Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014).” (art.1, commi 1, 262 e 749)

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

 

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014).

 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ordinario n. 87)

 

 Vigente al: 1 gennaio 2014 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell’allegato 1. I  livelli del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


(…omissis…)

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per  le misure di sostegno  dell’emittenza radiotelevisiva  locale  relative agli anni 2012 e 2013, e’ autorizzata la spesa di 35 milioni di  euro per l’anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia’ assegnate  nel bilancio.

 
(…omissis…)
 
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2013

 
NAPOLITANO
 
Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei ministri
 
Saccomanni,  Ministro   dell’economia   e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri