Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” (Art. 1 commi 1026-1046; Art. 19)

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62)

 

 Vigente al: 1-1-2018

 

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

(…)

 

1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attivita’ di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonche’ le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell’Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l’obiettivo di garantire l’utilizzo dello spettro assicurando il piu’ ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d’uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e’ adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1027. In coerenza con gli obiettivi dell’iniziativaWiFi4EU della Commissione europea e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

1028. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilita’ a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformita’ alle procedure di selezione su base competitiva definite dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 1026. Il termine relativo alla disponibilita’ delle frequenze di cui al primo periodo e’ fissato tenendo conto della necessita’ e complessita’ di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita’ di cui al comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attivita’ di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonche’ le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d’uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 1026, idonee all’esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.

1030. Entro il 31 maggio 2018, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard piu’ avanzati per consentire un uso piu’ efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita’ degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate ne’ assegnate.

1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita’ culturale e con la finalita’ della piu’ efficiente gestione dello spettro consentita dall’impiego delle tecnologie piu’ avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita’ di cui al primo periodo, i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacita’ trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita’ di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall’Autorita’ di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacita’ trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacita’ trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale puo’ utilizzare fino al 40 per cento della capacita’ trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l’informazione a livello regionale.

1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e’ stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo conto della necessita’ di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III VHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 1031;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche’ delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessita’ di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita’ d’impresa;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d’uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonche’ delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d’uso nazionali di cui alla lettera e).

1033. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita’ tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita’ economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.

1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita’ trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacita’ trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilita’ residua di capacita’ trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalita’ di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalita’ di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equita’ e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 1034.

1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita’ delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.

1037. I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una provvisionale.

1038. In linea con la normativa europea, all’atto della concessione dei diritti d’uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l’affitto ad altre imprese dei diritti d’uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita’ all’articolo 14ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1039. Ai fini dell’attuazione dei commi da 1026 a 1046 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita’ alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita’:
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita’, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalita’, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita’, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi all’espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attivita’: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attivita’ di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attivita’ di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d’uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita’ trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalita’, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022.

1040. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalita’ operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalita’ di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l’efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attivita’ tecniche e amministrative. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.

1042. Per le finalita’ di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

1043. Al fine di coordinare le attivita’ di cui al comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e’ autorizzato a costituire, nell’ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unita’ in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorita’ indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta task force puo’ essere chiamato a far parte anche personale dipendente di societa’ e organismi in house ovvero di societa’ partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

1044. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalita’, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

1045. Dall’attuazione dei commi 1026 e 1028 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall’assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 1028 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno 2020, 150 milioni di euro per l’anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l’anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1026 e 1028, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell’esercizio 2022, con le modalita’ di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

1046. I commi 165 e 166 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

 

(…)

 

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando