D.P.R. 1 agosto 1988, n.367 “Approvazione della convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concesione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale”

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988,n. 367

“Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1988, n. 201, suppl. ord.)

 

1. 1. E’ concesso in esclusiva alla RAI – Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall’acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale.

2. 1. E’ approvata l’annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 CONVENZIONE

 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione in esclusiva sull’intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

 PREMESSO

 che l’art. 1, comma 3, del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica;

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il D.P.R. 10 agosto 198 1, n. 521, per effetto del D.P.R. 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988;

che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell’art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – in persona del direttore generale ing. Roberto Panella – che in seguito verrà più brevemente denominato «amministrazione» – e la RAI – Radiotelevisione italiana, S.p.a, con sede in Roma – legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all’uopo delegati dal Consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 – che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata «RAI» o «società concessionaria» – si conviene e si stipula quanto appresso.

1. (Oggetto della concessione). – E’ concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell’art. 43 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonché ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

La società concessionaria è tenuta, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale.

La concessione conseguentemente comprende:

a) l’installazione e l’esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti;

b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all’interno che all’estero, nel rispetto dell’autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell’art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

E’ vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.

2. (Fonti legislative e regolamentari). – La RAI è tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 103, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, così come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio­televisivi, delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposi­zioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonché degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

3. (Scopo sociale). – L’installazione e l’esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonché una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al più ampio sviluppo del rapporto con l’utenza, rientrano nella concessione alla società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l’esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l’autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d’intesa con quello delle partecipazioni statali.

Alla società è consentito di svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali, editoriali (nei limiti di cui all’art. 1, comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di software audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attività ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonché le altre attività comunque connesse all’oggetto sociale, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all’equilibrata gestione aziendale.

Le attività di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

La società concessionaria informerà la sua attività nell’ambito delle società collegare al rigoroso rispetto dei principi di economicità di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi.

Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.

4. (Sede sociale e struttura organizzativa della società concessionaria). ­La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma.

La struttura organizzativa e produttiva della RAI è regolata dalle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, con le modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 6 dicembre 1984,n. 807, così come convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

5. (Capitale della società concessionaria). – Il capitale della società concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all’entità e al valore degli impianti da gestire, nonché agli sviluppi dei medesimi.

Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La predetta limitazione alla negoziabilità delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.

6. (Personale della società). – La società, per l’espletamento dei servizi in concessione, ha l’obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente servizio degli impianti e per il migliore svolgimento delle attività aziendali.

La società ha l’obbligo di provvedere, se necessario, all’istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

7. (Esercizio del servizio radiotelevisivo). – Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante:

a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione, di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti è possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale;

b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lett. a) e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha facoltà di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato;

c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti è idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale.

La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, risulta dall’allegato A.

La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a:

– una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lett. a);

– una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lett. b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora;

– una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lett. c).

Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell’ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione.

La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsto dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento di ogni ora di programmazione e l’1 (uno) per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

8. (Utilizzazioni particolari degli impianti). – La RAI ha la facoltà di utilizzare i propri impianti tecnici, purché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra all’equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l’estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l’amministrazione.

La stessa concessionaria, inoltre, sempreché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e con corra all’equilibrata gestione aziendale, può utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione dell’amministrazione, per:

a) l’organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall’amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;

b) l’organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;

c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell’ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall’amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria.

9. (Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi). – Ai sensi dell’art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna:

1) a completare, entro il 31 dicembre 1989, la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi relativi alla 1ª, 2ª, 3ª rete, nonché degli impianti di collegamento previsti nei piani già approvati dall’amministrazione di cui all’allegato B;

2) per la diffusione radiofonica:

a) a migliorare e ad estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di ampiezza sul territorio nazionale e per quanto possibile all’estero;

b) a migliorare ed estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di frequenza sul territorio nazionale, tenendo conto in particolare delle esigenze dell’utenza automobilistica;

c) a completare l’introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza;

d) a introdurre, secondo modalità e normative che verranno stabilite dall’amministrazione, il servizio di Informazioni addizionali per automobilisti con il sistema RDS (Radio Data System) sulle reti radiofoniche a modulazione di frequenza;

3) per la diffusione televisiva:

a) ad eliminare, per la 1ª e 2ª rete televisiva, le zone d’ombra esistenti nei capoluoghi di provincia, e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti;

b) per la 3ª rete, avendo come obiettivo la sua equiparazione alla 1ª e alla 2ª rete, a provvedere a portare fino all’85% il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta inferiore, con particolare riguardo a quelle meridionali, e a completare il servizio regionale nei capoluoghi di provincia. Tale estensione dovrà realizzarsi tenendo conto dell’esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata secondo quanto previsto dal comma 2 del suc­cessivo art. 14;

c) a migliorare la ricezione dei propri programmi su tutte le tre reti televisive ove essa risulti degradata;

d) a sostituire il canale «C» attualmente utilizzato da alcuni impianti della 1ª rete televisiva;

e) ad introdurre gradualmente sulle tre reti televisive il servi­zio stereofonico;

f) a potenziare il servizio televideo, anche attraverso l’appli­cazione di nuove tecnologie per la trasmissione dati;

g) a sviluppare il servizio di sottotitolatura per audiolesi, uti­lizzando il sistema televideo;

4) per l’estensione delle proprie reti radiofoniche e televisive la RAI potrà stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le pro­vince, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali, nonché con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all’ammini­strazione. Ove con le dette convenzioni o contratti si eccedano i so­praindicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione al sensi dell’art. 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

5) per i collegamenti:

a potenziare, secondo criteri di economicità di gestione e di si­curezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio e al progresso tecnologico, an­che impiegando i nuovi mezzi trasmissivi disponibili (satelliti, fibre ottiche, ecc.). Tale potenziamento terrà anche conto delle possibilità offerte dalla rete pubblica ai sensi dell’art. 15 della presente convenzione, nonché del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l’alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze.

6) ad effettuare, previa autorizzazione dell’amministrazione, altri servizi speciali radiotelevisivi o di televideo destinati a soddisfare esigenze di Pubblica utilità e/o particolari categorie di utenti.

10. (Piani pluriennali di massima e piani tecnici) – La società concessionaria RAI è tenuta a sottoporre al parere degli organi colle­giali dell’amministrazione, in conformità alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno la società ha l’obbligo di presentare all’amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddet­ti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisi­vi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformità a quanto previsto dall’art. 9 della presente convenzione.

Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma più particola­reggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio dell’intero periodo considerato nel piano.

Ogni anno si provvederà all’aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente.

Il piano stesso dovrà contenere l’indicazione dei seguenti elementi, riferiti all’intero territorio nazionale:

– previsioni della società sull’andamento dell’utenza dei servizi oggetto della presente convenzione;

– programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazio­ni predisposto dall’amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell’anno sia a quelli proget­tati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;

– investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l’attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, nonchè degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti.

Entro sessanta giorni dalla data dei piani pluriennali, l’amministrazione dovrà comunicare alla società le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalità indicate dal presente articolo.

Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l’amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

La società concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all’amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima.

Essi, tra l’altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l’ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attività di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalità dei singoli studi.

L’amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all’approvazione dei piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l’amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

La società provvederà a comunicare annualmente all’amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l’indicazione dell’attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione.

La RAI, inoltre, è tenuta a fornire tutta la documentazione richiesta dall’amministrazione.

In appendice ai piani di massima, di cui al comma 1 del presente articolo, la società concessionaria è tenuta a presentare all’amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la società stessa intende realizzare.

Il dettaglio di tali investimenti verrà comunicato all’amministrazione all’inizio di ogni esercizio.

11. (Attività di ricerca e di sperimentazione). Al fine di conseguire l’estensione e il miglioramento dei servizi e di esplorare le possibilità di introduzione di nuovi servizi, nonchè di favorire lo sviluppo dell’industria nazionale, la RAI è tenuta a destinare adeguate risorse correlate all’entità degli investimenti per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche analogiche e digitali riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva ed eventuali dati associati, nonché a sperimentare le trasmissioni con doppio audio sulle proprie reti televisive.

La RAI si impegna a sottoporre all’amministrazione, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione, i programmi di massima e i piani particolari delle nuove sperimentazioni.

L’amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ricerche condotte dalla stessa amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

La RAI informa periodicamente l’amministrazione e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche nell’attività di ricerca.

12. (Radiodiffusione diretta da satellite). – La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi vi a satellite, sia per quanto riguarda le tecnologie di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione dell’intero sistema – compresa la TV ad alta definizione -, sia per quanto riguarda tipologie di programmi, palinsesti, ipotesi di esercizio e di gestione.

La RAI utilizzerà a tale scopo, in collaborazione con Telespazio, ripetitori sul satellite Olympus dell’ESA o altri che si rendano disponibili.

Al termine del periodo di sperimentazione la RAI è impegnata a introdurre il servizio operativo, con caratteristiche, condizioni e modalità che saranno stabilite dall’amministrazione d’intesa con la società concessionaria.

13. (Filodiffusione sonora). – La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle città già servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell’allegato C.

La RAI utilizzerà, per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concessionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione.

L’amministrazione stabilirà con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuti alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonché la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvederà agli eventuali successivi, aggiornamenti.

14. (Pianificazione e assegnazione di frequenze). – Sino all’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, di cui all’art. 2, del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, lo sviluppo delle reti di cui all’art. 9 della presente convenzione avviene in base alle direttive impartite dall’amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell’automazione, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite in sede di approvazione dei piani esecutivi.

L’amministrazione si atterrà al criterio di assicurare il migliore equilibrio tra le reti della società concessionaria e le emittenti radiotelevisive private, alle quali l’art. 3 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, consente la prosecuzione dell’attività con gli Impianti già in funzione alla data lo ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

In sede di elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze saranno salvaguardate le esigenze della società concessionaria e quelle delle emittenti private e in particolare gli spazi effettivamente occupati dall’emittenza radiotelevisiva privata secondo le comunicazioni di cui all’art. 4 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

15. (Realizzazione degli impianti). – La RAI ha l’obbligo di realizzare gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d’arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI utilizzerà gli esistenti mezzi trasmissivi dell’amministrazione e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Particolari intese verranno ricercate con l’ASST e le concessionarie SIP e Telespazio.

Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la progettazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni.

Le modalità di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dal l’amministrazione e predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati.

I relativi canoni saranno stabiliti dall’amministrazione, in rapporto al costo dei circuiti stessi.

16. (Efficienza degli impianti). – La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti.

La RAI è tenuta a trasmettere all’amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.

17. (Attrezzature tecniche accessorie). I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonché di collegamenti telefonici di servizio.

18. (Controllo della ricezione radiofonica e televisiva). – La RAI presenta l’amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi:

– alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva;

– alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale;

– all’occupazione, nelle varie località, delle frequenze;

– agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione;

– alla consistenza e alla localizzazione delle utenze.

La RAI provvederà, con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornati, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma.

Su richiesta dall’amministrazione, la RAI è impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all’impiego delle frequenze.

La RAI dovrà dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovrà fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.

19. (Controlli e collaudi). – La società concessionaria è tenuta a consentire l’accesso alle proprie sedi e ai propri impianti; al personale dell’amministrazione incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli artt. 193 e 200 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

20. (Vigilanza e controllo da parte dell’amministrazione). – L’amministrazione ha diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla pre­sente convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi da­ti in concessione;

c) le verifiche necessarie per l’esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lett. a) e b) e per l’accertamento del canone che la società è obbligata a corrispondere all’Amministrazione ai sensi dell’art. 24 della presente convenzione;

d) le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell inven­tario e sull’andamento della gestione, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, come previsto dall’art. 15, comma della legge 14 aprile 1975, n. 103. I relativi risultati saranno presi in considerazione ai fini delle verifiche previste al successivo art. 22.

La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati dalla vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l’espletamento degli incarichi loro affidati.

Alle verifiche di cui alle lett. c) e d) possono partecipare anche funzionari del Ministero del tesoro.

21. (Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo). – Il preventivo globale, annuo dei ricavi e dei costi di esercizio dalla RAI dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all’amministrazione e al Ministero del tesoro entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione.

Le eventuali variazioni al preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell’esercizio, dovranno essere comunicate all’amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall’avvenuta delibera.

Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni.

Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere trasmessi all’amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della società concessionaria.

Le predette amministrazioni si riservano la facoltà, entro l’esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

La società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell’inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

22. (Congruità dei ricavi). – I ricavi della società concessionaria, costituiti dal canoni di abbonamento nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di un’efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti all’esecuzione dei programmi di investimento.

A tal fine ogni due anni l’amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verificherà, sulla base della documentazione di cui ai commi successivi e tenendo conto anche dell’andamento degli altri ricavi sopra indicati, la congruità dei canoni predetti rispetto all’obiettivo di un efficace adempimento dei compiti della concessionaria. L’amministrazione potrà effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruità in anticipo rispetto alla cadenza biennale.

La società, ai fini delle verifiche di congruità dei ricavi di cui al precedente comma 2, è tenuta a presentare all’amministrazione ed al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e ricavi, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilità industriale che la RAI è impegnata ad introdurre.

Tali proiezioni sono elaborate tenendo presenti i riflessi sul conto economico derivanti dall’attuazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 10.

Le anzidette verifiche di congruità saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall’amministrazione, in modo che gli organi competenti possano tempestivamente determinare l’eventuale revisione dei canoni per l’anno successivo.

Nell’ambito delle verifiche, di cui al precedente comma 2, saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell’anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione dei nuovi canoni:

23. (Prestazioni aggiuntive). – Le prestazioni aggiuntive, di cui all’art. 19, lett. b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall’art. 20 della stessa legge, da stipulare con le Amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l’intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

Le prestazioni aggiuntive di cui all’ultimo comma dell’art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, saranno regolate con apposite convenzioni con le Amministrazioni dello Stato richiedenti, dandone preventiva informativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro.

La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell’art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 è prorogata fino all’entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno in ogni caso essere stipulate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 1 convenzione.

24. (Canone di concessione). – La RAI corrisponderà un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all’amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell’esercizio derivanti da abbonamenti radiotelevisivi, pubblicità, iniziative promozionali, commercializzazione programmi; lo stesso canone annuo del 4,50% la RAI corrisponderà sul proventi netti derivanti da cessioni e/o servizi per conto terzi.

La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata a finanziare manifestazioni teatrali e musicali all’interno e all’estero, ai sensi dell’art. 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308, ivi comprese le attività dei complessi sinfonico-corali della RAI, alle quali è riservata una quota non inferiore al 20% dello stanziamento complessivo.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio annuale.

25. (Deposito cauzionale). – A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 600 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell’art. 27 della presente convenzione per il ritardato pagamento del canone di concessione.

Qualora il ritardo superi un anno l’amministrazione ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 28.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

L’amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la società concessionaria sul deposito cauzionale costituito al sensi del presente articolo; anche in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nel termini sopra indicati.

26. (Riscatto). – Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli artt. 202 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.

27. (Penalità). – In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all’amministrazione a norma della presente convenzione, la società concessionaria sarà gravata di una penale fino a un massimo del 2,50% in ragione d’anno in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino a un massimo del 5% in ragione d’anno in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo superi l’anno, l’amministrazione ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 28.

Per tutte le violazioni agli obblighi della presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, o per l’inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l’amministrazione, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di 1.000.000 di lire ad un massimo di 10.000.000 di lire per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società concessionaria da eventuali responsabilità verso terzi.

Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell’amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall’art. 25 della presente convenzione.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società concessionaria, l’amministrazione – sentito il consiglio di amministrazione può non far luogo all’applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

28. (Decadenza). – In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell’art. 191 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In caso di decadenza l’amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e dì prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L’amministrazione può assumere in gestione diretta gli impianti medesimi, e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, ferme restando le attribuzioni e i poteri della Commissione parlamentare.

Ove sia pronunciata la decadenza, l’amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

29. (Collegio arbitrale). – Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione o per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all’esame di un Collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dall’amministrazione, uno dal Ministero del tesoro, due dalla società concessionaria ed uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio giudica secondo le norme di diritto.

30. (Estensione e durata della concessione). – La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica.

Essa ha la durata di sei anni a decorrere dal 1° agosto 1988 ed è rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell’art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

31. (Aggiornamento e revisione della convenzione). A richiesta di una delle parti, l’amministrazione e la società, decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l’equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sara conseguentemente adeguata.

32. (Registrazione ed efficacia). – L’efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l’approva.