Documento presentato dal Coordinamento AER – ANTI – CORALLO alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in occasione dell’audizione del 14 luglio 1998.

DOCUMENTO PRESENTATO DAL COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO ALLA AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN OCCASIONE DELL’AUDIZIONE DEL 14 LUGLIO 1998.

PREMESSA

Il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO presenta in occasione dell’audizione del 14 luglio 1998 una serie di considerazioni sulle problematiche più urgenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riservandosi di affrontare in prosieguo le ulteriori problematiche che dovranno essere affrontate dall’Autorità.
In particolare verranno affrontate in prosieguo, anche tenendo conto delle nuove norme che verranno eventualmente introdotte con l’approvazione del DDL 1138, le problematiche inerenti il rilascio delle nuove concessioni ed inerenti il regolamento sulle trasmissioni pubblicitarie.

LA RAPPRESENTATIVITA’ DEL COORDINAMENTO AER, ANTI, CORALLO

  • Il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO è una intesa programmatica-organizzativa tra l’AER-ASSOCIAZIONE EDITORI RADIOTELEVISIVI, l’ANTI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELERADIO INDIPENDENTI, il CORALLO-CONSORZIO RADIOTELEVISIONI LOCALI.

 

  • L’AER – ASSOCIAZIONE EDITORI RADIOTELEVISIVI

rappresenta n. 513 imprese così suddivise :

N.159 imprese televisive locali
N.134 imprese radiofoniche locali

Presidente dell’AER è l’Avv. Marco Rossignoli Avvocato, esperto in problematiche del settore radiotelevisivo, Patrocinante in Cassazione, Revisore Contabile, ricopre la carica dal giugno 1991.

Segretario Generale dell’AER è Fabrizio Berrini che ricopre la carica dall’agosto 1990.

L’AER è presente nei seguenti organismi :
-Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni ;

-Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese radiofoniche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

-Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese televisive locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

-Comitato per la regolamentazione dei rapporti tra minori e TV presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

– Istituto di Autodisciplina pubblicitario.

 

  • L’ANTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELERADIO INDIPENDENTI

rappresenta N. 470 imprese così suddivise :

N. 125 imprese televisive locali
N. 345 imprese radiofoniche locali

Presidente dell’ANTI è l’Avv. Eugenio Porta

Avvocato, esperto in problematiche del settore radiotelevisivo, Patrocinante in Cassazione, ricopre la carica dalla fondazione dell’associazione nel 1974.

Segretario Generale dell’ANTI è Elena Porta che ricopre la carica dal 1994.

L’ANTI è presente nei seguenti organismi :

– Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni ;

– Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese radiofoniche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

– Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese televisive locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

  • Il CORALLO – CONSORZIO RADIOTELEVISIONI LOCALI

rappresenta N. 286 imprese così suddivise :

N. 39 imprese televisive locali
N. 247 imprese radiofoniche locali

Presidente del Corallo è il Dott. Luigi Bardelli

Editore televisivo, imprenditore, ricopre la carica dal 1995.

Il Corallo è presente nei seguenti organismi :

-Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni;

-Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese radiofoniche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

-Commissione consultiva per le provvidenze alle imprese televisive locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Complessivamente il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO rappresenta N. 1269 imprese radiotelevisive locali così suddivise :

N. 323 Imprese televisive locali

N. 946 Imprese radiofoniche locali

In particolare si evidenzia che il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO rappresenta n. 323 imprese televisive locali sulle circa 650 attualmente operanti e 946 imprese radiofoniche locali sulle circa 1300 attualmente operanti.

Conseguentemente la rappresentatività del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO è pari al :

49,69 % del settore televisivo locale
72,78 % del settore radiofonico locale

Tra le imprese radiotelevisive locali rappresentate da AER, ANTI, CORALLO vi sono inoltre molte delle principali emittenti italiane in termini di ascolti e di fatturati.
Tali dati evidenziano che il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO è il soggetto di gran lunga più rappresentativo tra le associazioni operanti nel settore.

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE TELEVISIVE

La legge 249/97 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabori il piano di assegnazione delle frequenze.
Al riguardo si ritiene di evidenziare :
L’emanazione di tale piano è estremamente importante in quanto attraverso lo stesso sarà possibile:

– ottimizzare le utilizzazioni  radioelettriche;

– eliminare le situazioni interferenziali ;

– risolvere le problematiche del cosiddetto inquinamento elettromagnetico.

Le modalità di elaborazione del piano attivate dal Ministero delle Comunicazioni, tuttavia, non sono in alcun modo condivisibili.
Il Ministero delle Comunicazioni, nella fase di supplenza dell’Autorità, ha infatti avviato infatti un processo di pianificazione (con la richiesta di pareri alle Regioni) senza tenere conto in alcun modo delle attuali utilizzazioni delle emittenti private e, allo stesso tempo, senza comprendere in tale processo anche gli impianti RAI, che pertanto potrebbero essere pianificati separatamente e quindi con criteri completamente diversi.
L’assegnazione di frequenze a favore della RAI prevista dal vigente Contratto di Servizio e le recenti acquisizioni di impianti radiofonici da parte della concessionaria pubblica sembrano confermare tale modo di procedere.

 

AER, ANTI, CORALLO ritengono che vi siano invece due soli metodi di pianificazione :

  1. il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto l’esistente sia privato che RAI (e quindi attraverso un azzeramento dell’esistente privato e RAI e una ridefinizione del tutto) ;
  2. il secondo consistente nell’ottimizzazione, razionalizzazione e compatibilizzazione dell’esistente.

AER, ANTI, CORALLO ritengono pertanto che l’Autorità debba procedere alla pianificazione delle frequenze optando per uno dei suddetti metodi.

Al riguardo si evidenzia :

  • che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti operano da oltre venti anni con una sorta di pianificazione a posteriori) avrebbe come conseguenza :
    – la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati dalle imprese ;
    – l’esigenza degli utenti di modificare i propri impianti di ricezione televisiva, con conseguenti costi e disagi .
  • Il secondo metodo invece avrebbe come conseguenza : 
    -la valorizzazione degli investimenti operati dalle imprese (a seguito del miglioramento dei segnali irradiati e della relativa copertura) ; 
    – il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti.

Inoltre il secondo metodo non pare presentare particolari controindicazioni tecniche rispetto al primo, in quanto sarebbe certamente idoneo a risolvere le problematiche radioelettriche, urbanistiche, ambientali e igienico-sanitarie connesse all’esercizio degli impianti televisivi.

Peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all’entrata in vigore della legge 223/90 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e compatibilizzazione dell’esistente, sulla base dei criteri enunciati dalla legge 249/97 (art. 2, comma 6 e art. 3, comma 5).
Infatti dopo che la legge ha previsto la possibilità per le imprese radiotelevisive di cedere a fronte di un corrispettivo i propri impianti e/o rami di azienda (la legge 482/92 ha previsto tale facoltà per le imprese radiofoniche ; la legge 422/93 ha esteso tale facoltà alle imprese televisive; la legge 650/96 ha previsto la possibilità delle compravendite radiofoniche e televisive anche dopo il rilascio delle concessioni, la legge 249/97 ha esteso la possibilità della compravendita anche alle imprese radiofoniche nazionali, tra loro ; infine la legge 122/98 ha introdotto anche la possibilità di cedere impianti operanti in virtù di provvedimenti della Magistratura) non è certamente possibile pensare ad una pianificazione che azzeri l’esistente, azzerando così anche gli acquisti in tal modo operati.
Inoltre la recente legge 122/98 ha introdotto il potere degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni di procedere alla compatibilizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle utilizzazioni in atto.
Infine il Disegno di legge 1138 prevede tra l’altro, le cosiddette dismissioni incentivate (cioè la corresponsione di una sorta di indennizzo da parte dello Stato a favore di coloro che cesseranno l’attività) che certamente non vi sarebbe motivo di prevedere, a fronte di una pianificazione basata sull’azzeramento dell’esistente.

Si evidenzia da ultimo che il Ministero delle Comunicazioni ha avviato il processo di pianificazione in piena violazione dell’art. 1, comma 6, lettera A) n. 2 della legge 249/97 non avendo mai richiesto alcun parere alle Associazioni di categoria del settore circa il metodo di pianificazione, i relativi criteri, e non avendo mai fornito, nonostante le numerose richieste, informazioni e chiarimenti circa i lavori fino ad oggi svolti.

 

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE

AER, ANTI, CORALLO ritengono indispensabile che vengano avviate al più presto le procedure per l’emanazione di un DM modificativo del piano di ripartizione delle frequenze, che preveda una serie di bande tecnicamente idonee (per la radio le bande da 2370 a 2373 MHZ e da 2468 a 2483 MHZ e per le TV le bande da 3600 a 4200 MHZ) da attribuire in via primaria per gli impianti di collegamento delle imprese radiotelevisive.
Infatti il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato nel 1994 moltissime concessioni che prevedono l’esercizio di impianti di collegamento in bande che il piano di ripartizione delle frequenze non attribuisce alla radiodiffusione sonora e televisiva.
A seguito dell’attivazione di molti impianti dei gestori telefonici il Ministero sta ora intimando alle imprese di variare le frequenze dei suddetti impianti di collegamento, creando enormi difficoltà e disagi in considerazione della assenza di frequenze tecnicamente idonee ove trasferirsi.

 

TETTI DI RADIOFREQUENZE

Con riferimento alle funzioni dell’Autorità, di vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana previste dall’art. 1, comma 6, lettera a) n. 15 della legge 249/97 si ritiene necessario che tale vigilanza venga attuata evitando ogni allarmismo (che purtroppo negli ultimi mesi si è spesso verificato in materia) e stabilendo criteri affidabili e unici sull’intero territorio nazionale per effettuare le rilevazioni.
In particolare è necessario stabilire i criteri di bonifica in presenza di un superamento dei tetti per effetto congiunto di più emissioni radioelettromagnetiche.
In tal caso si ritiene che sia opportuno prevedere una identica riduzione precentuale del segnale irradiato da ciascuna emittente (percentuale di riduzione da applicarsi sulla potenza prevista dall’atto di concessione).
Si evidenzia comunque che il limite di 6 V/M previsto dallo schema di regolamento del Ministro dell’Ambiente, di intesa con i Ministri della Sanità e delle Comunicazioni inoltrato al Consiglio di Stato per il parere di legge, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (cioè tutte le abitazioni) appare assolutamente esagerato e in contrasto anche con la normativa comunitaria.
Le leggi regionali in materia vigenti in Piemonte, Lazio e Abruzzo prevedono un limite di 20 V/M, mentre la legge regionale in materia vigente nel Veneto prevede un limite di 27,5 V/M.

INDAGINI DI ASCOLTO

Con riferimento alle funzioni dell’Autorità previste dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 11 della legge 249/97 si evidenzia  :

  1. l’esigenza di una stringente vigilanza sulle indagini di ascolto attualmente operate nel settore (AUDITEL e AUDIRADIO) con una approfondita verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate. E’ infatti necessario garantire che tali metodologie permettano l’acquisizione di dati significativi di tutte le emittenti iscritte alle indagini.
  2. L’esigenza di una indagine pubblica degli ascolti radiofonici e televisivi .

Da anni infatti si discute sull’esigenza di dare impulso agli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, nonché sui parametri per regolamentare tali interventi. Uno dei nodi che non ha mai trovato soluzione è quello della individuazione dei criteri per evitare interventi cosiddetti “a pioggia”. La soluzione poteva essere quella di assumere tra detti criteri anche il dato delle indagini di ascolto. Ciò tuttavia si è rivelato sempre impossibile posto che le indagini private pubblicano i dati di un numero esiguo di emittenti. Proprio per cercare una soluzione al problema alcune regioni e alcuni Corerat hanno promosso negli ultimi tempi indagini di ascolto nei rispettivi territori.
Si tratta ora di favorire la nascita e lo sviluppo di una indagine di ascolto pubblica, articolata su base regionale.
Tale indagine si rivelerebbe infatti uno strumento molto importante per la pianificazione delle campagne pubblicitarie delle Amministrazioni Statali e degli Enti pubblici e costituirebbe altresì un importantissimo elemento di riscontro delle attuali indagini private.

 

NORMATIVA IN MATERIA DI TRASMISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Con riferimento alle funzioni dell’Autorità previste dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 della legge 249/97 si evidenzia che la complessità della normativa di cui alla legge 515/93 e la particolare onerosità della sanzioni amministrative (sebbene ridotte per le emittenti locali dalla legge 650/96) previste per il mancato rispetto della stessa, hanno avuto come conseguenza il totale abbandono da parte dell’emittenza locale di ogni trasmissione sulle consultazioni elettorali.
Ciò ha comportato certamente una ricaduta anche in termine di partecipazione alle urne da parte degli elettori, posto che le consultazioni degli ultimi anni si sono svolte in molti casi senza che gli elettori potessero conoscere il volto dei candidati e i relativi programmi.
Si ritiene pertanto che l’emittenza locale debba essere sottratta alla normativa di cui alla legge 515/93 in quanto il numero di emittenti locali operanti è già, di per sè, garanzia di ampio pluralismo.

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

AER, ANTI, CORALLO ritengono che l’Autorità debba individuare indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai membri degli istituendi Comitati regionali per le comunicazioni e ai criteri di incompatibilità degli stessi che garantiscano una assoluta indipendenza di tali membri dal potere politico regionale, nonché una elevata competenza professionale degli stessi.
Non può infatti essere sottaciuta la circostanza che gli attuali Comitati Regionali per i servizi radiotelevisivi (cui i Comitati Regionali per le comunicazioni subentrano ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 249/97) sono composti di membri spesso di forte caratterizzazione partitica e di modesta competenza tecnica.
Ciò ha comportato una scarsa considerazione del ruolo dei Comitati Regionali per i servizi radiotelevisivi da parte della generalità degli operatori del settore.
In considerazione delle importanti funzioni che la legge 249/97 attribuisce ai Comitati Regionali per le Comunicazioni è evidente che gli stessi dovranno essere composti esclusivamente da membri di alta competenza che esercitino professionalmente il proprio ruolo.
Da ultimo si evidenzia che sarebbe stato certamente più opportuno che, trattandosi di organi periferici dell’Autorità, la nomina dei membri di tali Comitati fosse stata demandata dall’Autorità stessa.

OSSERVAZIONI A PROPOSITO DEI COMPITI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI DIRITTI DI AUTORE

Come giustamente prevede il disegno di legge 1138 : – La radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale ha rilevanza primaria nel sistema della comunicazione come più ampia garanzia ….).
E’ un riconoscimento che implica già una particolare attenzione ai problemi che riguardano le emittenti, tra gli altri anche quelli in materia di diritti d’autore, in relazione ai quali l’importanza delle radiodiffusioni è stata sottovalutata o addirittura negata.
Pertanto, uno dei principali problemi che AER, ANTI, CORALLO auspicano vengano affrontati dall’Autorità è quello di un approfondimento del diritto di radiodiffusione e delle sue implicazioni anche in materia di diritto d’autore.
La sentenza costituzionale del 1976 n. 202 ha riconosciuto il diritto di radiodiffusione, come derivante dall’articolo 21 della Costituzione (garantito dall’art. 2).
Va dato atto che ora il Governo propone di dare attuazione ad uno dei principali punti della sentenza del 1976 : le autorizzazioni per la disciplina delle emittenti locali, con il rilascio di autorizzazioni e licenze anziché concessioni, in armonia col riconoscimento del costituzionale diritto soggettivo di radiodiffusione.
Ciò pone le premesse per l’elaborazione di una disciplina costituzionalmente corretta dell’esercizio di questo diritto.
Se è vero, come è vero, che la mancanza di solidi principi è stata la causa principale dell’affastellarsi di norme, spesso contraddittorie, illogiche, confuse e di dubbia costituzionalità, appare tanto più importante la riaffermazione di questi principi per rimediare, almeno per il futuro, agli enormi danni che hanno provocato le soluzioni non organiche ed avulse dai principi che dovrebbero giustificarle.
In questo quadro si pone anche il problema del diritto di autore nelle radiodiffusioni.
La legge n. 1352 del 1928, ha previsto il diritto di radiodiffondere liberamente le esecuzioni musicali, quando sono effettuate in pubblico, quindi con il necessario consenso dell’autore dell’opera che viene eseguita.
La giustificazione di tale disposizione è data dal fatto che, con l’autorizzazione ad eseguire l’opera in pubblico l’autore viene ad esaurire il suo diritto di utilizzazione economica dell’opera, secondo una tesi, e che comunque, secondo l’altra tesi, cede e trasferisce ogni suo diritto in capo agli esecutori ed ai produttori di supporti fissanti i fonogrammi dell’esecuzione così che questi possano vendere liberamente i supporti ed incassare il prezzo.
Da qui la considerazione che l’importanza delle radiotelevisioni postulava una loro, particolarmente favorevole, disciplina.
La legge del 1928 pertanto riconosceva il diritto di radiodiffusione del privato esercente la radiodiffusione.
La disciplina di quella legge è stata ripresa da quella n. 633/41 sul diritto di autore, agli articoli 51 e segg. ; questa legge poi ha previsto anche una sanzione penale, all’art. 171, lettera f, a carico di chi viola il diritto dell’esercente la radio o la televisione.
Non va dimenticato, per comprendere tutta l’importanza del diritto di radiodiffusione, che la sentenza costituzionale n. 202/76 lo ha assunto come presupposto per dichiarare l’incostituzionalità del monopolio delle radiodiffusioni.
Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosce la particolare rilevanza delle radiotelevisioni ed una loro specifica disciplina per garantirne la più ampia libertà.
Nonostante ciò, questo diritto, viene da molti, negato o comunque riconosciuto solo a favore della RAI e non delle imprese radiotelevisive private.
Questa situazione, ha costretto l’emittenza locale ad un annoso contenzioso anche in campo giudiziario.
AER, ANTI, CORALLO ritengono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria al quale compete il compito di “sorveglianza” della SIAE, debba convocare un seminario per approfondire le problematiche in esame.
AER, ANTI, CORALLO pertanto auspicano che l’Autorità voglia promuovere ogni studio e ogni opportuna iniziativa per valorizzare il costituzionale diritto di radiodiffusione in generale ed in particolare affinchè venga rispettato anche in materia di diritti di autore.

 

LA RETE RAI SENZA PUBBLICITA’

AER, ANTI, CORALLO evidenziano che il progetto di rete Rai senza pubblicità varato dalla Concessionaria Pubblica sia fortemente penalizzante per il ruolo della emittenza radiotelevisiva locale.
Infatti la previsione di una rete con una forte articolazione territoriale (regionale, provinciale, cittadina e addirittura di quartiere) sottrae all’emittenza locale il ruolo primario che fino ad oggi è stato attribuito alla stessa dalla legge 223/90 e successive modifiche e integrazioni in materia di informazione locale.
Né d’altro canto in questo contesto, può essere valutata positivamente l’ipotesi formulata dalla Rai di commissionare servizi di informazione ad alcune emittenti locali.
In tal modo infatti non viene certamente valorizzato il ruolo editoriale delle emittenti locali, bensì viene richiesto alle stesse esclusivamente un servizio che potrebbe essere svolto anche da una agenzia di informazione.
L’ipotesi formulata dalla Rai pertanto finisce di svilire l’emittenza locale ad una funzione di semplice struttura di servizio e come tale è inaccettabile.
Diversa sarebbe l’ipotesi della realizzazione di servizi di informazione congiunta tra RAI e emittenti locali con programmi contraddistinti sia dal marchio Rai, sia dal marchio delle stesse emittenti locali.