LEGGE 29 LUGLIO 2015, N. 115
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015)
Vigente al: 18-8-2015
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all’immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l’immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalita’ per l’immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l’immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.
(…omissis…)
Capo II
Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
(…omissis…)
Art. 4
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO
1. Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). – 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalita’ di assegnazione da parte dell’Autorita’, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica».
Art. 5
Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita’ di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e’ individuata nell’allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorita’ nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e’ determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita’ oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’Autorita’ pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita’ di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
b) all’allegato n. 10:
(…omissis…)
2) dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). – 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che e’ determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e’ determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull’intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente piu’ di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente piu’ di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente piu’ di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente piu’ di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente piu’ di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
3) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). – 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attivita’ di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».
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Capo XII
Disposizione finale
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando