REGOLAMENTO DELLA LEGA CALCIO PROFESSIONISTI PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 1999 – 2000 COME DA ACCORDO STIPULATO IL 29 NOVEMBRE 1999 CON IL COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO A SEGUITO DELLA MEDIAZIONE DELLA AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento è emanato dalla Lega Nazionale Professionisti per assicurare, nel rispetto del diritto di cronaca previsto dall’art. 5, comma 2 della Legge 422/93, modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti, compatibili con la necessità di tutelare la regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni, oltrechè di garantire la sicurezza negli stadi, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall’allestimento e dallo svolgimento delle partite.
Art. 2
Accesso agli stadi
L’accesso delle Emittenti agli stadi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.
L’autorizzazione per l’accesso è rilasciata in favore delle Emittenti unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui le Emittenti medesime sono titolari.
L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata alle Emittenti:
– che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 6;
– che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata al successivo art. 7;
– che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.
L’Emittente che intenda acquisire l’autorizzazione per le gare disputate da più Società calcistiche deve elencare nella domanda da inoltrare alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l’autorizzazione stessa è richiesta.
Alle Emittenti aventi bacino di utenza nazionale l’autorizzazione verrà concessa per le gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le quali le singole Emittenti abbiano presentato specifica domanda.
Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.
Art. 3
Diritto di cronaca radiofonica
L’esercizio della cronaca radiofonica da parte delle emittenti autorizzate all’accesso agli stadi avviene nell’ambito di trasmissioni di contenuto informativo.
Le emittenti radiofoniche dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale di svolgono incontri del campionato di calcio di serie A e del campionato di calcio di serie B, di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara. Tali finestre non sono frazionabili né cumulabili; eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi in ciascun giorno di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.
Fermo quanto sopra, le sole emittenti accreditate e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque, e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per giorno di calendario solare.
All’interno di tali finestre informative è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.
Art. 4
Interviste e aspetti organizzativi
Le interviste ai calciatori ed ai tecnici delle società ospitanti ed ospitate avranno luogo nella sala stampa degli stadi secondo quanto previsto dalle apposite “norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione” emanate dalla Lega nazionale professionisti.
Dette interviste non possono essere effettuate e trasmesse prima che siano trascorsi 20 minuti dal termine delle gare.
Le emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività dello stadio.
Per garantire l’ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante lo svolgimento delle partite le emittenti, salvo l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare interviste o altre attività.
Non è consentito alle emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di gioco, sottopassaggi, spogliatoi).
Art. 5
Divieti di utilizzazione e di cessione
Fermo quanto stabilito agli articoli 3 e 4, è fatto divieto alle emittenti, prima dell’inizio, durante e al termine delle gare di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altre Emittenti radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o Consorzio) per la trasmissione della cronaca.
E’ inoltre fatto divieto di utilizzare le cronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico e di inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie) e/o interruzioni pubblicitarie nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca di cui al precedente articolo 3.
Art. 6
Requisiti per la richiesta dell’autorizzazione
L’esercizio della cronaca radiofonica viene svolto dalle emittenti che:
a)risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti;
b)risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art. 5 Legge 3.2.1963 n. 69);
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n. 69 ovvero, in via di eccezione, a persone munite di formale documento rilasciato dalla emittente, comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;
d) abbiano stipulato con primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all’interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all’esercizio della cronaca radiofonica; i massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a L. 1.000.000.000 (un miliardo) per ogni sinistro, con il limite di L. 500.000.000 (cinquecento milioni) per danni a cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti autorizzati.
Il rilascio e la validità dell’autorizzazione sono subordinati all’integrale rispetto da parte dell’Emittente di tutte le clausole del presente Regolamento.
Art. 7
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 2 le Emittenti debbono far pervenire una domanda scritta alla Lega Nazionale Professionisti che deve essere redatta, in ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 2, come nel facsimile allegato sub 1 al presente regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.
Nella domanda ciascuna emittente deve indicare la o le Società calcistiche per le quali viene richiesta l’autorizzazione. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica:
a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art. 6 (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l’Iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) del precedente art. 6;
b) Concessione Ministeriale o altro titolo legittimante l’attività di radiodiffusione;
c) elenco dei soggetti indicati all’articolo 6 lettera C, designati dall’Emittente per l’effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l’iscrizione all’Albo;
d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente art. 6;
e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione del presente Regolamento sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente, nella formula predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti.
La Lega Nazionale Professionisti esaminerà unicamente le domande che perverranno corredate della prescritta documentazione.
L’autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l’Emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.
Ogni variazione ai dati di cui da a) a e) dovrà essere comunicata entro 6 giorni.
Art. 8
Accesso agli stadi dei giornalisti delle emittenti autorizzate
Per l’accesso agli stadi le Emittenti debbono richiedere alle Società calcistiche ospitanti apposito lasciapassare.
La richiesta deve pervenire alle Società per iscritto, anche telegraficamente o per telefax, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede l’accesso.
Le Società calcistiche ospitanti possono concedere l’accesso alle postazioni da esse assegnate ad un solo soggetto tra quelli indicati all’articolo 6 lettera c) per ciascuna Emittente autorizzata, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze delle Emittenti titolari di diritti di esclusiva in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le stesse società.
In ogni caso i soggetti indicati all’articolo 6 lettera c) sono tenuti al rispetto delle “Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione” emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
L’identità e la qualifica dei soggetti indicati all’articolo 6 lettera c) deve essere comprovata nel momento in cui accedono allo stadio. Un eventuale singolo tecnico potrà accedere allo stadio solo se munito di formale attestato della propria emittente comprovante la qualifica professionale e compatibilmente con gli spazi a disposizione nella tribuna stampa.
I soggetti autorizzati ad accedere agli stadi possono svolgere attività unicamente per conto delle testate presso le quali sono accreditati.
Art. 9
Modalità organizzative del lavoro giornalistico e del personale tecnico delle emittenti radiofoniche
E’ fatto divieto ai soggetti indicati all’articolo 6 lettera c) di:
– utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;
– utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;
– utilizzare gli impianti di servizio degli stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori, previo accordo per il pagamento dei servizi richiesti;
-intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l’afflusso e il deflusso del pubblico e ostacolare la visibilità degli spettatori;
– richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;
– effettuare prestazioni e servizi per conto di Emittenti non autorizzate ovvero colpite da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.
Art. 10
Doveri di vigilanza e di controllo delle società calcistiche
Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello della Lega Nazionale Professionisti.
Le società calcistiche ospitanti, tramite i propri Dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell’ingresso agli stadi, hanno l’obbligo di impedire l’accesso di coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia in omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la preventiva prescritta autorizzazione o comunque, in contrasto con le norme emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
E’ vietato alle Società calcistiche ospitanti:
– far accedere allo Stadio i giornalisti di Emittenti che non abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento;
– far accedere allo Stadio i giornalisti delle Emittenti a carico delle quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione all’ingresso ai sensi del successivo articolo 11.
Le Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza.
La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche di appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 11
Sanzioni
La Lega Nazionale Professionisti, accertata la violazione del presente Regolamento, adotta nei confronti delle Emittenti radiofoniche i seguenti provvedimenti:
- diffida, nei casi di errata interpretazione del presente Regolamento;
- sospensione temporanea dell’autorizzazione, nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
- revoca dell’autorizzazione, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti delle quali sia già stato inflitto il provvedimento di sospensione per i motivi indicati alla precedente lettera b).
I provvedimenti di cui sopra sono adottati con specifica motivazione dalla Lega Nazionale Professionisti, previa contestazione scritta (raccomandata A.R. ovvero telefax) all’Emittente.
La sospensione e la revoca dell’autorizzazione, in presenza di prove che dimostrino la/le violazione/i compiuta/e dall’Emittente, sono immediatamente esecutive.
La Lega Nazionale Professionisti in qualsiasi momento revoca l’autorizzazione alle emittenti che non siano più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 6.
Art. 12
Comunicazioni ufficiali dei provvedimenti
La Lega Nazionale Professionisti dà notizia dell’esito delle domande alle singole Emittenti radiofoniche ed alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni concesse.
La Lega Nazionale Professionisti dà contestuale e motivata comunicazione scritta dei provvedimenti di cui sopra alle Emittenti ed alle Società calcistiche interessate.
Art. 13
Nullità di accordi in contrasto con il presente regolamento
E’ nulla ogni convezione stipulata da emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi che attribuisca alle emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente regolamento.
NOTA A VERBALE
La Lega Calcio avvierà durante la stagione calcistica in corso l’apertura di un tavolo tecnico con le associazioni nazionali dell’emittenza sulle modalità di diffusione del diritto di cronaca.