Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Art. 1, commi 1101-1110; Art. 19)

 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
(pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O.  n. 62)

 

 Vigente al: 1-1-2019

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 

la seguente legge:
 
 
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

(…)

 

1101. All’articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino  alla  fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   riservando  alla diffusione di contenuti in ambito locale una  quota  della  capacita’ trasmissiva determinata con  l’adozione  del  piano  di  assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su  frequenze  terrestri».

1102. All’articolo 8 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n. 177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
     « 2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  da  destinare  al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27  dicembre 2017, n. 205, piu’ frequenze in banda UHF  per  la  realizzazione  di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90  per  cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

1103. All’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « PNAF 2018 » sono  sostituite  dalla  seguente:  « PNAF »;
    b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Entro  il  31 gennaio 2019 l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
    c) il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla  base  dell’Accordo  di  Ginevra 2006  e  di  successivi  accordi  internazionali   sottoscritti   dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario,  per   il   servizio   televisivo   digitale   terrestre. L’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni  pianifica  per  la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale  da parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita’ per macroaree con frequenze in banda UHF ».

1104. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole: «  30  settembre  2018  »  sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;
    b) al terzo periodo, le  parole:  «  30  settembre  2018  »  sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in  banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
    c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28  febbraio  2019  » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30  giugno  2019  »  e  le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma  sono  sostituite dalle seguenti: « L’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni dispone le modalita’ e le condizioni economiche, orientate al  costo, secondo cui il concessionario del  servizio  pubblico  nel  multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una  quota della capacita’ trasmissiva assegnata, comunque non  inferiore  a  un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno  dei  soggetti legittimamente operanti in  ambito  locale  assegnatari  dei  diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione che rilascino i rispettivi  diritti  d’uso  nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».

1105. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo  il comma 1031 sono inseriti i seguenti:
     « 1031-bis. L’assegnazione dell’ulteriore capacita’  trasmissiva disponibile  in  ambito  nazionale  e  delle   frequenze   terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione  dei  diritti d’uso di cui al  comma  1031  e  pianificate  dall’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni  nel  PNAF,  da  destinare  al  servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete  nazionali  e la   concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo   e multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza   rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal  Ministero  dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro  il 30 settembre 2019 dall’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni ai  sensi   dell’articolo   29   del   codice   delle   comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita’ trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti  con  dimensione  pari alla meta’ di un multiplex; b) determinare  un  valore  minimo  delle offerte sulla base dei valori di mercato  individuati  dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il  valore  delle offerte  economiche  presentate;  d)  garantire  la  continuita’  del servizio, la  celerita’  della  transizione  tecnologica  nonche’  la qualita’ delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti  nel  settore,  ivi  inclusa  la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e  multimediale; e)  valorizzare  le  esperienze  maturate  dagli  operatori  di  rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione  digitale;  f)  valorizzare  la  capacita’ strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalita’ e le competenze maturate nel  settore,  l’innovazione  tecnologica  e l’ottimale,  effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della  capacita’ trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)  assicurare  la  miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto  dell’attuale  diffusione di contenuti di buona  qualita’  in  tecnologia  televisiva  digitale terrestre alla piu’ vasta maggioranza della popolazione italiana.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  a  provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli  introiti,  versati  su apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato,  ad  appositi capitoli di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello sviluppo  economico  per   interventi   finalizzati   a   incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione  televisiva  di  cui  alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di  neutralita’ tecnologica, e a favorire  la  sperimentazione  di  nuove  tecnologie televisive, secondo modalita’ operative  e  procedure  di  erogazione stabilite con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
     1031-ter. La durata dei diritti d’uso delle frequenze  derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche’  di  quelle  derivanti dall’assegnazione mediante la procedura di cui al comma  1031-bis  e’ stabilita secondo quanto  previsto  dal  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
      1031-quater. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni  di  cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo  diritto  d’uso della frequenza  sia  assegnato  a  piu’  di  un  operatore  di  rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente  alla  gestione  e all’utilizzo  della  stessa,  l’Autorita’  per  le   garanzie   nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti,  adotta  una  decisione vincolante che risolve la controversia. La  decisione  dell’Autorita’ deve    essere    motivata,    nonche’    pubblicata     nel     sito internetdell’Autorita’ stessa nel rispetto delle norme in materia  di riservatezza,  ha  efficacia  dalla  data  di  notifica  alle   parti interessate  ed  e’  ricorribile  in  via  giurisdizionale.   Laddove l’Autorita’ accerti l’inottemperanza a tale decisione,  il  Ministero dello  sviluppo  economico  puo’  revocare  il  diritto  d’uso  sulla frequenza interessata. La procedura di  cui  al  presente  comma  non preclude  alle   parti   la   possibilita’   di   adire   un   organo giurisdizionale ».

1106. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: «  PNAF  2018  » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
    b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
     « c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da  parte del concessionario del servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione  dal  multiplex  del   servizio pubblico   contenente   l’informazione   regionale   e    contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la  realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita’ per macroaree »;
    c) alla lettera d), le parole:  «  nonche’  delle  frequenze  che risultino pianificate dal PNAF  2018  per  i  soggetti  di  cui  alle lettere b) e c), » sono soppresse;
    d) alla lettera d), dopo le parole: « d’impresa »  sono  aggiunte le seguenti: « nonche’ rilascio, alla scadenza di  cui  alla  lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei  diritti  d’uso  in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive  aree  geografiche  come  individuate  alla  lettera   a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al  31  dicembre 2021 »;
    e) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
     «  f)  individuazione  delle  scadenze,  comunque  nel   periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei canali  CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare  per  successive  aree geografiche come individuate  alla  lettera  a),  della  sequenza  di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree  geografiche  come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021,  nonche’  delle  scadenze  per  il rilascio delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle  frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d’uso di  cui  alle lettere b), c) ed e) »;
    f) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «  Il  Ministro dello sviluppo economico,  entro  il  15  aprile  2019,  aggiorna  il decreto di cui al periodo precedente ».

1107. All’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole:  «  30  settembre  2018  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti: « 30 ottobre 2019 ».

1108. All’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti: « 30 ottobre 2019 ».

1109. All’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  « 31 dicembre 2019 ».

1110. All’articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell’alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
    b) alla lettera c), le parole da:  «  25  milioni  »  fino  a:  « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro  per l’esercizio finanziario 2019, 76  milioni  di  euro  per  l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro  per  ciascuno  degli  esercizi finanziari 2021 e 2022 ».

 

(…)

 

Art. 19.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E’ fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 30 dicembre 2018
 
MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede