(7 gennaio 2024) Nello schema di decreto legislativo di modifica del TUSMA, relativamente al quale devono essere acquisiti i pareri previsti dalla legge, tra i quali quelli delle competenti Commissioni parlamentari, vengono introdotte alcune modifiche sia formali che sostanziali all’art. 24 del TUSMA attualmente vigente (D.Lgs n. 208/2021) in materia di trasferimenti di impianti e di rami di azienda radiofonici.
In particolare, viene previsto che siano consentiti:
(i) i trasferimenti di impianti o di rami di azienda, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario;
(ii) le acquisizioni da parte della società che rispettano i requisiti previsti per la radiofonia dall’art. 21 del TUSMA;
(iii) lo scorporo mediante scissione delle emittenti radiofoniche oggetto di concessione;
(iv) le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario.
Viene, inoltre, previsto che “in caso di trasferimento di concessione per emittenti di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare”.
Sempre in materia di trasferimenti di impianti e rami di azienda radiofonici viene previsto che “se il medesimo impianto è stato oggetto di più cessioni a emittenti diverse, prevale la cessione stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in data anteriore. A parità di data, prevale la cessione che per prima è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata (pec) al Ministero”. (FC)
