Parere della Direzione Servizi Media dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 5 febbraio 2014 recante “Quesito in merito alla applicazione dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE SERVIZI MEDIA


Reg. Prot. n. 5806 del 5 febbraio 2014

Oggetto: Quesito in merito alla applicazione dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

 

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in data 4 febbraio 2014 (prot. n. 5543) si conferma che l’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (di seguito T.U.) consente ad uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale di trasmettere il proprio segnale attraverso altre imprese radiofoniche fino ad un limite massimo di copertura di 15 milioni di abitanti, senza particolari limitazioni. L’unica condizione prevista dall’articolo in questione è la sussistenza di un rapporto di controllo o collegamento (ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile) tra i vari soggetti che irradiano il segnale.

Diversamente, le disposizioni di cui all’articolo 29 del medesimo T.U., (che impongono il conseguimento di un’apposita autorizzazione nonchè di una limitazione temporale delle trasmissioni di massimo sei ore) trovano applicazione in caso di trasmissione di programmi in contemporanea da parte di soggetti non appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero soggetti non legati dai predetti rapporti di controllo e collegamento.

 

ll Direttore
Laura Aria