Nuovo Piano Lcn Agcom: i criteri per l’assegnazione delle numerazioni

(30 aprile 2021)   La delibera n. 116/21/CONS del 21 aprile u.s., recante l’aggiornamento del Piano Lcn per la tv digitale terrestre, fissa, all’art. 13 dell’allegato Regolamento, le modalità per l’attribuzione delle numerazioni.

Per quanto riguarda le tv locali, le relative modalità vengono illustrate a partire dal comma 8 di tale articolo 13.

Si legge nel provvedimento che “Le numerazioni destinate all’emittenza locale sono attribuite progressivamente, partendo dal I arco di numerazione, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 39/19/CONS.

La formazione delle graduatorie

Il piano Lcn prevede che per la formazione delle graduatorie per le tv locali, i relativi punteggi sono assegnati in relazione alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio. Le graduatorie sono redatte sulla base di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti.

I criteri

I punteggi assegnati vengono valutati secondo i criteri che seguono.

In particolare, la qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati, con riferimento ai seguenti indicatori:

a) quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all’autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche.

b) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all’attivitàdi fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 con contratti di durata continuativa

c) numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) iscritti al relativo albo o registro, effettivamente applicati all’attivitàdi fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020.

Inoltre, le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ai seguenti indicatori:

a) media ponderata dell’ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palinsesto oggetto della domanda;

b) numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della domanda, dalla data di autorizzazione.

Le tv comunitarie

Il Regolamento Lcn prevede poi una specifica riserva di numerazioni per le tv comunitarie. Si legge all’art. 13, comma 12 del provvedimento: “(…) in ciascun blocco di numerazione destinato ai fornitori di servizidimedia audiovisivi in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica (…)”

Viene, inoltre. specificato che resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l’assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

Viene poi esplicitato il fatto che la riserva (per le tv comunitarie) è da intendersi come non esclusiva. Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le graduatorie ordinarie. (FC)

 

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