Messaggio INPS n. 3767 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106”

 

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

 

Roma, 17-10-2022

 

Messaggio n. 3767

OGGETTO: Prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106

 

A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106.

Al riguardo, per quanto attiene alla tutela previdenziale della malattia, la circolare n. 132/2021, riepilogativa della normativa di riferimento, al paragrafo 2.4 precisa che: “Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione – vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 – ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione (cfr. l’art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48). Si ricorda che detto massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta (cfr. la circolare n. 124/2017 e il messaggio n. 2563/2021)”.

In linea con quanto illustrato nella predetta circolare, l’attuale massimale, pari a 120 euro, viene applicato agli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022.

Nulla risulta innovato, invece, in merito al requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia (cfr. l’art. 66, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento.

Per quanto concerne le prestazioni di maternità, si confermano le indicazioni fornite nella circolare n. 182/2021, salvo l’ultimo capoverso del paragrafo 3, che risulta superato dalla novella normativa di cui al menzionato articolo 10, comma 1, della legge n. 106/2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, per tutti i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.

Si forniscono, di seguito, le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame:

  • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi