Le autorizzazioni Agcom per la prestazione di servizi di media audiovisivi via satellite

(7 ottobre 2020)    L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni è il soggetto competente al rilascio di autorizzazioni alla diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi.

L’Agcom rilascia tali autorizzazioni sulla base delle norme stabilite nel Regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi.

Le autorizzazioni per le trasmissioni satellitari vengono rilasciate entro 60 giorni dalla relativa richiesta, sono valide per un periodo di sei anni e sono rinnovabili.

L’articolo 6 del Regolamento stabilisce, ai fini del rilascio e/o del rinnovo delle autorizzazioni, il versamento di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese dell’istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione. Tale contributo, è, ad oggi, fissato in € 6.026,96.

Con la delibera n. 70/20/CONS del 27 febbraio 2020, l’Agcom ha modificato l’articolo 16 del Regolamento di cui alla delibera n. 127/00/CONS per assicurare uniformità di trattamento sanzionatorio tra le diverse piattaforme trasmissive, allineando tale disposizione con i presidi sanzionatori già previsti dalle delibere n. 606/10/CONS, recante “Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” e n. 607/10/CONS, recante “Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

Le autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi, ovvero di servizi di media audiovisivi, sono rilasciate dall’Agcom, come detto sopra,  per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate per uguale periodo mediante una domanda di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione medesima, con le stesse forme previste per la domanda di rilascio dell’autorizzazione. (FB)