Intervento dell’avv. Marco Rossignoli, presidente AERANTI e coordinatore AERANTI-CORALLO, in occasione del convegno “La rivoluzione che verrà: televisione digitale terrestre e dintorni” svoltosi il 17 maggio 2002, presso l’Unione del Commercio di Milano

Intervento dell’Avv. Marco Rossignoli, Presidente AERANTI e Coordinatore AERANTI-CORALLO, in occasione del convegno “La rivoluzione che verrà: televisione digitale terrestre e dintorni” svoltosi il 17 maggio 2002, presso l’Unione del Commercio di Milano

 

La legge 66/2001 ha introdotto i principi normativi di base per il passaggio alle trasmissioni digitali terrestri, stabilendo che il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali dovesse essere emanato entro il 31 dicembre 2001 (termine poi prorogato al 30 giugno 2002) e che il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni televisive digitali dovesse essere emanato entro il 31 dicembre 2002. Tale legge ha inoltre previsto che le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri debbano essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006.

Nei giorni scorsi, peraltro, il Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri ha affermato che potrebbe rendersi necessaria una proroga di tale termine per dare la possibilità a tutte le emittenti nazionali e locali di arrivare al traguardo del digitale con pari opportunità.

La legge 66/2001 ha, inoltre, istituito le nuove figure di “fornitore di contenuti“, ovvero di chi avrà la responsabilità di predisporre i programmi destinati alla diffusione e di “operatore di rete“, ovvero chi avrà il diritto di installare ed esercire gli impianti di trasmissione per diffondere i programmi prodotti dai fornitori di contenuti.

La legge 66/2001 ha poi previsto l’adozione, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di un programma per lo sviluppo e la diffusione della nuova tecnologia digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

Infine la legge ha previsto che i provvedimenti abilitativi per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in digitale debbano essere rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni sulla base delle condizioni definite in un regolamento adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Ministro, con decreto del 24/07/01, ha emanato il programma di propria competenza per quanto riguarda il digitale televisivo e con decreto del 14/11/01 ha emanato il programma per il digitale radiofonico.

L’Autorità, con deliberazione del 15/11/01, ha emanato il Regolamento per le trasmissioni digitali terrestri.

La preoccupazione degli editori radiotelevisivi locali era quella di ottenere condizioni tali da permettere anche il loro effettivo accesso alle trasmissioni digitali.

Il dibattito generato dal convegno organizzato a Roma da Aeranti-Corallo nel settembre 2001 sul tema “La radiotelevisione digitale deve essere anche locale” ha portato all’accoglimento di molte delle proposte che sono state formulate in quella sede: in particolare sono state introdotte norme che permettono l’effettivo accesso delle emittenti locali, oltre che all’attività di fornitore di contenuti, anche alla più importante attività di operatore di rete; è stata introdotta la riserva di un terzo della capacità trasmissiva del piano delle frequenze televisive digitali a favore delle emittenti locali; è stato disciplinato il titolo preferenziale previsto dalla legge 66/2001 a favore delle imprese televisive locali; è stato ribadito il divieto di differenziazione di segnale e programmi dati per le emittenti nazionali (fatta salva la facoltà della Rai di differenziare i programmi nei limiti del contratto di servizio); è stata prevista la possibilità di svolgere attività di syndication da parte delle emittenti locali.

Inoltre, per la radio, il regolamento ha previsto parità di trattamento a tutti i richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione, in relazione all’effettiva disponibilità delle frequenze.

Da quanto illustrato consegue che la normativa ha introdotto una serie di principi che permettono innanzitutto alle emittenti televisive locali di passare effettivamente al digitale (mentre per la radio, locale e nazionale, occorrerà verificare le effettive condizioni di mercato che al momento non è certo che sussistano). Ora pertanto spetta agli editori televisivi locali impegnarsi a fondo per realizzare nei fatti questo passaggio.

Qualcuno potrebbe essere tentato di cedere i propri canali alle reti televisive nazionali, uscendo quindi di scena o limitandosi a svolgere l’attività di fornitore di contenuti: sarebbe un errore imperdonabile! Chi saprà convertire la propria impresa all’attività di operatore di rete locale, potrà veicolare sui propri canali i segnali di fornitori di contenuti e di servizi, realizzando un business che in breve tempo garantirà una redditività certamente superiore a quella derivante da una vendita dei canali.

L’imperativo per le emittenti locali è pertanto quello di non vendere, ma di trasformarsi dall’attuale impresa televisiva in tecnica analogica in operatore di telecomunicazione locale in tecnica digitale. Questa è la sfida che lanciano le imprese televisive locali di Aeranti-Corallo.