DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Viste, altresi’, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attivita’ scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalita’ di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attivita’ culturali e per il turismo;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’universita’ e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche’ i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;
Decreta:
….omissis……..
Art. 2
Lavoro agile
1. La modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e’ applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’ lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e’ soppresso.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di cui all’art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche’ l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
Roma, 25 febbraio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306