(27 ottobre 2022) La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le risposte ai quesiti (FAQ) relativi alle procedure FSMA e LCN in ambito locale, pubblicando due ulteriori quesiti (quesiti n. 7 e n. 8) e relative risposte, riferiti alle autorizzazioni allo scambio di numerazione LCN tra due FSMA e allo scambio di contratti di capacità trasmissiva sottoscritti con operatori diversi nella medesima Area tecnica.
In particolare, il Ministero, con la risposta n. 6 originaria aveva affermato che lo scambio delle numerazioni LCN è consentito “a condizione di soddisfare i requisiti posti per l’attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi”. Ciò significa, ad esempio, che una numerazione LCN attribuita da graduatoria ad un marchio a carattere comunitario, sulla base dell’espressa richiesta formulata dal soggetto in sede di partecipazione al Bando di gara di accesso alla riserva di numerazione, prevista all’art. 13, comma 12, dell’Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS, NON può essere oggetto di scambio con una numerazione LCN attribuita ad un marchio a carattere commerciale. Parimenti una numerazione LCN attribuita per la radiovisione (art. 13, comma 14, Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS) può essere oggetto di scambio esclusivamente con altre numerazioni attribuite sul medesimo arco e destinate alla radiovisione.
Ora il Ministero, con la risposta al quesito n. 8, ha ulteriormente chiarito che lo scambio di numerazioni LCN potrà essere accordato solo nel caso di marchi/palinsesti diffusi su bacini congruenti (stesso livello della rete e medesime province). Nel caso in cui lo scambio venga richiesto fra bacini non congruenti lo stesso potrà essere autorizzato solo previa permuta delle corrispondenti autorizzazioni.
Il nuovo documento di FAQ del Ministero ha, altresì, affrontato, con il quesito n. 7, la problematica dello scambio da parte di due FSMA di contratti di capacità trasmissiva sottoscritti con operatori diversi nella medesima area tecnica. Sul punto, il Ministero ha affermato che tale facoltà, se prevista nell’accordo sottoscritto, è esercizio di una libertà negoziale tra soggetti privati. Lo scambio di contratti non ha effetti vincolanti nei confronti del Ministero quanto alle consequenziali determinazioni, e non legittima i fornitori, in mancanza delle predette necessarie determinazioni del Ministero, ad esercitare la loro attività avvalendosi della diversa capacità trasmissiva così acquisita. Il Ministero, in caso di “scambio” tra i soggetti dei contratti aventi ad oggetto capacità trasmissiva, deve quindi essere tempestivamente informato, affinché possa esercitare le sue competenze in ordine all’eventuale adeguamento dei titoli autorizzatori e delle relative numerazioni LCN rispettivamente rilasciati ai fornitori, ove ne ricorrano i necessari presupposti.
A questo link il documento aggiornato predisposto dal Ministero, comprensivo di tutti gli 8 quesiti e relative risposte (FB)