(2 marzo 2020) E’ stato pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020 il Dpcm 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tale Dpcm dispone, tra l’altro, all’art. 4, (Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale) alcune norme in materia di lavoro agile. In particolare, il comma 1), lettera a) di tale art. 4 prevede testualmente:
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; (…)
Il testo integrale del DPCM 1° marzo 2020 è disponibile a questo link (FC)
(Nella foto: Palazzo Chigi a Roma, sede del Governo italiano, dal sito www.governo.it)