Legge 29 marzo 1999, n.78 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo” (estratto delle norme riguardanti i canoni di concessione)


Legge 29 marzo 1999, n.78
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo” (estratto delle norme riguardanti i canoni di concessione)

 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 1999)

 

Testo della legge di conversione

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1999

SCALFARO

D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARDINALE, Ministro delle Comunicazioni

VISTO, il Guardasigilli, DILIBERTO

 

Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione

 

(…)

 

Art. 3.
Interventi urgenti a sostegno

(…)

5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell’interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalita’ e i termini di pagamento.

 

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.