Nota informativa I.N.P.G.I. prot. n.149/DG del 18 marzo 2009 avente per oggetto: “Regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”

AERANTI
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

 

Prot.n. 149/DG
Del 18 marzo 2009

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha approvato il 6 marzo scorso il Regolamento della Gestione separata che ha introdotto novità riguardanti la disciplina contributiva dei collaboratori coordinati e continuativi. Queste novità sono al centro della circolare (prot. 149/Dg) diramata oggi dalla direzione generale dell’Inpgi.

In particolare, l’Inpgi – coordinandosi con il regime della Gestione Separata Inps, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad un’aliquota non inferiore a quella dei collaboratori iscritti all’Inps – ha modificato:

– la struttura della contribuzione e l’entità della medesima;

– il riparto della stessa tra lavoratore e committente.

Con le modifiche introdotte, quindi, viene meno, per i giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, l’attuale impianto contributivo, determinato dal decreto legislativo n. 103/1996.

Per tutti gli altri, viceversa (titolari di partita IVA, cessione di diritto d’autore o altro) resta immutato l’obbligo di comunicazione dei redditi e l’obbligo di versare direttamente la contribuzione dovuta (10% a titolo di contribuzione soggettiva, 2% a titolo di contribuzione integrativa ed il contributo di maternità).

Il giornalista co.co.co. non dovrà più procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo, salvo che non svolga anche attività autonoma libero – professionale.

Tale obbligo, viceversa, incomberà esclusivamente sul committente, il quale dovrà inviare all’Inpgi regolare denuncia dei rapporti di collaborazione in atto.

Il committente dovrà, altresì, provvedere al pagamento dei contributi, sia per la parte a suo carico ( pari ai 2/3 del compenso) sia per la parte a carico del giornalista co.co.co. (pari ad 1/3), entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia trasmessa.

Pertanto, il giornalista per il quale sia stato denunciato da parte del committente almeno un contributo entro il mese di luglio di ciascun anno, non sarà tenuto all’invio della denuncia annuale dei redditi né dovrà versare il contributo minimo.

Si precisa, quindi, che nell’ipotesi in cui il giornalista abbia contemporaneamente altri redditi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma – ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa – sarà tenuto ad inviare la denuncia e a pagare i contributi alla Gestione separata relativamente a tali redditi aggiuntivi.

Limitatamente ai redditi riferiti all’anno 2008, invece, anche i co.co.co. saranno tenuti ancora ad inviare la denuncia relativamente ai redditi conseguiti in quell’anno ed a versare la relativa contribuzione a saldo.

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Vediamo in dettaglio la nuova disciplina contenuta nell’apposito Regolamento.

LA CONTRIBUZIONE

Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, non titolari di altra posizione assicurativa

Le aliquote contributive che il committente dovrà applicare sui compensi corrisposti ai giornalisti Co.Co.Co. saranno le seguenti:
– dal 1° gennaio 2009 : 18,75%
– dal 1° gennaio 2010 : 23,40%
– dal 1° gennaio 2011 : 26%

In aggiunta ai contributi previdenziali, è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72%, destinato al finanziamento:

– dell’indennità di maternità;
– del congedo parentale;
– dell’assegno per il nucleo familiare;
– dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati

In questo caso, la progressione e l’entità delle aliquote contributive dovute in favore dei Co.Co.Co. iscritti è la seguente:

– dal 1° gennaio 2009: 12,75%
– dal 1° gennaio 2010: 15,30%
– dal 1° gennaio 2011: 17%

ATTENZIONE: Si precisa che le suddette aliquote ridotte si applicano solo nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all’Inpgi 1 o all’Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status.

Si ricorda che il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell’Inps – per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche – nonché l’eventuale versamento dei contributi volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.


IL REGIME PREVIDENZIALE SIA PER COLORO CHE SVOLGONO
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE SIA PER I CO.CO.CO.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

1. Per i giornalisti iscritti alla Gestione ma non anche ad altre forme previdenziali obbligatorie

Il nuovo Regolamento sancisce una nuova disciplina delle pensioni di vecchiaia. E’ richiesto, infatti, il requisito dell’età pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, in presenza di almeno 5 anni di contribuzione.

2. Per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata ed anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, coloro che – in qualità di dipendenti – sono iscritti alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O., gestita dall’Inpgi)

I requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia permangono gli stessi, e cioè 57 anni di età e cinque anni di contributi per uomini e donne a condizione che la pensione liquidata risulti pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. In difetto, la pensione viene liquidata per tutti – uomini e donne – al raggiungimento dei sessantacinque anni di età.

LA PENSIONE DI ANZIANITA’

Anche per le pensioni di anzianità la norma prevede un allineamento con la disciplina della Gestione Separata Inps.

In presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni si prescinde dal requisito anagrafico.

In tutti gli altri casi, invece, fino al mese di giugno 2009 sarà possibile ottenere la pensione di anzianità con 59 anni di età e 35 di contributi.

A decorrere dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito di 35 anni di contributi, la pensione di anzianità si matura con il concorso dei seguenti elementi:

                   Somma di età anagrafica
                      e anzianità contributiva
              Età anagrafica minima per
             la maturazione del requisito
         Dal 1°/7/09 al 31/12/2009                                   96                                   60
                2010                                   96                                   60
                2011                                   97                                   61
                2012                                   97                                   61
        Dal 2013                                   98                                   62

 

RISCATTO

Previa domanda degli iscritti, possono essere riscattati, quando non risultano coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali obbligatori:

a) i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i seguenti diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19/11/1990, n. 341:

diploma universitario

diploma di laurea

diploma di specializzazione

dottorato di ricerca

L’onere del riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto. Tali redditi sono attribuiti temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione

b) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa, svolti – in costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti – in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni.

I MODULI PER ENTRAMBE LE DOMANDE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA DEL SITO DELL’INPGI

RICONGIUNZIONE

I giornalisti iscritti possono richiedere – ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 2/02/2006 n. 42 – la ricongiunzione dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria.

Tali importi – trasferiti dalle altre gestioni previdenziali – sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il co.co.co., qualora cessi l’attività lavorativa che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.

A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all’Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti, elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, o al Registro dei Praticanti. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca del versamento.

L’importo del contributo volontario è determinato in base alle disposizioni contenute dell’art. 7 del D.lgs n. 184/1997, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di altra assicurazione.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui. Tale minimale è annualmente ed automaticamente rivalutato – dal 1/01/2010 – in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così come calcolato dall’Istat. Pertanto, in caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si procederà ad attribuire un numero di contributi mensili proporzionalmente ridotto.

I moduli per la domanda di ricongiunzione e di contribuzione volontaria sono disponibili nella sezione modulistica presente nell’home page del sito dell’Inpgi

INDENNITA’ DI MATERNITA’, DI PARTERNITA’, INDENNITA’ IN CASO DI ADOZIONE, CONGEDO PARENTALE

Il regime delle prestazioni di carattere assistenziale che tutelano la maternità e la paternità, il congedo parentale dei Co.Co.Co. si ispira alla normativa che disciplina le medesime prestazioni e i requisiti di accesso nella Gestione Separata Inps.

1. Indennità di maternità: alle giornaliste titolari di una collaborazione coordinata e continuativa – per le quali nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile siano stati versati almeno tre contributi mensili – è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa. L’indennità è riconosciuta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

Nel caso in cui la giornalista – al momento dell’evento indennizzabile e, cioè, dei due mesi antecedenti la data del parto o della data di ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento – non sia più iscritta alla Gestione separata ma abbia maturato il requisito di almeno tre contributi versati ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità. Non ha diritto a percepirla nel caso in cui abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di attività lavorativa (autonoma o subordinata) intrapresa successivamente. Nel caso in cui tale importo sia inferiore, a richiesta della giornalista, la Gestione separata le erogherà il trattamento differenziale fino a copertura dell’importo spettante quale giornalista parasubordinata.

2. Indennità di paternità: ai giornalisti collaboratori coordinati e continuativi – in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, è corrisposta un’indennità per i tre mesi successivi alla nascita del bambino o per il periodo residuo. Anche in questo caso è necessario che nei dodici mesi antecedenti l’insorgenza del diritto, per il giornalista siano stati versati almeno tre contributi mensili.

3. Indennità in caso di adozione o affidamento preadottivo: è riconosciuta l’indennità sia di maternità che di paternità anche nel caso di adozione – alternativamente alla madre o al padre adottivi – durante i primi tre mesi successivi all’adozione stessa, purchè il bambino non abbia superato i sei anni di vita. In caso di adozione internazionale o di affidamento in preadozione, l’indennità spetta fin quando l’adottato o l’affidato non abbiano compiuto la maggiore età.

In tutti i predetti casi, l’indennità è pari all’80% del reddito derivante dallo svolgimento della collaborazione coordinata e continuativa. Il reddito preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità è quello relativo ai dodici mesi precedenti la nascita del diritto all’indennità medesima. Il reddito deve risultare dai versamenti effettuati dal committente sulla base delle denunce presentate.

ESEMPIO:
· nei casi di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, il reddito riferito a tale periodo sarà diviso per 365 e poi ridotto dell’80%: il risultato costituisce l’importo dell’indennità giornaliera.
· nei casi di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, come ad esempio 8 mesi, ill reddito riferito a tale periodo sarà diviso per 240 e poi ridotto dell’80%: il risultato costituisce l’importo dell’indennità giornaliera.

4. Congedo parentale: ai collaboratori coordinati e continuativi – che abbiano diritto all’indennità di maternità – è riconosciuto per gli eventi di parto un trattamento economico per congedo parentale.
Tale prestazione è corrisposta limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro 1 anno di età del bambino ed è pari al 30% del reddito utile ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.

ATTENZIONE: La domanda per usufruire di tutti i predetti trattamenti economici va presentata – a pena di prescrizione – entro un anno dalla fine del periodo oggetto di indennizzo


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I co.co.co hanno diritto all’assegno quando almeno il 70% del reddito percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio sia costituito da redditi derivanti dallo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa. L’assegno viene riconosciuto anche nei casi di reddito misto e cioè da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. In questo caso, il requisito del 70% si raggiunge sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti dallo svolgimento della co.co.co.

La prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto ai giornalisti che ne abbiano fatto domanda. La domanda va presentata – a pena di prescrizione – entro cinque anni dalla maturazione del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La prestazione è determinata nella stessa misura prevista per gli assicurati alla Gestione separata dell’Inps

 

INDENNITA’ DI DEGENZA OSPEDALIERA

In caso di degenza ospedaliera, è riconosciuta un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.
L’indennità è pari:
– All’8% del massimale contributivo (che per l’anno 2009 è pari ad euro 91.507,00) se risultano accreditati fino a 4 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
– Al 12% del massimale contributivo se risultano accreditati da 5 a 8 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
– Al 16 % del massimale contributivo se risultano accreditate da 9 a 12 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità va presentata apposita domanda a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, unitamente ad un’autocertificazione attestante il reddito percepito nell’anno precedente il ricovero.

INDENNITA’ DI MALATTIA

L’Inpgi eroga ai giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa un’indennità giornaliera di malattia fino ad un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro e comunque almeno pari a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione dei casi di malattia inferiore a 4 giorni.

ESEMPIO:

1. nel caso di un rapporto di co.co.co di 3 mesi nell’anno, il giornalista avrebbe diritto a 15 giorni di indennità di malattia. Tuttavia, in base al Regolamento, gli verranno indennizzati un minimo di 20 giorni di malattia ;

2. nel caso di un rapporto di co.co.co di 6 mesi nell’anno, il giornalista ha diritto a 30 giorni di indennità di malattia.

L’indennità è pari al 50% dell’importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.

La domanda va presentata entro due giorni dalla compilazione da parte del medico curante dell’apposito certificato.

Per poter fruire dell’indennità di malattia e di quella per degenza ospedaliera è necessario:

– aver accreditati almeno tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti la data dell’inizio dell’evento;
– non avere un reddito – nell’anno precedente – superiore al massimale contributivo previsto dalla legge (che per l’anno 2009 è pari ad euro 91.507,00) ridotto del 30%.

Le indennità connesse alla maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di degenza ospedaliera e quella di malattia sono riconosciuti esclusivamente ai giornalisti parasubordinati non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e che non siano pensionati.


CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è corrisposta dall’INPGI l’indennità di maternità, di paternità o il congedo parentale sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

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 Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle domande di riscatto e ricongiunzione e, limitatamente ai giornalisti co.co.co. alle domande di contribuzione volontaria e di recupero per eventuali contributi omessi, gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Contributi e Vigilanza (Dirigente, Dott.ssa Maria I.Iorio) ai seguenti recapiti:

– Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga – e-mail augusto.moriga@inpgi.it;
– Settore Riscatti e Ricongiunzioni: responsabile Maurizio Marghella – tel. 068578 230 – 229 – 346 – 347-233-234 – fax: 068578394 – e-mail maurizio.marghella@inpgi.it
– Settore Recupero Crediti: responsabile Flaviano Di Liello – tel. 068578318 – 231 – 232 – 292 – fax:068578410 – e-mail flaviano.diliello@inpgi.it

Per quanto riguarda invece gli adempimenti relativi alle domande di indennità connesse alla maternità e di quelle connesse alla malattia, nonché all’ assegno per il nucleo familiare gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Prestazioni (Dirigente, Dr. Tommaso Costantini) ai seguenti recapiti:
– per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare – Sig.Claudio Santolamazza – tel.068578284
– gli adempimenti relativi alle domande di indennità connesse alla maternità e di quelle connesse alla malattia – sig.ra. Pina Anzalone – tel.068578226 – 235

(Avv. Arsenio Tortora)