(13 giugno 2023) Con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, proposto da una tv locale per l’annullamento del decreto direttoriale del 14 dicembre 2019 con cui il MiSE ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi
soggetti beneficiari.
La decisione è stata motivata, tra l’altro, con l’intervenuta legificazione (operata dall’art. 4 bis del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108) del DPR 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).
In particolare nella motivazione della sentenza si legge testualmente:
“Alla luce della legificazione della disciplina contestata e della manifesta infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, l’impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria per l’anno 2018, nel cui preambolo è stato, appunto, espressamente richiamato, quale presupposto fondante, l’art. 4 bis della legge 108/2018 (con richiamo all’applicazione del regolamento di cui al DPR 146/2017, “da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”) è da ritenere legittimo: il che depone per il rigetto del ricorso”.
Tale decisione del TAR Lazio (soggetta a possibile impugnazione in appello) si basa, quindi, sul presupposto che il sopracitato intervento normativo di legificazione abbia avuto come effetto quello di riqualificare, a decorrere dal 2018, il DPR n. 146/2017 da fonte normativa originariamente regolamentare a fonte normativa primaria.
Quale fonte normativa primaria la stessa sarebbe, eventualmente, censurabile dalla Corte Costituzionale, ma il TAR Lazio, come detto, ha ritenuto la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nell’ambito del giudizio. (FC)