(28 settembre 2020) Con delibera n. 451/20/CONS del 16 settembre 2020, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha introdotto alcune modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS e s.m.i.
In particolare, le modifiche apportate riguardano la possibilità di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Agcom, modificando l’art. 10 (Conclusione dell’istruttoria e adozione dei provvedimenti), comma 5 del Regolamento come segue:
“5. Il provvedimento conclusivo del procedimento, adeguatamente motivato, reca l’espressa indicazione della possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria, del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale competente a cui è possibile proporre ricorso ed è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai destinatari in esso indicati.”.
Viene, inoltre, introdotto, dopo l’art. 10, il nuovo art. 10-bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria), che prevede quanto segue:
“1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, presentata dal legale rappresentante, con la quale il richiedente comprovi di trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni economiche disagiate tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione, che potrebbe avere, per la rilevanza dell’importo, gravi ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa. La domanda è presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione o al Servizio che ha curato il procedimento sanzionatorio.
2. L’istanza di rateizzazione riporta, tra l’altro, i dati identificativi dell’ordinanza ingiunzione, l’importo totale della sanzione e la proposta del numero delle rate in cui si chiede di ripartire il debito erariale.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’Ufficio competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, che deve essere notificato al richiedente. Il termine di 30 giorni può essere sospeso qualora si renda necessario un supplemento d’istruttoria. Nel caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il relativo provvedimento riporta il numero delle rate nelle quali è ripartita, secondo i criteri all’uopo stabiliti, la somma dovuta, l’importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e le relative scadenze.
4. L’inadempimento dell’obbligo di pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza”.
Le modifiche al regolamento introdotte dalla delibera Agcom n. 451/20/CONS entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nel sito dell’Autorità (avvenuta il 25 settembre 2020) e, quindi, a far data dal 26 settembre u.s.
Il testo della delibera n. 451/20/CONS è pubblicato a questo link.
Il testo del Regolamento Agcom di procedura in materia di Sanzioni Amministrative e impegni di cui all’allegato a alla delibera n. 410/14/CONS, coordinato con le modifiche introdotte, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS è disponibile a questo link. (FC)