Proposte di AERANTI-CORALLO su problematiche urgenti per il settore radiotelevisivo locale

Proposte di Aeranti-Corallo su problematiche urgenti per il settore radiotelevisivo locale.

INDICE

A. Riforma del settore radiotelevisivo.

B. Proposta di modifica dei criteri per il riconoscimento delle misure di sostegno per le imprese televisive locali previste dalla legge 488/98 e successive modificazioni e dal DM 21 settembre 1999 n. 378 del Ministero delle Comunicazioni.

C. Misure di sostegno per la radiofonia locale. Emanazione regolamento. Richiesta di ampliamento del fondo previsto per tali misure.

D. Recupero dei fondi non distribuiti per i contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall’art. 23 della legge 5 marzo 2001, n, 57.

E. Disegno di legge governativo sulla cosiddetta “Par condicio”.

 

A) RIFORMA DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO.

Con riferimento al Disegno di legge per la riforma del settore radiotelevisivo che il Ministero delle Comunicazioni sottoporrà al Consiglio dei Ministri, AERANTI-CORALLO evidenzia l’esigenza che lo stesso preveda anche le nuove norme per l’emittenza locale ritenute necessarie.

AERANTI-CORALLO ritiene infatti che la riforma del settore debba avvenire in modo organico; disciplinare con una legge separata l’emittenza locale corrisponderebbe a relegare ancora una volta la stessa ad un ruolo secondario e marginale.

AERANTI-CORALLO ritiene pertanto che non debba essere avviato il dibattito parlamentare sulla Proposta di legge degli on.li Butti, Caparini e Gianni, ma che le nuove norme per l’emittenza locale debbano appunto essere inserite nel Disegno di legge governativo.

Peraltro la Proposta di legge degli on.li Butti, Caparini e Gianni insieme ad alcune norme di interesse degli editori radiotelevisivi locali ne prevede altre assolutamente non condivisibili.

In particolare tale proposta di legge prevede la rilegittimazione dei cosiddetti “doppi marchi radiofonici” e la rilegittimazione del cosiddetto “traino pubblicitario” che tante problematiche negative hanno già causato nel settore.

Relativamente alla problematica dei cosiddetti “doppi marchi radiofonici” si evidenzia che il secondo periodo  dell’art. 2, comma 2 bis DL 15/99 convertito con modificazioni  dalla legge 78/99 ha stabilito  che per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993  hanno  presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio  della concessione con un marchio, una denominazione   o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quella di una emittente nazionale, il divieto previsto  dallo stesso art. 2, comma 2 bis si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Ne consegue   che  la problematica risulta già definitivamente  risolta da circa due anni e che quasi tutti coloro che al 1° aprile 2000 si trovavano ancora in una posizione   vietata hanno da tempo provveduto  ad adeguarsi  cessando l’utilizzazione   del cosiddetto “doppio marchio”.

Prevedere come, fa la proposta di legge, una proroga del termine  dal 1° aprile 2000 fino al 31 marzo 2006 significherebbe  a parere di AERANTI-CORALLO reintrodurre nel nostro ordinamento  un elemento  fortemente negativo per il settore radiofonico e per il relativo  mercato pubblicitario.

Infatti una eventuale emittente radiofonica locale  che utilizza il marchio noto di una emittente radiofonica nazionale  ne beneficerebbe in sede di rilevazione degli indici di ascolto.

Analogo fenomeno si verificherebbe per l’emittente  radiofonica nazionale  nella zona di notorietà del marchio dell’emittente radiofonica locale.

Tutto ciò porterebbe  ad una duplicazione  degli indici di ascolto di tali emittenti   radiofoniche con conseguenti evidenti effetti distorsivi sul mercato   pubblicitario radiofonico locale e nazionale.

Inoltre  la proroga (a termine già scaduto da circa due anni) finirebbe per favorire solo gli eventuali  soggetti che hanno disatteso  la legge dopo  l’1/4/2000 non essendo  certamente ipotizzabile  che coloro che si sono invece   organizzati con un altro marchio, sostenendo  anche investimenti   rilevanti per la promozione  dello stesso, riprendano ad utilizzare  il vecchio marchio  vanificando così  tali investimenti.

Relativamente alla problematica del cosiddetto “traino pubblicitario televisivo” si evidenzia che l’introduzione  dello stesso (art. 5, comma 8), avrebbe  a parere di AERANTI-CORALLO incidenze molto negative  sulla concorrenza tra le imprese   televisive locali in quanto potrebbero beneficiare del traino non piu’ di 15-20 tv locali, con  conseguente danno per tutte le altre.

AERANTI-CORALLO   condivide a pieno l’obiettivo di individuare norme finalizzate  ad aumentare  le risorse  pubblicitarie  per l’emittenza  locale, ma ritiene  che l’intervento  normativo debba essere realizzato  in modo tale da far confluire  tali risorse all’intero settore  e quindi con investimenti da parte degli inserzionisti in base alle regole  della concorrenza e non attraverso  il traino  di alcune emittenti  che, in questo modo, avrebbero possibilità  di investimenti e sviluppo completamente  diverse rispetto  ad altre imprese oggi loro dirette concorrenti.

 

B) PROPOSTA DI MODIFICA  DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI PREVISTE DALLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DAL DM 21 SETTEMBRE 1999, N. 378 DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Le modalità di riconoscimento di tali contributi sono state definite con Regolamento di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378.
Tale decreto prevede:
– che le misure di sostegno vengano attribuite ai soggetti che ne facciano richiesta che godono delle provvidenze previste dalla normativa sull’editoria (art. 7, comma 1 della legge 422/93);
– che i contributi stanziati vengano attribuiti per 1/5 a tutte le imprese richiedenti che ne abbiano diritto e per i restanti 4/5 in base a graduatorie da redigersi sulla base della media dei fatturati degli ultimi tre anni e del numero dei dipendenti occupati.
A seguito dell’aumento dell’importo dei contributi e alla luce delle risultanze delle graduatorie relative agli anni 1999, 2000, 2001, AERANTI-CORALLO  ritiene assolutamente necessaria una modifica del Regolamento di cui al DM 378/99 (o con un nuovo Regolamento o in alternativa con la legge di riforma), per   giungere ad una ripartizione più equa dei fondi.
Infatti si sono verificate situazioni per cui, a causa della contraddittorietà delle norme, soggetti utilmente collocati in graduatoria non hanno ricevuto contributi; inoltre soggetti collocati in graduatoria dopo altri hanno visto riconoscersi contributi più elevati rispetto a quelli attribuiti ai soggetti che li precedevano nella stessa graduatoria.
Inoltre è di tutta evidenza che il criterio del fatturato non sia da solo idoneo a valutare la capacità patrimoniale di una impresa. Infatti un’emittente può aver conseguito un elevato volume di affari ma avere allo stesso tempo maturato perdite consistenti ed essere addirittura prossima al fallimento.
Inoltre il volume del fatturato si presta con facilità ad alterazioni da parte di eventuali soggetti non corretti.
Per questo si ritiene che sarebbe più opportuno fare riferimento oltre che al solo criterio del fatturato anche a quello del patrimonio netto dell’impresa (come risultante dal bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente e quindi di facilissima determinazione), come è avvenuto per il rilascio delle nuove concessioni televisive locali.
Si propone inoltre che i crediti per misure di sostegno possano essere utilizzati in compensazione con le posizioni debitorie delle emittenti per contributi previdenziali e per canoni di concessione pregressi.
In conclusione si propongono le seguenti modifiche al DM 378/99: 
– All’art. 1, aggiungere il seguente comma:
5) qualora l’emittente beneficiaria dei contributi abbia posizioni debitorie per contributi previdenziali e assistenziali e per canoni di concessione pregressi, l’importo dei contributi va in decurtazione nell’ordine dei contributi previdenziali, dei contributi assistenziali, dei canoni di concessione. 
– All’art. 2 sono soppresse le lettere b) e d).  
– All’art. 4, comma 1, viene aggiunta la seguente lettera:
c) il patrimonio netto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è erogato il contributo.  
– All’art. 5, comma 2, sostituire le parole “del trenta per cento” con le parole “sessanta per cento”.  
– All’art. 5, comma 2 sopprimere il periodo “in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all’anno di presentazione della domanda”.  
– All’art. 5, aggiungere il seguente comma:
4) I contributi per le emittenti utilmente collocate nella graduatoria redatta ai sensi del precedente comma 2 sono così suddivisi: il cinquanta per cento viene suddiviso in parti uguali tra dette emittenti; l’altro cinquanta per cento viene suddiviso secondo l’ordine progressivo della posizione in graduatoria in base ad un criterio progressivo stabilito dal bando di gara.  
– Alla tabella A aggiungere la seguente lettera:
lettera c) fino a punti 100.

 

C) MISURE DI SOSTEGNO PER LA RADIOFONIA LOCALE. EMANAZIONE REGOLAMENTO – AMPLIAMENTO DEL FONDO PREVISTO PER TALI MISURE

AERANTI-CORALLO esprime soddisfazione per il contenuto dello schema di Regolamento predisposto dal Ministero delle Comunicazioni e inviato in copia dal Sig. Ministro a tutte le imprese radiofoniche locali.

Ritiene altresì indispensabile che il testo finale del provvedimento mantenga un punteggio differenziato tra i lavoratori giornalisti inquadrati con contratto collettivo di lavoro giornalistico e i lavoratori giornalistici inquadrati con altri contratti collettivi.

Tale disposizione   peraltro è prevista anche nel regolamento per le misure di sostegno alle TV locali e rappresenta un riconoscimento per le imprese che intendono valorizzare il lavoro giornalistico attraverso il riconoscimento di tutte le garanzie previste dalla normativa per l’espletamento della professione giornalistica.

AERANTI-CORALLO chiedono inoltre che, a partire dalla finanziaria 2003 il fondo per le misure di sostegno per la radiofonia venga ampliato da 6.000.000 Euro ad almeno 12.000.000 Euro.

 

D) RECUPERO DEI FONDI NON DISTRIBUITI PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PREVISTI DALL’ART. 23 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57

L’art. 23, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57 prevede che alle imprese televisive locali legittimamente operanti al 1° settembre 1999, venga riconosciuto un contributo non superiore al quaranta per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l’adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per l’ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

I fondi stanziati ammontano a £. 165.3 miliardi per l’anno 2000; £. 84.8 miliardi per l’anno 2001 e £. 101.7 miliardi per l’anno 2002.

I contributi richiesti per l’anno 2000 e per l’anno 2001 (le domande per il 2002 devono essere presentate) risultano essere di importi molto inferiori ai fondi stanziati per tali esercizi.

Si rende pertanto necessario che la finanziaria per il 2003 recuperi i fondi non ripartiti a valere sugli esercizi futuri.

 

E) DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO SULLA COSIDDETTA “PAR CONDICIO”

Con riferimento al Disegno di legge governativo sulla cosiddetta “Par condicio” AERANTI-CORALLO propone le seguenti modifiche e/o integrazioni:

– applicazione della nuova normativa esclusivamente nei periodi elettorali;

– mantenimento dei messaggi politici autogestiti pagati dallo Stato attraverso le regioni (unica norma a carattere positivo contenuta nella legge 28/2000);

– libertà di vendita di ulteriori spazi per messaggi politici autogestiti (fermo restando il principio della parità di trattamento).