Relazione sull’analisi dello stato di applicazione dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 approvata dalla Adunanza Plenaria della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 15 gennaio 2003

Relazione sull’analisi dello stato di applicazione dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 approvata dalla Adunanza Plenaria della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 15 gennaio 2003

La Sezione tecnico-ambientale della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni, coordinata dall’Avv. Marco Rossignoli ha avviato una analisi dello stato di applicazione della normativa di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998 n. 122 e della relativa circolare applicativa della Direzione Generale per le Concessioni e Autorizzazioni (DGCA) del Ministero delle Comunicazioni nelle zone di rispettiva competenza  territoriale, mediante l’audizione dei Direttori dei sedici Ispettorati Territoriali.
La richiamata normativa (art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122) prevede in particolare quanto segue:
“4. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:
“2. In attesa dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge”.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.”
La circolare 4 novembre 1998 della Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, intitolata “Documento sull’applicazione del’articolo 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122”, che viene allegata in copia alla presente relazione ha quindi definito i criteri per procedere alle modifiche tecniche degli impianti e alla compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione radioelettrica.
Obiettivo della Sezione tecnico-ambientale è stato quello di verificare lo stato di applicazione della sopracitata normativa da parte degli Ispettorati Territoriali, le procedure adottate dagli stessi, i tempi di espletamento delle pratiche, nonché di individuare eventuali ipotesi non disciplinate dalla sopracitata nota del 4 novembre 1998 della DGCA e i criteri per rendere sempre più uniforme l’intervento degli stessi Ispettorati Territoriali sull’intero territorio nazionale.
In questo contesto la Sezione tecnico-ambientale ha ritenuto di invitare i Direttori degli Ispettorati Territoriali per una audizione da parte della Sezione stessa.
In particolare il calendario delle audizioni è stato il seguente:

Mercoledì 22 maggio 2002, ore 10,00:
Ing. G. Pratillo – Ispettorato Territoriale Campania
Ing. Marco Cevenini – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
Ing. Alberto Busca – Ispettorato Territoriale Marche-Umbria
Ing. Francesco Ardito – Ispettorato Territoriale Lombardia
Dott. Onofrio Villani – Ispettorato Territoriale Piemonte – Valle d’Aosta.

Lunedì 17 giugno 2002, ore 10,00:
Ing. Giovanni Del Giudice – Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata
Dott.ssa Rita Forsi – Ispettorato Territoriale Toscana
Dott. Donato Marini – Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige
Dott. Pietro Ferrini – Ispettorato Territoriale Sardegna
Dott.ssa L. Mangione – Ispettorato Territoriale Sicilia
Ing. L. D’Ambrosio – Ispettorato Territoriale Veneto
Ing. Leonello Leone – Ispettorato Territoriale Abruzzo-Molise

Lunedì 17 giugno 2002, ore 14,45:
Ing. Giuseppe Virgillito – Ispettorato Territoriale Calabria
Ing. G.P. Migali – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
Ing. Giuseppe Mele – Ispettorato Territoriale Lazio
Dott. Giulio Riccioni – Ispettorato Territoriale Liguria

Nel corso delle audizioni, la Sezione tecnico-ambientale ha richiesto agli Ispettorati Territoriali informazioni circa i seguenti dati:

a)numero di autorizzazioni (suddivise tra radiofoniche e televisive) rilasciate ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge 122/98 dall’entrata in vigore della stessa ad oggi;

b)numero di autorizzazioni (suddivise tra radiofoniche e televisive) rilasciate, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 122/98 dall’entrata in vigore della stessa ad oggi;

c)tipologie di autorizzazioni rilasciate;

d)attività svolta prima dell’entrata in vigore della legge 122/98;

e)procedure adottate per la richiesta e il rilascio delle suddette autorizzazioni (forma, documenti richiesti, verifiche, etc.);

f)tempi medi di completamento di ogni pratica;

g)numero pratiche in attesa di definizione e relative ragioni;

h)principali casistiche relative a provvedimenti autorizzatori di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

i)problematiche relative alle modifiche delle frequenze dei ponti di collegamento;

l)fattispecie ritenute non autorizzabili ai sensi della normativa in esame;

m)procedure di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione che riguardano contestualmente impianti privati e impianti del servizio pubblico;

n)fattispecie nelle quali viene richiesto il pagamento per intervento conto terzi;

o)fattispecie nelle quali viene richiesto un canone aggiuntivo per gli impianti di collegamento;

p)interventi su impianti ritenuti abusivi;

q)attività di individuazione di frequenze libere da utilizzare per procedure di compatibilizzazione;

r)interventi su impianti inattivi;

s)valutazioni sull’impatto della normativa rispetto agli equilibri interferenziali, all’utilizzo dello spettro radioelettrico, all’allocazione dei siti degli impianti;

t)ulteriori osservazioni e proposte per migliorare l’applicazione della normativa in esame;

u)disponibilità ad un monitoraggio periodico sull’attività svolta ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 122/98.

Le risultanze delle audizioni risultano dai verbali delle riunioni del 22 maggio 2002 e del 17 giugno 2002 (sessione mattutina e sessione pomeridiana) della Sezione tecnico-ambientale di cui viene allegata copia alla presente relazione, a costituirne parte integrante.
Inoltre gli Ispettorati Territoriali hanno inviato una nota illustrativa delle problematiche oggetto della presente analisi.
Tali note vengono allegate alla presente relazione a costituirne parte integrante.
Dai dati così acquisiti emerge in particolare:

a) Numero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 4 e 5 della legge 122/98 dell’entrata in vigore della stessa:

Campania:
Si veda in allegato il prospetto consegnato dall’Ispettorato Territoriale Campania.

Emilia Romagna:
Totale autorizzazioni n. 96 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche 40; televisive 21; art. 1, comma 5: radiofoniche 25; televisive 5.

Marche-Umbria:
Totale autorizzazioni n. 257.

Lombardia:
dati non forniti.

Piemonte Valle d’Aosta:
Totale autorizzazioni n. 650 così suddivise:
impianti di diffusione n. 400; impianti di collegamento n. 250.

Puglia-Basilicata:
Totale autorizzazioni n. 559 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 270; televisive n. 34; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 98; televisive n. 157.

Toscana:
Totale autorizzazioni n. 1142 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 90; televisive n. 75; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 512; televisive n. 465.

Trentino Alto Adige:
Totale autorizzazioni n. 317 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 22; televisive n. 25; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 135; televisive n. 87.
Attivazione nuovi impianti collegamenti: radiofonici n. 32; televisivi n. 16

Sardegna:
dati non forniti.

Sicilia:
Totale autorizzazioni n. 312 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 73; televisive n. 46; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 76; televisive n. 117.

Veneto:
Totale autorizzazioni n. 502 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 250; televisive n. 110; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 60; televisive n. 82.

Abruzzo-Molise:
Totale autorizzazioni n. 300 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 85; televisive n. 40; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 98; televisive n. 77.

Calabria:
Totale autorizzazioni n. 257 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 178; televisive n. 11; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 32; televisive n. 36.

Friuli Venezia-Giulia:
Totale autorizzazioni n. 108 così suddivise:
televisive n. 34
radiofoniche n. 74

Lazio:
Totale autorizzazioni n. 287 così suddivise:
art. 1, comma 4: radiofoniche n. 100; televisive n. 57; art. 1, comma 5: radiofoniche n. 87; televisive n. 43.

Liguria:
Si veda al riguardo la relazione dell’Ispettorato Territoriale Liguria.

b) Tempi medi di completamento di ogni pratica e numero pratiche in attesa di definizione:

Campania: i tempi di completamento di ogni pratica sono mediamente di 120 giorni per le pratiche di spostamento; per quelle sulla compatibilizzazione e razionalizzazione i tempi sono più lunghi a causa dell’insorgere di successivi fenomeni interferenziali.
Le pratiche in attesa di definizione sono più del 50% dell’intero carico di lavoro; carico che è in corso di definizione in attesa di interpellare tutte le emittenti che hanno ancora delle richieste in sospeso per conoscere il loro attuale interesse in   merito.

Emilia Romagna: il tempo medio è di circa sei mesi, ma con una variabilità di circa tre mesi, a causa della incidenza del comportamento degli istanti nella esecuzione del procedimento (tempo di consegna dei documenti integrativi, tempo di esecuzione delle modifiche impiantistiche, tempo di consegna delle schede tecniche aggiornate) e della variabilità della complessità della richiesta. In altri termini si può stimare che il 70% dei procedimenti si conclude in un tempo compreso fra tre mesi e otto mesi dalla ricezione della istanza, mentre il 95% si conclude entro dodici mesi.
Il 31 maggio 2002 erano giacenti 14 istanze, giunte nei giorni precedenti ed ancora da avviare. Non vi sono giacenze per altri motivi.

Marche-Umbria: 60 giorni salvo casi particolari di complessità dell’istruttoria.

Lombardia: l’Ispettorato Lombardia ha evidenziato che a gennaio 2002 vi erano in lavorazione un migliaio circa di pratiche di cui circa la metà al 20 maggio 2002 erano state evase.
L’Ispettorato ha inoltre evidenziato che per effetto dell’entrata in vigore del piano di ripartizione delle frequenze del febbraio 2000 si è avuto un incremento di istanze per la modifica della frequenza degli impianti di collegamento valutabili in circa 400 richieste, di cui più di 300 già evase.
Sono da evadere le richieste di compatibilizzazione e ottimizzazione che necessitino di rilievi radioelettrici sul campo che non sarebbe stato possibile effettuare “per carenza di automezzi in quanto quelli efficienti sono stati costantemente impegnati per le assolute urgenze, per collaborazioni con l’Arpa, per adempimenti istituzionali richiesti dall’A.G., ma saranno trattate tempestivamente dopo l’entrata in servizio dei mezzi nuovi recentemente acquisiti, e comunque, dopo aver evaso le richieste relative alle modifiche tecniche degli impianti radiotelevisivi”.
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale Lombardia in data 13 giugno ha inviato alla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo una nota con la quale si evidenzia l’impegno ai fini della regolarizzazione delle pratiche pendenti. Con la stessa nota si allega un facsimile di lettera da inviare alle emittenti che hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 122/98 finalizzati ad accertare, stante il tempo trascorso, se sussista ancora interesse alla istanza stessa.

Piemonte – Val d’Aosta: dato non fornito.

Puglia – Basilicata: i tempi medi di completamento di ogni pratica sono di tre/quattro mesi. La verifica degli impianti autorizzati è subordinata alla scarsità di mezzi e risorse umane in relazione all’estensione del territorio (due regioni) e la non capillarità della presenza sullo stesso. Il numero delle pratiche in attesa di definizione è di circa n. 100. Tali pratiche sono prevalentemente incomplete per mancanza della documentazione tecnica richiesta.

Toscana: il tempo medio per il completamento di ogni pratica è di circa due mesi e mezzo. Tale tempo è la risultante dei tempi relativamente brevi necessari per autorizzare collegamenti in ponte radio e dei tempi più consistenti necessari per complessi progetti tecnici.
Il numero delle pratiche in attesa di definizione è di 153 per il settore radiofonico e di 13 per il settore televisivo. L’elevato numero di pratiche in attesa di definizione, particolarmente per quanto riguarda il settore radiofonico, è ascrivibile all’elevato numero di richieste, da parte delle emittenti.

Trentino Alto Adige: i tempi di completamento di ogni pratica sono diversi a seconda della relativa complessità. Le pratiche più laboriose sono quelle di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione.
Le pratiche giacenti sono poco meno di un centinaio.

Sardegna: nella maggior parte dei casi le istanze necessitano di approfondimenti o di documenti integrativi per cui i tempi possono variare da un minino di sessanta giorni sino a 150-180 giorni.

Sicilia: i tempi di rilascio rientrano nei 60 giorni per le autorizzazioni per le frequenze degli impianti di collegamento e per il cambio di sede della messa in onda. Per le altre tipologie di autorizzazione i tempi possono essere più lunghi.
Le pratiche ancora da evadere sono n. 95 e 32 di tali pratiche sono in attesa che venga completata la documentazione che il richiedente deve fornire; 57 di tali pratiche sono in istruttoria.

Veneto: il rilascio dell’autorizzazione provvisoria per gli impianti di collegamento avviene entro 15-30 giorni dalla richiesta a seconda della complessità della stessa.
Per gli impianti di diffusione i tempi variano in relazione alla complessità della richiesta; all’area di servizio degli impianti interessati; al numero dei controinteressati; al tempo di riscontro dell’invio dell’anticipo spese.
I provvedimenti in istruttoria sono circa 450 complessivamente tra le due sedi di Mestre e Verona.
In particolare:

– per circa n. 15 si è in attesa di seguito all’interno dell’Ispettorato (Sezione III – CCRF);

– per circa n. 90 si è già provveduto al rilascio delle autorizzazioni sperimentali e si è in attesa della attuazione della modifica o in fase sperimentale;

– per circa n. 150 si è in attesa di documentazione integrativa o del versamento dell’anticipo spese;

– per circa n. 40 si è in attesa di parere degli organi centrali;

– per le rimanenti (circa n. 155) l’istruttoria è nella fase iniziale.

Abruzzo-Molise: il tempo medio per il rilascio di una autorizzazione è di circa 45 giorni.
Le pratiche in attesa di definizione sono circa venti.

Calabria: il tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni varia tra i trenta e i sessanta giorni, salvo pratiche complesse.
Le pratiche in attesa di definizione (per attesa esito rilevamenti radioelettrici, ricezione ulteriori documenti, ricezione attestazioni versamento anticipi spese) sono 74.

Friuli Venezia Giulia: tutte le autorizzazioni provvisorie sono state sempre rilasciate nei sessanta giorni previsti dalla legge 122/98.
I procedimenti in attesa di riscontro sono n. 12 (rilevati al 24 giugno). Inoltre risultano in atto n. 44 autorizzazioni provvisorie.

Lazio: i tempi medi di definizione delle istanze che interessano in particolare modifiche agli impianti di diffusione è sicuramente superiore ai 60 giorni previsti dalla legge e non sempre imputabili alla carenza di risorse di cui dispone l’Ispettorato. Spesso i ritardi sono dovuti alle inesattezze di alcuni dati e/o all’incompletezza della documentazione allegata alle istanze.

Liguria: il tempo medio di definizione delle pratiche è attualmente di circa 30 giorni e le pratiche in attesa di definizione n. 190.

c) Disponibilità a fornire i dati per un monitoraggio periodico sull’attività svolta ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 122/98:

Campania, Emilia Romagna, Marche-Umbria, Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta: si sono espressi favorevolmente in occasione della audizione del 22 maggio 2002.

Toscana: concorda con l’utilità del monitoraggio i risultati dei quali possono effettivamente portare numerosi chiarimenti utili al miglioramento dell’azione amministrativa del Ministero, specialmente se valutato ai fini di eventuale interventi sulla normativa di settore.

Trentino Alto Adige: massima disponibilità ad un monitoraggio dell’attività svolta sulle materie in argomento anche se ciò comporta un ulteriore impegno del personale che è quantitativamente scarso.

Sardegna: disponibilità al monitoraggio. Propone di inviare relazione al competente organo centrale su un modello predisposto.

Sicilia: disponibilità al monitoraggio.

Veneto: disponibilità al monitoraggio.

Abruzzo-Molise: non ha fornito risposta.

Calabria: piena disponibilità al monitoraggio.

Friuli Venezia Giulia: disponibilità ad un monitoraggio periodico dell’attività svolta in merito all’art. 1, commi 4 e 5 della legge 122/98.

Lazio: non ha fornito risposta.

Liguria: non ha fornito risposta.

d) Relativamente alle procedure adottate dagli Ispettorati per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della legge 122/98 si rimanda al contenuto delle note prodotte dagli stessi Ispettorati formanti parte integrante della presente relazione.

e) Per quanto riguarda le altre problematiche oggetto dell’analisi si rimanda alla lettura dei verbali delle sedute della Sezione tecnico-ambientale e alle note redatte dagli Ispettorati Territoriali evidenziando in particolare quanto segue:

Campania: l’Ispettorato Territoriale Campania ritiene autorizzabile l’accorpamento di impianti in siti già a disposizione dell’emittente interessata.
Relativamente agli impianti di collegamento le modifiche di frequenza a richiesta delle emittenti vengono concesse sui 10 GHZ.
Nel caso di emittenti che preferiscono rimanere su frequenza in banda non consentita dal piano di ripartizione, ciò viene permesso a condizione che in caso di interferenze a terzi legittimati, le stesse emittenti si impegnino a modificare la frequenza in altra banda idonea e che in caso di interferenze subite non pretendano alcuna tutela.
L’Ispettorato Territoriale ritiene non autorizzabili le modifiche di frequenza degli impianti televisivi in quanto di competenza della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Al riguardo l’Ispettorato riterrebbe opportuno che la normativa prevedesse un ripristino della competenza del Ministero delle Comunicazioni.

Emilia-Romagna: l’Ispettorato Territoriale ritiene che l’impatto complessivo dell’art. 1 commi 4 e 5 della legge 122/98 sia stato modesto. A parere dell’Ispettorato gli equilibri interferenziali sono rimasti praticamente congelati a quelli che si potevano osservare fin dalle prime installazioni.
L’Ispettorato propone di porre in essere azioni di coordinamento tra i diversi Ispettorati ai fini di una applicazione uniforme della normativa in esame sull’intero territorio nazionale e ciò mediante l’esame comparato delle autorizzazioni emesse, periodiche riunioni di scambio informativo, guida all’esecuzione, modulistica uniforme etc. l’Ispettorato evidenzia inoltre che sarebbero necessarie ulteriori risorse umane e finanziarie.

Marche-Umbria: l’Ispettorato evidenzia che nell’autorizzare gli impianti di collegamento sorgono alcune difficoltà operative in generale nell’allocare segnali analogici e digitali nella stessa banda in accordo alle raccomandazioni CEPT (soprattutto in riferimento all’esistente analogico) e sorgono sempre più frequentemente problemi nell’utilizzo di sistemi radianti a parabola le cui notevoli dimensioni prescritte dalle norme possono essere incompatibili con le esigenze di regolamentazione urbanistica.

Lombardia: non è stata data risposta a molte delle problematiche richieste.

Piemonte – Valle d’Aosta: l’Ispettorato Territoriale ritiene che tra le varie ipotesi operative previste dall’art. 1, comma 5 della legge 122/98 rientra non solo l’accorpamento di più impianti in un solo impianto, ma anche la scissione di un impianto in due o più impianti minori se ciò risulti razionale per l’emittente e migliorativo per la compatibilizzazione e razionalizzazione dello spettro.

Puglia-Basilicata: l’Ispettorato Territoriale ritiene non autorizzabili modifiche agli impianti rilasciati in concessione che non sono operanti e non siano stati stralciati dalla concessione stessa.

Toscana: l’Ispettorato Territoriale evidenzia che il piano di ripartizione delle frequenze vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge 223/90 non prevedeva bande destinate in modo specifico agli impianti del servizio fisso in ausilio alla radiodiffusione privata; conseguentemente le risorse previste per tale scopo dal DM 28/2/2000 sono state impiegate interamente per sostituire quelle  originariamente autorizzate. Allo stato attuale le bande di frequenza più bassa, adatte ai collegamenti per distanze superiori ai 60 KM risultano insufficienti, sature e difficilmente consentono l’allocazione di nuovi impianti.
L’Ispettorato Territoriale Toscana ritiene inoltre che l’impatto della legge 122/98 rispetto agli equilibri interferenziali sia abbastanza positivo anche se tale normativa avrebbe potuto essere inserita in modo più costruttivo sulle precedenti norme di legge. Per quanto riguarda l’impatto sullo spettro radioelettrico secondo l’Ispettorato si sono ottenuti risultati positivi solo nelle porzioni dello stesso dove non si era manifestato un notevole affollamento di emissioni censite.
In materia di pianificazione dei siti l’Ispettorato evidenzia che occorre armonizzare le competenze dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con quelle degli Enti locali.
L’Ispettorato evidenzia altresì che è necessario un coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in materia di inquinamento elettromagnetico.

Trentino Alto Adige: l’Ispettorato Territoriale   evidenzia che allo stato attuale, la buona disponibilità di frequenze nella banda dei 2,4 GHZ permette di soddisfare tutte le necessità delle emittenti radiofoniche. Non altrettanto rosea è la situazione in campo TV, dove, la situazione della banda dei 10 e 14 GHz presso i siti principali e quindi più affollati, creano difficoltà. In questi casi il ricorso all’utilizzo di bande di frequenza superiori non sempre è realizzabile, sia per la scarsità di prodotti in commercio, sia per le difficoltà tecniche dei collegamenti sia per il costo elevato di tali prodotti.
Secondo l’Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige l’applicazione della legge 122/98 ha contribuito molto al miglioramento della situazione interferenziale. La compatibilizzazione degli impianti ha portato ad una razionale utilizzazione delle spettro elettromagnetico.
L’Ispettorato osserva che è necessario risolvere la carenza di organico di cui soffrono tutti gli Ispettorati. Evidenzia inoltre che è necessario aumentare la professionalità del personale tecnico esistente, curandone la preparazione e l’aggiornamento con specifici corsi di addestramento sulle nuove tecnologie e in particolare sui moderni mezzi strumentali in dotazione.
Secondo l’Ispettorato è anche necessario aumentare il coordinamento tra la periferia e la Direzione centrale e curare maggiormente le procedure adottate dagli Ispettorati in modo da avere un orientamento unico sulla metodologia di intervento che invece allo stato attuale sarebbero in molti casi addirittura contrastanti.

Sardegna: ritiene necessaria una definizione più precisa del concetto di “limitato ampliamento” previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 122/98.

Sicilia: l’Ispettorato Territoriale osserva che si dovrebbe snellire la parte burocratica delle procedure che ritiene ormai troppo pesante e non più al passo con le esigenze dell’utenza.

Veneto: l’Ispettorato Territoriale ritiene estremamente utile un coordinamento delle varie amministrazioni interessate alle problematiche in esame.

Abruzzo-Molise: l’Ispettorato Territoriale ritiene che dovrebbero essere gli Ispettorati ad autorizzare le modifiche dei canali televisivi, previa consultazione della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e degli organi centrali del Ministero delle Comunicazioni.
L’Ispettorato è inoltre favorevole alle autorizzazioni che prevedono il cosiddetto “sdoppiamento” degli impianti, fermo restando il moderato aumento del bacino di utenza consentito dalla normativa in esame, in quanto in tal modo si potrebbero alleggerire possibili situazioni di superamento dei limiti di campo elettromagnetico in alcuni siti.
L’Ispettorato è invece contrario ad ipotesi di cosiddetto “accorpamento” degli impianti.

Calabria: l’Ispettorato osserva che la valutazione complessiva della normativa in questione è positiva in quanto la stessa ha permesso di stabilire un certo equilibrio radioelettrico, almeno nelle zone meno critiche.

Friuli Venezia Giulia: l’Ispettorato osserva che qualora tutti i ponti di collegamento a rimbalzo della concessionaria pubblica venissero convertiti in collegamenti “punto a punto” si eliminerebbero alcuni contenziosi e soprattutto si libererebbero risorse dallo spettro radioelettrico utili a consentire altre compatibilizzazioni.
Una ulteriore osservazione riguarda la possibilità di accorpare o suddividere impianti nell’ambito di razionalizzazioni/ottimizzazioni. Tale possibilità andrebbe regolamentata con apposita circolare applicativa della legge 122/98 al fine di uniformare i criteri di accoglimento delle domande.
Secondo l’Ispettorato la legge 122/98 è attualmente l’unico strumento a disposizione dell’emittenza privata che effettivamente permetta di modificare la realtà operativa, migliorando la consistenza degli impianti.

Lazio: l’Ispettorato Territoriale evidenzia che è necessario chiarire se le autorizzazioni ai sensi della normativa in esame possano consentire lo sdoppiamento degli impianti che allo stato attuale sembra possibile solo per soluzioni attinenti a problematiche derivanti da superamento dei limiti di campo elettromagnetico (come definiti dal DM 381/98) e in caso affermativo, emanare le relative direttive sulle modalità.

Liguria: secondo l’Ispettorato Territoriale, nel complesso la legge 122/98 ha permesso di risolvere quelle problematiche legate alla legge 223/90 che vietava o limitava al massimo qualsiasi modifica alle condizioni tecniche operative ai sensi dell’art. 32, comma 3 della stessa legge 223/90.
L’Ispettorato Territoriale ritiene inoltre opportuno un intervento finalizzato a definire con precisione le competenze degli Ispettorati e degli organismi Regionali e Provinciali attualmente esistenti, in materia di tutela e controllo dei campi elettromagnetici, per coordinare gli interventi di ciascun soggetto e migliorare la gestione della materia.
L’Ispettorato evidenzia la necessità di prevedere:

– corsi di aggiornamento per il personale sulle nuove tecniche di trasmissione e sui relativi sistemi di misura;

– linee guida per l’applicazione delle nome per la canalizzazione delle frequenze in tecnica digitale, nelle bande riservate ai transiti per la diffusione televisiva, in relazione anche alla recente delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 15 novembre 2001, conseguente alla legge 66/2001;

– dotazione di sistemi informatici aggiornati di progettazione/simulazione di impianti trasmittenti per poter verificare i progetti presentati dalle emittenti;

– collegamenti diretti con gli Uffici Centrali del Ministero e con gli altri Ispettorati Territoriali per ottenere maggiori e più puntuali informazioni e chiarimenti utili.

Conclusioni
A conclusione dell’analisi svolta si ritiene di evidenziare quanto segue:

a) gli Ispettorati Territoriali hanno concordato quasi unanimamente nel ritenere che la normativa in esame (art. 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122) abbia avuto un impatto piuttosto positivo sia in termini di miglioramento della situazione interferenziale complessiva, sia in termini di miglior uso dello spettro radioelettrico;

b) tranne che in alcuni casi (in particolare Lombardia) il numero di pratiche in attesa di definizione è modesta.
In tali casi è necessario trovare soluzioni per definire le pratiche pregresse in tempi brevi;

c) le procedure adottate dagli Ispettorati Territoriali sono a volte diverse.
Ciò comporta disagi soprattutto per le imprese che hanno impianti ubicati nel territorio di diversi Ispettorati Territoriali;

d) è emersa l’esigenza di un coordinamento dell’attività dei diversi Ispettorati Territoriali attraverso l’esame comparato delle autorizzazioni emesse, periodiche riunioni di scambio informativo, redazione di guide all’esecuzione, previsioni di procedure standardizzate e modulistica uniforme;

e) è emersa l’esigenza di un coordinamento delle competenze degli Ispettorati Territoriali con quelle degli altri organismi preposti ad effettuare misurazioni e controlli   in materia di limiti di campo elettromagnetico (come definiti dal DM 381/98);

f) è emersa l’esigenza di maggiori risorse umane e finanziarie destinate all’attività degli Ispettorati Territoriali, nonché l’esigenza di corsi di formazione professionale per il personale degli Ispettorati Territoriali;

g) E’ emersa la necessità di linee guida uniformi per la definizione di varie problematiche tra le quali quella del cosiddetto “sdoppiamento” di impianti, quella della cosiddetta “unificazione” di impianti, quella relativa alle modifiche relative agli impianti di diffusione televisiva;

h) è emersa la scarsità, in molte aree, delle attuali risorse previste dal piano di ripartizione della frequenza per gli impianti di collegamento;

i) è emerso che qualora i collegamenti “a rimbalzo” venissero convertiti in collegamenti “punto a punto” si eliminerebbero alcuni contenziosi e soprattutto si libererebbero risorse utili a consentire compatibilizzazioni.

l) tutti gli Ispettorati Territoriali si sono dichiarati disponibili a collaborare per una attività di monitoraggio periodico operata a livello centrale, sull’attività degli  stessi Ispettorati.
Tale monitoraggio potrà sicuramente permettere di individuare molti elementi utili al miglioramento e al coordinamento della azione amministrativa in materia nonché di individuare eventuali proposte di intervento normativo in materia;

Si allegano a far parte integrante della presente relazione:

1-2) verbali della riunione della Sezione tecnico-ambientale del 22 maggio 2002 e del 17 giugno 2002;

3-18) note degli Ispettorati Territoriali.