Relazione sul tema “Modalità di presentazione delle domande di abilitazione sperimentale alle trasmissioni televisive digitali” dell’avv. Marco Rossignoli presidente AERANTI e coordinatore di AERANTI-CORALLO in occasione degli incontri con le imprese televisive locali svoltisi a Roma il 3 marzo 2004 e a Palermo il 4 marzo 2004

RELAZIONE SUL TEMA “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE SPERIMENTALE ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DIGITALI” DELL’AVV. MARCO ROSSIGNOLI, PRESIDENTE AERANTI E  COORDINATORE AERANTI – CORALLO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI CON LE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI SVOLTISI A ROMA IL 3 MARZO 2004 E A  PALERMO IL 4 MARZO 2004.

 

Il termine per inoltrare  al Ministero delle Comunicazioni la domanda per richiedere l’abilitazione alle trasmissioni televisive   sperimentali digitali scade il 30 marzo 2004.

Infatti stante la mancata  promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge di riforma del sistema radiotelevisivo (che introduceva delle norme che modificavano in parte l’attuale quadro normativo) e il rinvio della stessa al Parlamento per un nuovo esame ai sensi dell’art. 74 della Costituzione, allo stato attuale trovano applicazione  esclusivamente le disposizioni in materia di cui all’art. 2 bis della legge 66/2001 e di cui alla deliberazione n. 435/01/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Quando  la suddetta legge di riforma del sistema radiotelevisivo verrà definitivamente approvata ed entrerà in vigore sarà possibile valutare (sulla base del testo definitivo di tale legge) le eventuali modifiche che la stessa apporterà  alle sopracitate norme.
Allo stato attuale, pertanto, come si è detto, il termine per la presentazione delle domande di abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive digitali scade il 30 marzo 2004. Coloro che non richiederanno l’abilitazione alla sperimentazione entro tale termine non potranno successivamente richiedere la licenza per operatore di rete in ambito locale e quindi dovranno cessare l’attività di diffusione in tecnica analogica alla data di scadenza della concessione (termine prorogabile su richiesta dell’interessato fino al 31 dicembre 2006), dismettendo gli impianti ed eventualmente limitandosi a svolgere solo l’attività di fornitori di contenuti digitali.

La domanda di abilitazione sperimentale dovrà riguardare tutti gli impianti per i quali si intende ottenere (successivamente alla sperimentazione) la licenza di operatore di rete (e quindi, salvo particolari situazioni da esaminare caso per caso, la domanda di abilitazione sperimentale dovrà riguardare tutti gli impianti attualmente eserciti   in tecnica analogica). Conseguentemente qualora sia stata già richiesta la domanda di abilitazione sperimentale solo per alcuni degli impianti attualmente eserciti in tecnica analogica è necessario inoltrare entro il 30 marzo 2004 domanda integrativa di abilitazione sperimentale con riferimento agli impianti che non sono stati oggetto della domanda originaria.

La domanda di abilitazione sperimentale deve essere inoltrata alla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni secondo le modalità previste dal Regolamento di cui alla Deliberazione n. 435/01/CONS  della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
La sperimentazione può essere realizzata anche solo in alcune ore di trasmissione (es. ore notturne).La sperimentazione può avvenire sia attraverso la diffusione di replica dei programmi diffusi in tecnica analogica (cosiddetto simulcast), sia attraverso la diffusione di nuovi programmi.

La domanda di abilitazione sperimentale deve essere comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico nei quali devono essere precisati, tra l’altro:
a) l’indicazione delle aree interessate alla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento (tali aree dovranno risultare dai progetti radioelettrici degli impianti);
b) l’indicazione dei siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l’indicazione delle relative frequenze di emissione;
c) l’indicazione delle tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II del Regolamento dell’Autorità;
d) l’indicazione delle procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze (tra le stesse quella ritenuta maggiormente necessaria è la riduzione della potenza di trasmissione di 6db. Conseguentemente il progetto radioelettrico dovrà essere predisposto sulla base di tale riduzione);
e) l’impegno ad adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero  delle Comunicazioni in merito alla variazione delle frequenze di emissione;
f) l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all’atto della richiesta di abilitazione.

La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità (tale atto deve essere redatto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda di abilitazione sperimentale alle trasmissioni televisive digitali):
a) la dichiarazione che l’emittente sia in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti (e quindi con i canoni di concessione fino all’anno 2003 compreso);
b) la dichiarazione  che l’emittente non sia incorsa nella sanzione della revoca della concessione;
c) l’indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite dall’emittente, con provvedimento divenuto  definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all’esercizio dell’attività radiotelevisiva;
d) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonché dei relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti;
e) l’assunzione degli impegni di cui all’art. 35, comma 2, della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità e cioé l’impegno a trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e i modi  che saranno specificati dall’Autorità (come indicato nell’art. 32 della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità); ad adottare prontamente le variazioni di frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle Comunicazioni; a cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza di operatore di rete; l’impegno a investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della futura licenza di operatore di rete  (al riguardo si evidenzia che l’art. 35, comma 2, lettera b della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità prevede che l’importo dell’investimento sia di almeno euro 2.500.000,00 per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000,00 per una   licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quello regionale); l’impegno a promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
Per i soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di piu’ di una concessione televisiva, ovvero di concessione e abilitazione per rete eccedente i limiti della legge n. 249 del 1997, la domanda deve precisare  le condizioni alle quali verrà consentito, all’interno dei blocchi di diffusione, la sperimentazione ad altri soggetti non controllati o collegati (si veda, in particolare, l’art. 34, comma 5 della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità).

La suddetta domanda deve essere redatta in bollo da euro 10,33 ogni quattro facciate e deve essere inoltrata a mezzo raccomandata AR al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni, Viale America n. 201, 00144 Roma.

Si precisa altresì:
· che il progetto di attuazione di rete (che deve essere allegato alla suddetta domanda) deve consistere nella configurazione della rete (impianti di diffusione e di collegamento) in tecnica digitale;
· che gli impianti di collegamento utilizzati per le trasmissioni in tecnica digitale devono operare sulle frequenze previste dal Piano Nazionale di Ripartizione delle frequenze stesse per tale tipologia di  trasmissione (banda 5,250 – 5,450 GHZ con  statuto  secondario e banda 10,00 – 10,68 GHZ). Per la banda 10,00 – 10,68 GHZ si evidenziano le modalità di canalizzazione  previste dalla circolare 11 giugno 2002 della DGCA del Ministero delle Comunicazioni. Recentemente il Ministero, modificando il proprio precedente orientamento sta valutando di prevedere la possibilità di operare con gli impianti di collegamento anche nella banda 14,250 – 14,500 GHz purchè per i relativi apparati sia stata formalmente prevista l’immissione sul mercato.
Le autorizzazioni per la variazione di frequenza  degli impianti di collegamento ovvero per l’attivazione di nuovi impianti di collegamento devono essere richieste all’Ispettorato Territoriale competente al quale è anche opportuno inviare, per conoscenza, copia della domanda di abilitazione alle trasmissioni televisive   sperimentali digitali;
· che i trasferimenti di impianti o di rami di azienda  tra emittenti televisive locali o tra queste ultime e le emittenti televisive nazionali al fine di impiegare le acquisizioni esclusivamente per la radiodiffusione  sperimentale in tecnica digitale possono avvenire (art. 2 bis, comma 2 della legge 66/2001) fino al 25 marzo 2004. (Successivamente a tale data sono possibili solo trasferimenti di impianti tra emittenti locali per la diffusione analogica).
La licenza di operatore di rete può essere richiesta, a decorrere dal 31 marzo 2004 (e comunque dopo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia emanato il Regolamento sul cosiddetto accesso di cui all’art. 29 della Delibera N. 435/01/CONS della stessa Autorità) e fino al 24 gennaio 2005 esclusivamente da coloro che saranno titolari di abilitazione sperimentale alle trasmissioni televisive digitali.
L’art. 36 della Deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni stabilisce che qualora i titolari delle concessioni televisive in tecnica analogica (per quanto riguarda le emittenti televisive locali quelle a carattere informativo; a carattere commerciale; monotematiche a carattere sociale) non provvedano entro il 24 gennaio 2005 a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete, le concessioni stesse si estinguano alla loro scadenza, ovvero, se richiesto, che vengano rinnovate sino al 31 dicembre 2006 (ciò ovviamente ferma restando le facoltà di ottenere – qualora non si richieda la licenza di operatore di rete – relativamente al palinsesto oggetto dell’attuale concessione analogica; il rilascio di autorizzazione   per  fornitore  di contenuti che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle emittenti di cui all’art. 29 della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità).

– I soggetti titolari di concessione televisiva locale in tecnica analogica a carattere comunitario possono presentare  domanda di conversione della concessione stessa in licenza di operatore di rete entro il 24 gennaio 2006, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dell’art. 16 della deliberazione n. 435/01/CONS (società di capitali o cooperative con patrimonio netto non  inferiore a quanto previsto dall’art. 12, comma 3 della deliberazione n. 435/01/CONS dell’Autorità. Tale norma stabilisce che il capitale sociale della società  o della cooperativa  debba essere interamente  versato al momento della presentazione della domanda di licenza di operatore di rete e che lo stesso non debba essere inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell’investimento da effettuare).
– I consorzi tra soggetti titolari di concessioni in tecnica analogica che abbiano ottenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete entro il 31 gennaio 2005.

Si evidenzia infine che qualora si intenda inserire nel blocco di diffusione digitale anche programmi (contenuti) diversi  rispetto a quelli irradiati in tecnica analogica è necessario che il produttore (ciò, sia che il produttore sia la stessa emittente, sia che il produttore sia un terzo) di tali programmi (fornitore di contenuti)  presenti domanda di autorizzazione  alla attività di fornitore di contenuti secondo le modalità di cui alla  Deliberazione n. 435/01/CONS della Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni.