gennaio 1998 Sentenza n. 2/98 della Pretura Circondariale di Sulmona

SENTENZA N° 2/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI SULMONA

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso del 2.6.93, la R.T.M. Radiotelevisione Marche Abruzzo, di Bollini De Santis Antonella e C., chiedeva al Pretore adito di ordinare al Circolo Costruzioni di Sulmona di astenersi dal rendere esecutiva l’ordinanza resa in data 7.5.93, con la quale era stata disposta la disattivazione dell’impianto di Castellalto – TE -, di proprietà della ricorrente, a seguito di interferenze riscontrate nella zona di Chieti nella ricezione dei programmi RAI.

Inoltre, Parte Attrice svolgeva istanza affinché fosse disposta dal Giudice la sospensione di qualsiasi altra attività, da parte del CIRCOSTEL, volta ad ostacolare il libero utilizzo e possesso della ricorrente dell’impianto avanti indicato ed operante sulle frequenze del canale 32 UHF.

Deduceva la ricorrente l’assoluta carenza di potere dell’amministrazione, con seguente violazione del proprio diritto soggettivo a continuare nella trasmissione e nella consueta attività.

Stante l’urgenza del decidere, il Pretore con ordinanza del 30.06.1993, ordinava al Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di astenersi dal porre in esecuzione l’ordinanza del 7.5.93, costituendo tale atto palese turbativa al pacifico e pluriennale possesso esercitato dalla ricorrente.

Disposta la comparizione delle Parti, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando integralmente le richieste di Parte avversa, ed eccependo, in via preliminare la carenza di Giurisdizione del Giudice adito, ed indicando a tal uopo il Giudice Amministrativo, anche in sede …… omissis …… la soluzione della presente controversia e rilevando ………… omissis ………… .

Nel merito, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.

Invero, l’esame e la definizione del presente procedimento deve farsi in considerazione della situazione giuridica preesistente dalla realtà concreta, cioè, che ha dato vita all’attuale disputa e reso necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, e con riguardo al complesso normativo allora vigente in tale materia.

In merito alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, occorre precisare che nel regime giuridico preesistente al rilascio della concessione, la RTM, in forza dell’adempimento delle formalità prescritte dalla L. 223/90, risultava titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alla prosecuzione dell’attività di trasmissione, la cui cognizione esula dalla giurisdizione esclusiva del TAR, non attenendo a provvedimenti di carattere concessorio che vedrebbero, di contro, impegnata in via esclusiva la Giustizia Amministrativa.

Infatti, con la L. 223/90 la ricorrente, avendo adempiuto a tutti i dettati indicati da tale disciplina, deve considerarsi titolare di una autorizzazione provvisoria a proseguire nell’esercizio degli impianti già operativi e la sua posizione risulta, pertanto, tutelata in maniera più piena e consona dall’ordinamento giuridico.

In tal quadro, il potere attribuito alla P.A. dall’art. 240 del cod. postale, non risulta applicabile alla fattispecie, in quanto si svolge nell’ambito di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, anche in considerazione del fatto che nessuna norma in maniera espressa attribuisce un potere di compressione del menzionato diritto soggettivo alla P.A..

Tanto può facilmente evincersi dall’esame dell’art. 32 della L. 223/90, che vieta in periodo transitorio ogni tipo di intervento e modifica rilevante nell’attività di impianti, salvo che in alcuni casi, ben individuati, tra i quali non può essere ricompresa l’attuale fattispecie.

Deve, pertanto, ritenersi che l’amministrazione postale abbia nella circostanza di specie agito con carenza di potere, ordinando la disattivazione dell’impianto con un provvedimento non idoneo ad affievolire il pieno diritto soggettivo della emittente privata.

Di conseguenza deve necessariamente esser ritenuta la competenza dell’A.G.O., in ordine alla composizione della presente controversia.

Reputando inoltre fondate le doglianze mosse da parte ricorrente per le medesime ragioni avanti esposte, e fondato il pericolo lamentato per il normale controllo e svolgimento delle proprie attività

P.Q.M.

Il V.P.O. definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da RTM-Radiotelevisione Marche Abruzzo – con ricorso del 26/93 nei confronti di CIRCOSTEL Sulmona così provvede:

A) accoglie la domanda proposta da RTM, e nel confermare la precedente ordinanza resa dal Pretore in data 30.6.93, ordina al Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Sulmona di astenersi dal porre in esecuzione l’ordinanza del 7.5.93 con la quale è stata disposta la disattivazione dell’impianto di Castellalto – TE – della ricorrente ed operante sulle frequenze di canale 32 UHF;

B) ritiene compensate le spese processuali.