NOTA ILLUSTRATIVA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICITARI SULLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI PRESENTATA IN OCCASIONE DEL MEETING “GIORNATA NAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA” ORGANIZZATO DAL COM-PA A BOLOGNA IL 4 GIUGNO U.S. IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO |
Presentazione del Coordinamento Aer Anti Corallo
Il Coordinamento Aer, Anti, Corallo è un’organismo federale composto da:
- AER-Associazione Editori Radiotelevisivi,
- ANTI-Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti,
- CORALLO-Consorzio Radiotelevisioni Locali.
Comitato esecutivo: Avv. Marco Rossignoli, Coordinatore Delegato (Aer), Avv. Eugenio Porta (Anti) e Dr. Luigi Bardelli (Corallo).
Complessivamente il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO rappresenta N. 1254 imprese radiotelevisive locali, così suddivise:
n.348 imprese televisive locali,
n.918 imprese radiofoniche locali.
In particolare si evidenzia che il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO rappresenta:
– n. 348 imprese televisive locali sulle circa 650 attualmente operanti
e
– n. 918 imprese radiofoniche locali sulle circa 1150 attualmente operanti.
Conseguentemente la rappresentatività del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO è pari al :
53.54 % del settore televisivo locale
79.83 % del settore radiofonico locale
Per comunicazioni: Tel. 071/2075048 – Fax. 071/2075098 – E-mail: trfax@tin.it
NORME CHE DISCIPLINANO GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI CHE LE AMMINISTRAZIONI STATALI E GLI ENTI PUBBLICI DEVONO DESTINARE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI.
A) Art. 1, commi 10, 11 e 12 del Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650
“10. Il comma 1 dell’art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall’articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall’articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
Commento
La disciplina di cui al sopracitato comma 10 (che prevede quote di investimenti pubblicitari delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici riservati a tutte le imprese televisive locali e a tutte le imprese radiofoniche locali e nazionali) non ha ancora trovato una applicazione sistematica, nonostante le previsioni sanzionatorie di cui al sopracitato comma 12, in quanto il Governo, non ha provveduto, a distanza di oltre due anni dalla scadenza del relativo termine, ad adeguare le disposizioni in materia previste dal DPR 255/92 (Regolamento di attuazione della legge 223/90)
2) Art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250
“Ai fini dell’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani”.
Commento
L’art. 10 della legge 250/90 equipara le imprese radiofoniche che usufruiscono delle provvidenze editoria di cui all’art. 11, comma 1 della legge 67/87 e successive modificazioni (possono ottenere tali provvidenze le imprese radiofoniche che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente Tribunale e trasmettano propri programmi informativi per almeno cinque giorni a settimana, o in alternativa per almeno centoventi giorni a semestre su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di tre ore e quindici minuti nell’orario compreso tra le 7.00 e le 20.00) alle imprese di giornali quotidiani.
Tale equiparazione comporta che le citate imprese radiofoniche rientrano nella quota di investimenti pubblicitari delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 67/87 a favore delle imprese di giornali quotidiani.
3) Articoli 5 e 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67
5. Pubblicità di amministrazioni pubbliche. – 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.
3. E’ fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – (Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica) è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell’editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all’illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all’apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell’art. 92 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso (la Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l’esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni.
6. (Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici) – 1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20 mila abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all’art. 27-nonies del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
2. L’estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dall’approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.
3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.
Commento
Gli artt. 5 e 6 della legge 67/87 trovano al momento scarsa applicazione nei confronti delle imprese radiofoniche in quanto tale disciplina normativa non prevede criteri di scelta tra le imprese di giornali quotidiani e le imprese radiofoniche.
Inoltre la pubblicazione dei bilanci degli enti pubblici prevista dall’art. 6 della legge 67/87 è di difficile realizzazione attraverso il mezzo radiofonico.
Si evidenzia infine che le imprese radiofoniche equiparate ai giornali quotidiani hanno diritto sia alla quota di investimenti pubblicitari previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 67/87, sia alla quota prevista dal sopracitato art. 1, comma 10 della legge 650/96 (che modifica l’art. 9 della legge 223/90).
Su questo punto si richiama anche il contenuto della circolare 15 marzo 1991 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria di cui si allega copia.