Risposta a interpello della Agenzia delle Entrate: il contributo previsto per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre da parte delle tv locali deve qualificarsi come sopravvenienza attiva. Le somme incassate concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono state incassate o in quote costanti nell’esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, ma non oltre il quarto

(22 agosto 2022)   A seguito di un interpello formulato da una impresa televisiva locale del sistema associativo Aeranti-Corallo, l’Agenzia delle Entrate ha  fornito la risposta n. 427/2022 (a questo link) in cui  si afferma, tra l’altro, che, dall’esame della disciplina regolativa del rilascio delle frequenze, emerge che il contributo in esame viene erogato per finalità che esulano dall’acquisto di beni ammortizzabili o dal sostenimento di costi dell’esercizio, essendo l’indennizzo erogato a fronte della coattiva cessazione del diritto d’uso delle frequenze per la trasmissione dei programmi, nell’ambito dell’erogazione del servizio digitale terrestre.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la qualificazione dell’indennizzo come contributo in conto capitale e la sussumibilità come sopravvenienza attiva può evincersi anche avendo riguardo a quanto espressamente disposto con l’articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. In tale contesto, infatti, per le somme erogate a titolo di compensazione per il volontario rilascio delle frequenze a carico delle emittenti televisive locali, il Legislatore ha stabilito che le stesse fossero da qualificare come «contributi in conto capitale».

L’Agenzia ha, pertanto, ritenuto che il contributo percepito nell’anno corrente dalla società interpellante e previsto ex lege per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre debba qualificarsi come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lett. b) del TUIR, con la conseguenza che le somme in parola concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono state incassate (o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto).

La risposta all’interpello scritta e motivata (come nel caso di specie), pur rappresentando un importantissimo punto di riferimento per tutte le tv locali destinatarie degli indennizzi di cui sopra, ai sensi dell‘art 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.