Rettifica della determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE MARCHE pubblicata sul sito del Ministero il 16 giugno 2016.

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

Rettifica della determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE MARCHE pubblicata sul sito del Ministero il 16 giugno 2016.

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 16 giugno 2016, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE MARCHE;
VISTA la determina direttoriale della medesima Direzione Generale pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 17 giugno 2016 nella quale viene rettificato l’art.2, lettera b) della determina del 16 giugno 2016 sopra richiamata nella parte relativa all’operatore di rete CANALE ITALIA SRL;
VISTO che per mero errore materiale nella determina direttoriale di conclusione della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 del 16 giugno 2016, più volte sopra richiamata, è stato invertito l’ordine di graduatoria per i soli componenti collocati tra il settimo ed il nono posto della graduatoria della
regione MARCHE di cui al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, pubblicata sul sito del Ministero in data 2 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione MARCHE per le frequenze: CH 21 UHF, CH 31 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF, CH 59 UHF, per tutte le province della regione; CH 23 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA e facoltativamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA; CH 33 UHF, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA; CH 28 UHF, CH 29 UHF e CH 39 UHF, obbligatoriamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA e facoltativamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA;
VISTA la relazione istruttoria del 5 luglio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a rettifica di quanto determinato nella precedente relazione istruttoria del 13 giugno 2016 nella quale, in considerazione dell’errore materiale sopra enunciato vengono modificati gli esiti della procedura di conclusione delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione MARCHE per i soli operatori di rete posizionati al settimo e al nono posto della graduatoria, considerato che l’operatore posizionato all’ottavo posto ha rilasciato volontariamente la frequenza assegnata;
CONSIDERATI gli artt. 2, 3 e 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
RITENUTO che si debba rettificare la determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande tenuto conto della corretta collocazione in graduatoria dei soggetti posizionati dal settimo al nono posto.

DETERMINA
ART. 1

Di approvare le risultanze della relazione istruttoria del 5 luglio 2016 volta a rettificare in parte la determina del 16 giugno 2016 di conclusione della procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015 per la regione MARCHE, che di seguito si riportano:
– L’art. 1 e l’art.6 della suddetta determina restano invariati.
– L’art. 2, limitatamente alla lettera b), viene così integralmente sostituito:
“b) Gli operatori di rete:
– CANALE ITALIA SRL, (già CONSORZIO MEDIA ITALIA SCRL) collocato al sedicesimo posto della graduatoria, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza indicata in Tabella C, per le province di AN e PU/lim. che ha presentato regolare domanda di manifestazione di interesse, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 53 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.
– VIDEO TOLENTINO SRL – in intesa con la TELE 2000 SRL – collocato al decimo posto della graduatoria, titolare del diritto d’uso della frequenza CH 39 UHF, frequenza di cui alla Tab.C, per l’emittente VIDEO TOLENTINO (prot. 906263) per la provincia di ANCONA/lim (provincia da liberare obbligatoriamente) e FERMO/lim e MACERATA (province da liberare facoltativamente) ha presentato regolare domanda di manifestazione di interesse. Considerata la posizione in graduatoria, nonché la tabella D del D.M. 17 aprile 2015 che individua nella regione Marche il CH 23 UHF come “canale assegnabile nelle province di ANCONA e PESARO-URBINO ad esclusione dell’area di servizio dell’impianto della CentroEuropa7 ubicato in Monte Nerone in provincia di PU”, al predetto operatore di rete verrà assegnato il CH 23 UHF, unica frequenza disponibile, per la provincia di AN/lim e mantenuto il CH 39 UHF per le province di FM/lim e MC. Il suddetto operatore dovrà spegnere tutti gli impianti operanti sul CH 39 UHF per la provincia di AN/lim, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e riaccenderli sulla frequenza CH 23 UHF. Il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà modificato.
– TELE 2000 SRL – in intesa con la VIDEO TOLENTINO SRL – collocato al decimo posto della graduatoria, titolare del diritto d’uso della frequenza CH 39 UHF, frequenza di cui alla Tab.C, per l’emittente TELE 2000 (prot. 905420) per la provincia di PESARO URBINO che ha presentato regolare domanda di manifestazione di interesse, verrà assegnato il CH 23 UHF, unica frequenza disponibile, con le limitazioni indicate nella tabella D del D.M. 17 aprile 2015 che lo indica come “canale assegnabile nelle province di ANCONA e PESARO-URBINO ad esclusione dell’area di servizio dell’impianto della CentroEuropa7 ubicato in Monte Nerone in provincia di PU”. Il suddetto operatore dovrà spegnere tutti gli impianti operanti sul CH 39 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e riaccenderli sulla frequenza sopra indicata. Il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà modificato.
– L’art. 3 viene così integralmente sostituito:
Gli operatori di rete: RTM RETE TELEVISIVA MARCHE SPA, titolare del diritto d’uso del CH 22 UHF, frequenza NON indicata in Tab.C per la rete RTM (prot. 900453) nelle province di AN/lim, AP, FM e MC – SCT ENGINEERING SRL, titolare del diritto d’uso della medesima frequenza per la rete TELECENTRO (prot. 900127) nella provincia di PU/lim e DI.TV SRL, titolare del diritto d’uso della frequenza CH 22 UHF per la rete DI.TV (prot.905916) nella provincia di PU/lim, collocati IN INTESA al settimo posto della graduatoria che non hanno partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, in quanto tale frequenza non era indicata in Tabella C, in considerazione della posizione conseguita in graduatoria, rimarranno titolari del diritto d’uso definitivo del CH 22 UHF a suo tempo rilasciato.
– L’art.4 viene così integralmente sostituito:
L’operatore di rete TVP ITALY SRL, per la rete TVP ITALY (prot. 900143), titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 35 UHF nell’intera regione Marche, collocato al nono posto della graduatoria, che ha presentato la manifestazione di interesse, pur non essendo il CH 35 UHF una frequenza interessata alla procedura in quanto non indicata in tabella C, in considerazione della posizione conseguita in “graduatoria” e non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 35 UHF, e tale frequenza verrà assegnata all’operatore di rete TV CENTRO MARCHE SPA, collocato al primo posto della graduatoria in sostituzione del CH 41 UHF da liberare obbligatoriamente.
Alla TVP ITALY SRL verrà assegnata la frequenza CH 41 UHF per le province di AN e PU, frequenza assegnabile nelle suddette province come indicato nella tabella D del D.M. 17 aprile 2015
e per le province di AP, FM e MC il CH 28 UHF, frequenza assegnabile nelle medesime province
come indicato nella tabella D sopra citata. La TVP ITALY SRL dovrà spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 35 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e riaccenderli sulle frequenze CH 41 UHF e CH 28 UHF sulla base di quanto sopra indicato. Il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà modificato.
– L’art.5 viene così integralmente sostituito:
All’operatore di rete TV CENTRO MARCHE SPA, per la rete TV CENTRO MARCHE (prot. 903541), titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 41 UHF nell’intera regione, frequenza indicata nella tabella C, collocato al primo posto nella graduatoria, che ha presentato correttamente la manifestazione di interesse verrà modificata la frequenza. Il suddetto operatore dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti sul CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente comunicato e riaccenderli sul CH 35 UHF. Il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà modificato.

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Salvo quanto variato con la presente determina, restano salve le disposizioni dettate dalle determine del 16 e 17 giugno 2016 richiamate in premessa.
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 5 luglio 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi