SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Oggetto: contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016 ai sensi delle delibere nn. 605/15/CONS e 34/16/CONS. Riscontro a vostro quesito.
Con riferimento alla nota di codesta spett.le Associazione prot. n. 22/2016 del 9 marzo u.s., acquisita dall’Autorità in pari data con prot. n. 10742, si rappresenta che entro il 1° aprile p.v. in virtù delle delibere in oggetto:
a) sono tenuti all’invio del modello “Contributo SCM – Anno 2016”, debitamente compilato, i soggetti operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media che hanno conseguito, nell’anno 2014, ricavi superiori a 500 mila euro, come risultanti nel conto economico del bilancio di esercizio 2014 alla voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
In tal senso, “sono esentati dall’obbligo di presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2016” i soggetti che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2014 (oppure 2014-2015 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS) ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00 come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente” (cfr. par 1 dell’allegato B alla delibera n. 34/16/CONS riguardante “I soggetti obbligati alla presentazione del modello Contributo SCM – anno 2016”).
b) il contributo sarà versato dai soggetti, tra quelli che hanno registrato nel 2014 i ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1) superiori a 500 mila euro e quindi sono tenuti alla compilazione del modello, che hanno conseguito ricavi nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (ricavi imponibili) superiori a 500 mila euro.
In tal senso, “sono tenuti al pagamento del contributo all’Autorità per l’anno 2016 i soggetti di cui al paragrafo 1) che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2014 (ovvero nell’esercizio oggetto dell’ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 5 novembre 2015), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2016” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)” (cfr. par. 2 dell’allegato B alla delibera n. 34/16/CONS, riguardante “I soggetti obbligati al versamento del contributo per l’anno 2016”) e “sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2016” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (…)” (cfr. par. 3 dell’allegato B alla delibera n. 34/16/CONS, riguardante “Le ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo 2016”.
Pertanto si configurano tre casi:
1) l’operatore i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A1 del proprio conto economico del bilancio 2014 o di altra scrittura contabile equipollente) sono pari o inferiori a 500 mila euro non è tenuto alla trasmissione del modello e al versamento del contributo;
2) l’operatore i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1) sono superiori a 500 mila euro e che hanno conseguito ricavi nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media inferiori a 500 mila euro è tenuto alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2016” mentre non verserà alcun contributo;
3) l’operatore i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni nonché i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (ricavi imponibili) sono superiori a 500 mila euro è tenuto alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2016” e al pagamento di un contributo, nella misura determinata automaticamente dal modello, secondo la motodologia disposta dall’art. 2 della delibera n. 605/15/CONS.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.
ll Direttore