Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
(pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O. n. 62)
Vigente al: 1-1-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
(…)
1101. All’articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacita’ trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri».
1102. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu’ frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».
1103. All’articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Entro il 31 gennaio 2019 l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;
c) il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilita’ per macroaree con frequenze in banda UHF ».
1104. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;
b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita’ e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una quota della capacita’ trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».
1105. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti:
« 1031-bis. L’assegnazione dell’ulteriore capacita’ trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita’ trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta’ di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita’ del servizio, la celerita’ della transizione tecnologica nonche’ la qualita’ delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita’ strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalita’ e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l’ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita’ trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell’attuale diffusione di contenuti di buona qualita’ in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu’ vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita’ tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita’ operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1031-ter. La durata dei diritti d’uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche’ di quelle derivanti dall’assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e’ stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
1031-quater. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d’uso della frequenza sia assegnato a piu’ di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all’utilizzo della stessa, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell’Autorita’ deve essere motivata, nonche’ pubblicata nel sito internetdell’Autorita’ stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e’ ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l’Autorita’ accerti l’inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo’ revocare il diritto d’uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilita’ di adire un organo giurisdizionale ».
1106. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;
b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita’ per macroaree »;
c) alla lettera d), le parole: « nonche’ delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse;
d) alla lettera d), dopo le parole: « d’impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonche’ rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;
e) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonche’ delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d’uso di cui alle lettere b), c) ed e) »;
f) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: « Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ».
1107. All’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
1108. All’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;
b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».
1109. All’articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
1110. All’articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;
b) alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».
(…)
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede