“Legge comunitaria 2002 artt. 51 e 52”
(approvata il 20 febbraio 2002)
Art. 51
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere)
1. Dopo l’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 3-bis.-(Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere).-1.Le emittenti televisive appartenenti a stati membri dell’Unione Europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/552/Cee del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/Ce del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da stati dell’Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/ Cee, come modificata dalla direttiva 97/36/Ce.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei 12 mesi precedenti:
a)violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b)violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c)violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a 15 giorni dalla notifica per iscritto all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno stato membro dell’Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee”.
Art. 52
(Disposizioni in materia di televendita)
1. Dopo l’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art.3-bis.-(Televendita).-1.E’ vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere i genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose”.