L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, riepiloga la situazione conseguente alle recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia di contributi per le tv locali commerciali

(14 settembre 2022)   L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo,  riepiloga la situazione conseguente alle sentenze n. 7878/2022 e n. 7880/2022 del Consiglio di Stato, pubblicate in data 9 settembre 2022.

a) Il contenzioso ha avuto inizio con due ricorsi (presentati da due tv locali) aventi ad oggetto, tra l’altro, la richiesta di annullamento del DPR 23 agosto 2017, n. 146 (recante il Regolamento per il riconoscimento dei contributi alle emittenti locali), nonché delle graduatorie relative ai contributi per le tv locali commerciali per gli anni 2016 e 2017.
I relativi giudizi di primo grado si sono conclusi con le sentenze n. 2814/2020 depositata il 3 marzo 2020 e n. 13213/2020 depositata il 9 dicembre 2020 con le quali il TAR Lazio ha, rispettivamente, respinto i due suddetti ricorsi.

b) Tali sentenze del TAR Lazio sono state successivamente oggetto di impugnazione in appello davanti il Consiglio di Stato da parte delle due tv locali che avevano promosso i ricorsi di primo grado.

c) A conclusione di tali giudizi di appello, il Consiglio di Stato ha pronunciato le sopracitate sentenze n. 7878/2022 e n. 7880/2022, pubblicate in data 9 settembre 2022, con le quali ha ritenuto, in parte qua, l’illegittimità del DPR n. 146/2017 relativamente alla previsione recata dal relativo art. 6, comma 2 secondo cui: “Alle prime cento emittenti e’ destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi e’ destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocatasi al centunesimo posto non puo’ ottenere un contributo complessivo di importo piu’ elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella”.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, annullato tale disposizione, nonché ha annullato (in quanto inficiati da vizi di legittimità derivata) anche i dipendenti atti amministrativi, originariamente impugnati davanti il TAR Lazio, relativi alle procedure di concessione dei contributi per le annualità 2016 e 2017, nella parte in cui hanno dato attuazione al sopracitato art. 6, comma 2 e hanno liquidato il contributo dovuto a ciascun operatore sulla base del previo riparto dello stanziamento annuale tra quota (95%) spettante ai primi cento classificati e quota (5%) destinata alle emittenti classificate dalla centunesima posizione a seguire.

d) Con tali sentenze il Consiglio di Stato, ha anche affermato che, in attuazione delle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ora due possibilità alternative e precisamente:
– la possibilità di rideterminare, in favore delle tv locali commerciali già graduate, i contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 (oggetto delle cause) destinando il cento per cento dello stanziamento annuale a tutti i graduati, liquidando il contributo a ciascuno di essi spettanti in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata (senza, pertanto, l’applicazione dello scalino preferenziale annullato con le sentenze in questione e tenendo conto, invece, dei punteggi assegnati in sede amministrativa, in applicazione di criteri selettivi ritenuti legittimi dal Consiglio di Stato), nonché regolando, all’esito (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie), i rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della sopracitata disciplina in parte qua annullata;
– in alternativa, la possibilità di procedere alla definizione di una nuova disciplina per gli anni 2016 e 2017, nell’osservanza dei criteri conformativi discendenti dalle due sentenze del Consiglio di Stato, provvedendo, all’esito e sulla base di tale nuova disciplina ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 alle tv locali commerciali classificate, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della sopracitata disciplina in parte qua annullata.

e) Si tratta ora di comprendere quale dei due percorsi alternativi tracciati dal Consiglio di Stato per la revisione dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017, verrà adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il primo percorso (rideterminazione del riparto dei contributi 2016-2017 sulla base di una unica graduatoria) appare quello tecnicamente più facilmente realizzabile.
In ogni caso gli importi complessivi che sarebbero oggetto di compensazione (in base ai calcoli effettuati da Aeranti-Corallo con riferimento ai dati delle graduatorie 2016 e 2017 a suo tempo approvate dal Ministero) sono i seguenti:
Anno 2016: Euro 8.249.286,00
Anno 2017: Euro 9.998.666,00.

f) Le due sentenze del Consiglio di Stato non dispongono alcunché per le annualità successive al 2017.

g) La principale preoccupazione è quella di comprendere se il Ministero intenda avviare, comunque, un procedimento di revisione integrale della regolamentazione in materia, tenendo conto dei principi espressi dal Consiglio di Stato (che, però, nel ritenere illegittima la doppia graduatoria, ha confermato il restante impianto del provvedimento).
Tale procedimento, infatti, avrebbe tempi molto lunghi, bloccando, frattanto, l’erogazione dei contributi fino all’emanazione delle nuove norme (le quali, qualora adottate con un DPR, sarebbero, peraltro, soggette a nuove impugnazioni davanti la Magistratura Amministrativa), con evidenti conseguenze per tutti i soggetti interessati.
Sul punto occorre, tuttavia, considerare che l’art. 4 bis del Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nel prorogare alcuni termini in materia di emittenti radiotelevisive locali ha interamente riportato, nel proprio testo, il DPR n. 146/2017 (nella norma si legge: “All’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato….”).
Si tratta di un intervento normativo che, qualora ritenuto di legificazione avrebbe come effetto quello di riqualificare il DPR n. 146/2017 da fonte normativa originariamente regolamentare a fonte normativa primaria, rendendola conseguentemente incensurabile da parte della Magistratura amministrativa.
Infatti, laddove si ritenga che la disciplina in materia sia divenuta “legge”, la stessa sarebbe censurabile solo dalla Corte Costituzionale.
Al riguardo il TAR Lazio con la sopracitata sentenza di primo grado n. 2814/2020 esclude che la legificazione riguardi gli anni 2016 e 2017 (oggetto del contenzioso), ma afferma che la stessa si riferisce al successivo anno 2019.
La questione è stata esaminata anche dalla sopracitata sentenza n. 7880/2022 del Consiglio di Stato che ha affermato, tra l’altro, che il legislatore nell’aggiungere all’articolo 4, comma 2 ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 dopo le parole “alla data di presentazione della domanda” le seguenti “mentre per le domande inerenti l’anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda” ha espressamente previsto che il relativo regolamento dovesse intendersi “qui integralmente riportato”, in tale modo sembrando operare un recepimento della relativa disciplina secondaria, contestualmente modificata con l’inserimento di un’ulteriore disposizione all’art. 4, comma 2 citato.
Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, tale recepimento è stato operato “al fine di estendere il regime transitorio anche all’anno 2019” e, dunque, per il futuro, in relazione alla successiva annualità 2019.
Conseguentemente, laddove si ritenga l’intervenuta legificazione per il futuro, la circostanza non avrebbe rilevanza per i contributi 2016 e 2017 (oggetto del contenzioso in esame); diversamente sarebbe preclusa la possibilità, per il futuro, di una modifica della disciplina in materia attraverso un nuovo DPR. (FB)

(Nella foto: il coordinatore Aeranti-Corallo, avv. Marco Rossignoli)