di truffa in commercio che si dovessero verificare sarebbero conseguenti alla trasmissione e non facenti parte della stessa.”
D’altra parte, episodi di truffa si potrebbero verificare in qualsiasi altro tipo di vendita. Le televendite sono perfettamente legittime e sono previste dalla normativa nazionale e comunitaria, che stabilisce anche norme a tutela dei consumatori, come la previsione del diritto di recesso dall’acquisto, il cosiddetto “soddisfatti o rimborsati”, entro dieci giorni dal ricevimento della merce.
Per discutere e analizzare le problematiche legate al settore delle televendite, lunedì prossimo si terrà una riunione presso la sezione normativa della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo, al cui tavolo siede anche AERANTI–CORALLO.
Il Coordinamento, accogliendo l’invito del ministro Gasparri, proporrà una serie di iniziative in favore della trasparenza, tra le quali l’istituzione di un codice di autoregolamentazione. AERANTI–CORALLO chiederà anche l’istituzione di un “contrassegno di qualità” che garantisca editori televisivi e consumatori sulla correttezza di telepromozioni e televendite.
L’esecutivo di AERANTI–CORALLO sta nel frattempo valutando l’opportunità di intraprendere eventuali iniziative legali a tutela dell’immagine degli editori televisivi locali.

 

 

AL TAR DEL LAZIO SI E’ DISCUSSO IN MERITO ALL’ANNULLAMENTO DEL DM 381/98 SUI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

 

■ Il 31 gennaio è stato discusso al TAR del Lazio il ricorso presentato da AERANTI–CORALLO per l’annullamento del DM 381/98 sui limiti di campo elettromagnetico. Il TAR, a fronte dell’impugnativa del D.M. 381/98, aveva emesso una prima sentenza interlocutoria in data 22/10/99, sentenza in cui veniva fra l’altro chiesto il deposito di una serie di documenti. Il collegio della II Sezione Bis del TAR del Lazio era presieduto da Patrizio Giulia, mentre relatore è stato il consigliere Renzo Conti.
L’Avv. Maiolini, che patrocinava AERANTI–CORALLO, ha evidenziato l’illegittimità del DM 381/98, ribadendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 6 lettera A n. 15 della legge 249/97, la violazione e falsa applicazione delle normative comunitarie in materia, l’assoluta sproporzione tra l’obiettivo perseguito e i limiti imposti. Maiolini ha poi evidenziato ulteriormente la sproporzione derivante dal tetto di 6 V/m imposto dal decreto impugnato, ribadendo che negli Usa e in altri paesi europei il limite di riferimento è molto meno restrittivo. E’ stata inoltre evidenziata la violazione e falsa applicazione del’art. 1 comma 6 lettera A n. 15, che attribuisce all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il potere-dovere di vigilare sui tetti di radiofrequenza, stabilendo altresì che il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle Comunicazioni fissi i tetti di cui sopra senza attribuire poteri in tal senso a regioni e a province autonome.
Proseguendo nella relazione, Maiolini ha poi evidenziato l’assoluta genericità prevista dalle disposizioni di cui all’art . 5 e relativo allegato C dell’impugnato decreto, che non stabiliscono specifiche modalità di intervento nel caso in cui il superamento del limite di campo elettromagnetico sia conseguente all’attivazione di un nuovo impianto o al potenziamento di un impianto preesistente. In conclusione il TAR si è riservato la decisione con sentenza. AERANTI–CORALLO auspica l’accoglimento del ricorso, in conseguenza del quale andrebbe a cadere il limite di 6 V/m, limite che non è preposto alla tutela sanitaria, ma che rappresenta un semplice obbiettivo di qualità. Tale limite è, tra l’altro, completamente difforme da quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia e, in molti casi, crea difficoltà di servizio all’utenza.

 

 

L’AUTHORITY HA APPROVATO LA PROROGA PER L’ISCRIZIONE AL ROC. PIENA SODDISFAZIONE DI AERANTI–CORALLO

■ L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato con apposita delibera presa il 30 gennaio l’art. 34 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di Comunicazione (ROC), prorogando il termine per l’iscrizione dei soggetti cosiddetti iscrivendi al 30 settembre 2002. Di conseguenza, tutti gli operatori del settore che entro il 28 agosto 2001 avevano presentato domanda per l’iscrizione al registro nazionale della stampa e al registro nazionale delle imprese radiotelevisive e non avevano ricevuto comunicazione di iscrizione a tali registri, avranno tempo sino al 30 settembre 2002 per inoltrare il modello 19/Reg.
AERANTI–CORALLO esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento adottato dall’Autorità e per l’opera svolta dal commissario relatore dott. Sangiorgi, che si è particolarmente adoperato in favore della proroga.

 

 

PAR CONDICIO: IMMINENTE DECISIONE DELLA CONSULTA

 

■ Si è discussa il 29 gennaio scorso presso la Corte Costituzionale la questione di costituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 7 della legge 28/2000 sulla par condicio.
L’eccezione di costituzionalità era stata sollevata dal TAR del Lazio, sezione II, con ordinanza n. 943/2001 del 7/2/2001, su ricorso di AERANTI–CORALLO contro i regolamenti della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla par condicio nei periodi elettorali e non elettorali. La Corte Costituzionale ha trattenuto in decisione la causa e si attende a breve un pronunciamento.
Il tema della par condicio è determinante per il mantenimento del ruolo informativo di tutte le imprese radiotelevisive locali; l’accoglimento delle richieste di AERANTI–CORALLO rappresenterebbe una vittoria del pluralismo dell’informazione.