DPCM 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicata in Gazzetta ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;

  Vista l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23 febbraio 2020, n. 45, che  individua  misure  di  contenimento  della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

  Vista l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

  Vista l’ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa  con il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

  Viste, altresi’, le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute d’intesa con  i  Presidenti  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

  Vista, inoltre, l’ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

  Preso atto  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia  e  dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

  Ritenuto   di   adottare   ulteriori   misure    di    contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle  manifestazioni  sportive di ogni  ordine  e  disciplina,  di  organizzazione  delle  attivita’ scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure  di prevenzione  sanitaria   presso   gli   Istituti   penitenziari,   di regolazione delle modalita’  di  accesso  agli  esami  di  guida,  di organizzazione delle attivita’ culturali e per il turismo;

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell’economia  e delle finanze, nonche’ il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo sport, il Ministro dell’istruzione, il  Ministro  dell’universita’  e della  ricerca,  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche’  i  Presidenti delle Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e  il  Presidente  della  Conferenza  delle regioni;

 

Decreta:

….omissis……..

Art. 2

Lavoro agile

1. La modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e’  applicabile  in  via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’  lavorativa  fuori  da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi  di  informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2. L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 23 febbraio 2020 e’ soppresso.

Art. 3

Disposizioni finali

 

1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di  cui all’art. 1, lettera a), le  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con  i  Presidenti  delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche’ l’ordinanza adottata dal  Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria  il  24 febbraio 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro  effetto dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo  quanto  previsto  all’art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23 febbraio 2020.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020

Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306