CONVEGNO “DAL LAVORO COME DIRITTO AL LAVORO COME OPTIONAL.
Le prospettive del settore audiovisivo” – Roma, 17 marzo 2006
Panel “Analisi degli effetti della Legge 30 nel settore audiovisivo”
Intervento di AERANTI-CORALLO
AERANTI-CORALLO, aderente alla CONFCOMMERCIO, è composta dalle associazioni di categoria AERANTI e CORALLO. Coordinatore e legale rappresentante è Marco Rossignoli .
AERANTI-CORALLO rappresenta 1.055 imprese, e precisamente:
– 316 imprese televisive locali:
– 682 imprese radiofoniche locali;
– 6 syndication di emittenti locali;
– 5 agenzie di informazione radiotelevisiva;
– 28 imprese radiotelevisive va satellite;
– 9 imprese radiotelevisive via Internet;
– 9 concessionarie di pubblicità nel settore radiotelevisivo.
Le imprese AERANTI-CORALLO danno complessivamente occupazione a oltre seimila lavoratori dipendenti e a oltre diecimila collaboratori.
AERANTI-CORALLO ha stipulato due specifici contratti collettivi per i lavoratori delle proprie imprese. Precisamente, i rapporti di lavoro relativi al settore giornalistico sono disciplinati dal CCNL con la FNSI stipulato il 3 ottobre 2000 e prorogato con accordo del 19 dicembre 2005 fino al 31 dicembre 2007. La stipula di tale CCNL, che disciplina in modo innovativo i rapporti di lavoro nelle imprese radiotelevisive locali satellitari, analogiche e digitali, on line, syndacation e agenzie di informazione radiotelevisive, prevede una specifica regolamentazione normativa e retributiva completamente diversa da quella del CCNL relativo ai giornalisti della carta stampata, e ha posto fine all’annoso contenzioso che vi era nel settore; attualmente i giornalisti assunti con tale CCNL sono circa 1.000, mentre i rapporti di lavoro con i collaboratori giornalisti disciplinati da uno specifico regolamento, stipulato unitamente al CCNL, sono alcune migliaia.
Per tutti gli altri lavoratori del settore tecnico, amministrativo ed artistico, AERANTI-CORALLO ha invece stipulato uno specifico CCNL con CISAL, FENASALC-CISAL.
Quest’ultimo contratto collettivo è stato recentemente rinnovato sia per la parte economica che per la parte normativa ed ha recepito in molti aspetti le novità introdotte sul mercato del lavoro dalla Legge 30, altrimenti nota come “legge Biagi”.
Gli istituti normativi che sono stati recepiti dal contratto collettivo sono i seguenti :
– contratto di somministrazione;
– lavoro a tempo parziale;
– contratto di inserimento;
– contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, anch’essa profondamente rinnovata dalla Legge 30, si è preferito attendere gli sviluppi conseguenti alle recenti disposizioni introdotte dal Ministero del Lavoro e dai Regolamenti regionali prima di sottoscrivere un accordo che recepisse appieno tali novità.
A tale riguardo va detto che sono in fase avanzata le trattative per la nuova regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante che, presumibilmente, troverà applicazione entro la prossima estate.
Entrando nel merito degli istituti regolamentati di tale contratto collettivo, riteniamo fondamentale sottolineare come gli stessi abbiano dato la possibilità di ricorrere a forme di flessibilità che risultano fondamentali per le aziende radiotelevisive.
Senza dubbio l’istituto che continua ad avere la maggiore applicazione è quello del lavoro part-time che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge Biagi e recepito negli articoli 42, 43 e 44 del CCNL, consente ora con sempre maggiore facilità il ricorso al lavoro supplementare (inteso come quello eccedente l’orario ridotto concordato tra le parti nel limite delle 40 ore settimanali), così come al lavoro flessibile o elastico, ossia quel lavoro che consente alle parti di modificare, previo accordo, la distribuzione e la quantità dell’orario di lavoro all’interno della giornata o della settimana lavorativa.
Un altro istituto che è stato fortemente richiesto dalle aziende nostre associate, e che ha trovato esplicita regolamentazione nell’art. 47 del CCNL, è quello del lavoro a chiamata, altrimenti noto come “lavoro intermittente”.
Questo istituto, consente all’Azienda di contrattualizzare un dipendente e di utilizzarne le prestazioni solo in caso di effettiva necessità.
Per quanto riguarda poi l’istituto del contratto di inserimento, che di fatto ha sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro, è bene rilevare come lo stesso non abbia ancora incontrato lo stesso successo, anche perché le agevolazioni ad esso connesse appaiono sotto diversi aspetti di minore entità.
Un discorso a parte merita, infine, l’aspetto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, a seguito delle modifiche previste dagli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, debbono ora essere ricondotti per la maggior parte nell’ambito di rapporti finalizzati al conseguimento di un determinato e specifico progetto o programma di lavoro.
Per quanto riguarda invece il lavoro giornalistico, disciplinato come si è detto dal CCNL tra AERANTI-CORALLO e FNSI, occorre evidenziare che in sede di accordo di proroga del 19 dicembre 2005, si è convenuto di proseguire nell’esame congiunto delle disposizioni e delle nuove tipologie contrattuali previste dalla normativa per verificarne l’applicabilità al settore per quanto attiene le prestazioni di lavoro giornalistico.
Nello stesso ambito AERANTI-CORALLO e FNSI proseguiranno nell’esame della nuova disciplina di legge dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa e nella verifica degli aspetti applicativi del Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti.
Le conclusioni delle verifiche su entrambi i predetti punti costituiranno oggetto d’intesa in sede di rinnovo del contratto quadriennale.