Legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. ” (art. 3 e art. 16)

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ordinario n. 88)

 

Entrata in vigore del provvedimento: 11 gennaio 2014 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


(…omissis…)

Art. 3

Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e disposizioni relative

 

1. Sono autorizzati  l’impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario  2014,  in conformita’ all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «Altre  entrate in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell’entrata  sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di  cassa,  con decreti del Ministro dell’economia e delle  finanze,  negli  appositi capitoli dei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dello  sviluppo  economico  relativi  al  Fondo   per   la competitivita’ e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e  al  Fondo  rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui  all’articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,  recante  interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi  siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con decreti del Ministro dell’economia e delle  finanze,  allo  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero  dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2014 relative al Fondo  per lo sviluppo e  la  coesione,  nonche’  quelle  trasferite  dal  Fondo medesimo  ai  pertinenti  capitoli  degli  stati  di  previsione  dei Ministeri  destinatari  delle  risorse  finanziarie,  disponibili  al termine dell’esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per essere   utilizzate   nell’esercizio    successivo.    Il    Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a ripartire, con  propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad  effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui, competenza  e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra   le amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma «Politiche  per   lo   sviluppo   economico   ed   il   miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell’ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,  e  successive modificazioni.

6. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei Ministeri  interessati,  le  variazioni  di  bilancio  occorrenti  in relazione alla soppressione dell’Istituto nazionale per il  commercio estero (ICE) ed all’istituzione dell’ICE-Agenzia  per  la  promozione all’estero  e  l’internazionalizzazione   delle   imprese   italiane, disposte ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111, e successive modificazioni.

 
(…omissis…)
 

Art. 16

Quadro generale riassuntivo

 

1. E’ approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il triennio 2014-2016, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del  Consiglio  dei ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia  e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N.3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO