REGOLAMENTO COMITATO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI APPROVATO IL 13 DICEMBRE 2005
Articolo 1
Gli incarichi sono proposti dal Presidente su designazione operata dai rappresentanti delle Istituzioni, ovvero dai rappresentanti degli Utenti ovvero dai rappresentanti delle Emittenti televisive cui rispettivamente competono, secondo le disposizioni che seguono.
Articolo 2
Ad un rappresentante degli Utenti e ad un rappresentante delle Emittenti televisive è attribuito l’incarico di Vice presidente.
Il Presidente ed i due Vice presidenti formano l’Ufficio di Presidenza.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente rappresentante degli Utenti.
Articolo 3
a) i compiti di verbalizzazione delle sedute del Comitato,
b) la tenuta dell’archivio del Comitato, la raccolta e la distribuzione della documentazione e di ogni atto del Comitato;
c) le comunicazioni per via informatica o telefonica delle date delle sedute, con annotazione delle risposte anche telefoniche,
d) la trasmissione delle delibere adottate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ogni altra documentazione inerente i rapporti con l’Autorità.
Il Comitato si avvale di un Ufficio di segreteria composto da personale messo a disposizione dall’Associazione di cui al punto 6.5 del Codice di autoregolamentazione e/o dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 35, comma 1, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione).
Con delibera dell’Ufficio di Presidenza viene individuato, tra il personale di cui al comma precedente messo a disposizione dal Ministero delle Comunicazioni, un coordinatore ed un sostituto.
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
La convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicata, anche via fax o telefonica, ai membri effettivi e supplenti almeno sette giorni prima della seduta, salvo particolare urgenza.
Il Comitato deve essere convocato in via straordinaria dal Presidente sentito l’Ufficio di Presidenza ovvero su richiesta scritta di almeno cinque componenti effettivi con indicazione del relativo ordine del giorno, che può essere integrato dal Presidente medesimo.
Al termine di ciascuna seduta il Presidente può annunciare la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva o può fare riserva di comunicare l’ordine del giorno almeno tre giorni prima della seduta.
Sentito l’Ufficio di Presidenza il Presidente può revocare o spostare la convocazione di una seduta quando lo reputi necessario in relazione ai lavori del Comitato.
Articolo 7
Salvo quanto appresso precisato, a tutte le riunioni possono assistere (senza diritto di voto) i membri supplenti.
In caso di impedimento a partecipare alla seduta il membro effettivo ne dà immediata e tempestiva comunicazione al Presidente e ai membri supplenti appartenenti alla stessa componente.
La seduta del Comitato è valida se ad essa partecipano almeno dieci componenti (effettivi o supplenti); le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno otto dei componenti (effettivi o supplenti) che partecipano alla seduta.
Articolo 8
I componenti delle sezioni sono nominati dal Presidente sulla base delle designazioni ricevute dalle diverse componenti del Comitato. A ciascuna sezione sono assegnati dal Presidente almeno tre membri supplenti secondo lo stesso criterio di rappresentanza paritetica, salva l’assegnazione di ulteriori membri supplenti disponibili.
Ogni sezione istruttoria è coordinata, a turni semestrali comunicati all’Ufficio di Presidenza, da uno dei suoi componenti.
Ciascuno dei membri effettivi può farsi sostituire nelle singole riunioni, previo preavviso al coordinatore di turno, da un membro supplente della stessa componente di rappresentanza.
Ciascuna sezione si riunisce su convocazione informale del suo coordinatore ed in ogni caso antecedentemente ad ogni riunione del Comitato:e può nominare per ogni questione o affare esaminato, nomina un Relatore e redige un sommario resoconto anche sulla base di una scheda per ciascun affare con le conclusioni o osservazioni da sottoporre al Comitato.
La riunione della sezione è valida se ad essa partecipano almeno due membri rappresentanti di componenti diverse; nel caso di numero pari di partecipanti e di divergenza insuperabile di valutazione l’affare sarà rimesso al Comitato.
In caso di archiviazione proposta all’unanimità è fatta salva l’eventuale iniziativa di esame di ufficio, quando dall’affare – al di là del caso segnalato – emergano questioni di principio fondamentali per il codice
Articolo 9
Tutte le denunzie, le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte al Comitato devono riferirsi ad un programma trasmesso in data anteriore non oltre 40 giorni prima. Il Comitato dovrà esprimersi entro i successivi novanta giorni dal ricevimento salvo ragioni particolari derivanti da difficoltà di reperimento delle prove o della documentazione.
Tutte le altre segnalazioni, denuncie o richieste di intervento comprese quelle di ufficio verranno assegnate dal Presidente alle diverse Sezioni, che hanno tutte la stessa competenza, secondo un criterio di perequazione dell’impegno richiesto, salve esigenze di riunione o contemporaneità di trattazione di pratiche comunque connesse.
Le sezioni decidono con proposta di apertura di procedimento o di archiviazione.
Ove la sezione assegnataria proponga all’unanimità l’archiviazione della pratica, il Presidente, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza, disporrà in conformità, dandone comunicazione al Comitato, salva l’eventuale esame di ufficio quando l’affare comporti la soluzione di questioni di principio fondamentali per la tutela dei minori,
In tutti i casi di archiviazione disposti dalle Sezioni o dall’ufficio di presidenza la pratica è sottoposta all’esame del Comitato su richiesta di almeno quattro componenti del Comitato stesso.
In caso di proposta di apertura di procedimento espressa dalla Sezione ad unanimità il Presidente, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza, provvede all’avvio del procedimento con la sommaria contestazione alla emittente.
Dell’avvio del procedimento relativo a ogni affare verrà in pari tempo data comunicazione anche per via fax alla emittente interessata, che potrà chiedere visione del materiale e degli atti acquisiti e far pervenire entro sette giorni lavorativi le proprie deduzioni ed eventuale documentazione da sottoporre alla Sezione, per la successiva deliberazione del Comitato.
Articolo 10
Tutte le sedute avranno natura riservata e ad esse non potranno assistere – salva convocazione degli interessati e/o di terzi da parte del Presidente – se non i componenti e gli addetti alla Segreteria, con obbligo di riservatezza sull’attività istruttoria e collegiale, salve le comunicazioni che l’Ufficio di Presidenza riterrà di volta in volta di renderle pubbliche.
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 12